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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Gli scrutatori, i presidenti di seggio e i segretari hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni di servizio elettorale. Il datore non può opporsi. I giorni di seggio (di solito 2-3 giorni tra votazione e spoglio) sono retribuiti e il dipendente ha anche diritto al riposo compensativo.

Riferimento normativo

L. 69/1992; L. 53/1990; normativa elettorale

Tabella riepilogativa

Permessi elettorali – figure e diritti
Figura Giorni di permesso Retribuzione Riposo compensativo
Scrutatore Durata effettiva del seggio (es. 2-3 giorni) Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato al seggio
Presidente di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato
Segretario di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato

Il diritto al permesso retribuito

La L. 69/1992 (e le leggi elettorali di riferimento) stabilisce che i lavoratori dipendenti nominati scrutatori, presidenti o segretari di seggio hanno diritto a permessi retribuiti per tutti i giorni in cui prestano servizio al seggio. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il permesso e non può negarlo né subordinarlo a esigenze produttive.

Quanti giorni e come si comunica

La durata dipende dalla consultazione elettorale (di norma 2 giorni di votazione + eventuale giornata di spoglio = 2-3 giorni). Il lavoratore deve comunicare al datore l’avvenuta nomina non appena ricevuta, esibendo il documento di nomina del Comune o del Tribunale. Al rientro consegna il verbale del seggio come giustificativo.

Il riposo compensativo

Per ogni giorno feriale lavorativo trascorso al seggio il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo retribuito, da fruire entro i termini concordati col datore. I giorni festivi (domeniche) non danno diritto al compensativo aggiuntivo rispetto al normale regime.

Casi pratici

Tizio – scrutatore, due giorni di lavoro feriale al seggio

Tizio presta servizio come scrutatore sabato e domenica. Il sabato è feriale: ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo. La domenica è festiva: non genera riposo compensativo aggiuntivo. Entrambi i giorni sono retribuiti.

Caia – presidente di seggio, datore che si oppone

Il datore di Caia tenta di negare il permesso per carenza di personale. Non può farlo: il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo; il diniego espone il datore a sanzioni e al risarcimento dei danni.

Sempronio – seggio in altra città

Sempronio è nominato scrutatore in un comune diverso da quello di residenza. Il permesso spetta comunque; eventuali spese di viaggio non sono a carico del datore (sono rimborsate dal Comune di nomina secondo le tariffe elettorali).

Domande frequenti

Il datore può rifiutare il permesso elettorale?

No. Il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo: il rifiuto del datore è illegittimo e sanzionabile.

Bisogna recuperare le ore di assenza?

No. Le ore di assenza per servizio al seggio sono retribuite e non devono essere recuperate né scalate dalle ferie.

Il compenso del seggio si cumula con lo stipendio?

Sì. Il compenso percepito dal Comune per il servizio elettorale (indennità di seggio) si cumula con la normale retribuzione.

Vale anche per i referendum?

Sì. La normativa si applica a tutte le consultazioni elettorali e referendarie per cui il lavoratore sia nominato membro di seggio.

Cosa succede se il seggio si prolunga oltre i giorni previsti?

Il permesso copre l’intera durata effettiva del servizio; se lo spoglio si prolunga, il dipendente è comunque coperto e il datore non può contestare l’assenza purché il lavoratore esibisca il verbale attestante le ore effettive.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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