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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il lavoratore ha diritto alle ferie, ma non può imporle unilateralmente: l'art. 2109 c.c. stabilisce che il periodo di godimento è fissato dal datore tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Almeno due settimane consecutive (se richieste) devono essere concesse nell'anno di maturazione; le restanti vanno fruite entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi

Il lavoratore ha diritto alle ferie, ma non può imporle unilateralmente: l’art. 2109 c.c. stabilisce che il periodo di godimento è fissato dal datore tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Almeno due settimane consecutive (se richieste) devono essere concesse nell’anno di maturazione; le restanti vanno fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Riferimento normativo

Art. 2109 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Regole principali sulle ferie annuali (art. 2109 c.c. e D.Lgs. 66/2003)
Aspetto Regola
Ferie minime annuali 4 settimane (28 giorni lavorativi) — art. 10 D.Lgs. 66/2003
Periodo consecutivo minimo 2 settimane consecutive (se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione
Restanti 2 settimane Entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003)
Chi fissa il periodo Il datore, sentito il lavoratore (art. 2109 c.c.)
Monetizzazione Vietata per le 4 settimane minime, salvo cessazione del rapporto

Chi decide quando si va in ferie

L’art. 2109 c.c. attribuisce al datore il potere di fissare il periodo feriale, con il solo obbligo di tener conto sia delle esigenze dell’impresa sia degli interessi del prestatore di lavoro. In pratica, il lavoratore esprime la propria preferenza ma il datore può disattenderla per motivi organizzativi. I CCNL spesso introducono procedure più dettagliate (pianificazione annuale, priorità per anzianità o carichi familiari, rotazione dei turni estivi).

Il diritto alle 2 settimane consecutive

Se il lavoratore lo richiede, il datore è tenuto a concedergli almeno 2 settimane consecutive di ferie nell’anno in cui sono maturate. Questo diritto non è derogabile dai CCNL in senso peggiorativo. Le restanti due settimane possono essere frazionate e vanno godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (es.: ferie 2025 → entro giugno 2027).

Ferie non godute e divieto di monetizzazione

Le 4 settimane minime di ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto: il lavoratore deve effettivamente fruirne. Il datore che non consente il godimento entro i termini rischia sanzioni amministrative. Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono invece liquidate come indennità monetaria. Il CCNL può prevedere ferie aggiuntive rispetto al minimo legale, liberamente monetizzabili.

Casi pratici

Tizio — chiede agosto ma il datore glielo nega

Tizio vuole andare in ferie a agosto, ma il datore gli assegna luglio per esigenze produttive. Può farlo legittimamente: ha il potere di organizzare i periodi feriali. Tizio ha però diritto a 2 settimane consecutive nell’anno (che gli vengono garantite a luglio) e può fare presente le proprie esigenze familiari come criterio preferenziale per i futuri turni.

Caia — ha ferie residue del 2024 ancora non godute nel 2026

Caia non ha fruito di 2 settimane del 2024. Superati i 18 mesi dalla fine del 2024 (cioè dopo giugno 2026), quelle ferie non possono più essere monetizzate in costanza di rapporto: il datore avrebbe dovuto pianificarne il godimento. Entrambe le parti sono responsabili: il lavoratore deve fruirne, il datore deve garantirne la fruizione.

Sempronio — si dimette e vuole monetizzare le ferie residue

Sempronio si dimette con 10 giorni di ferie non godute. All’atto della cessazione gli spetta l’indennità sostitutiva per tutti i giorni residui, calcolata sulla retribuzione giornaliera.

Domande frequenti

Il datore può impormi le ferie?

Sì: l’art. 2109 c.c. gli attribuisce il potere di fissare il periodo feriale per esigenze organizzative. Deve però tener conto degli interessi del lavoratore e garantire le 2 settimane consecutive se richieste.

Quante ferie ho diritto ad avere all'anno?

Almeno 4 settimane (28 giorni lavorativi) per legge. Il CCNL può prevedere un periodo più lungo (spesso 26-30 giorni calendario).

Posso farmi pagare le ferie non godute?

No, le 4 settimane minime non sono monetizzabili durante il rapporto. Alla cessazione, tutte le ferie residue vanno invece liquidate come indennità.

Entro quando devo usare le ferie dell'anno precedente?

Le ferie non godute nell’anno di maturazione vanno fruite entro 18 mesi dalla fine di quell’anno (D.Lgs. 66/2003, art. 10).

Se mi ammalo durante le ferie, si sospendono?

Sì: la malattia sopravvenuta durante le ferie le interrompe (orientamento della Corte di Giustizia UE recepito dalla giurisprudenza italiana), purché il lavoratore comunichi tempestivamente la malattia e rispetti le fasce di reperibilità.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il datore può impormi le ferie?

Sì: l'art. 2109 c.c. gli attribuisce il potere di fissare il periodo feriale per esigenze organizzative. Deve però tener conto degli interessi del lavoratore e garantire le 2 settimane consecutive se richieste.

Quante ferie ho diritto ad avere all'anno?

Almeno 4 settimane (28 giorni lavorativi) per legge. Il CCNL può prevedere un periodo più lungo (spesso 26-30 giorni calendario).

Posso farmi pagare le ferie non godute?

No, le 4 settimane minime non sono monetizzabili durante il rapporto. Alla cessazione, tutte le ferie residue vanno invece liquidate come indennità.

Entro quando devo usare le ferie dell'anno precedente?

Le ferie non godute nell'anno di maturazione vanno fruite entro 18 mesi dalla fine di quell'anno (D.Lgs. 66/2003, art. 10).

Se mi ammalo durante le ferie, si sospendono?

Sì: la malattia sopravvenuta durante le ferie le interrompe (orientamento della Corte di Giustizia UE recepito dalla giurisprudenza italiana), purché il lavoratore comunichi tempestivamente la malattia e rispetti le fasce di reperibilità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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