Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

Gli scrutatori, i presidenti di seggio e i segretari hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni di servizio elettorale. Il datore non può opporsi. I giorni di seggio (di solito 2-3 giorni tra votazione e spoglio) sono retribuiti e il dipendente ha anche diritto al riposo compensativo.

Riferimento normativo

L. 69/1992; L. 53/1990; normativa elettorale

Tabella riepilogativa

Permessi elettorali – figure e diritti
Figura Giorni di permesso Retribuzione Riposo compensativo
Scrutatore Durata effettiva del seggio (es. 2-3 giorni) Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato al seggio
Presidente di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato
Segretario di seggio Durata effettiva del seggio Piena, a carico del datore 1 giorno per ogni giorno feriale lavorato

Il diritto al permesso retribuito

La L. 69/1992 (e le leggi elettorali di riferimento) stabilisce che i lavoratori dipendenti nominati scrutatori, presidenti o segretari di seggio hanno diritto a permessi retribuiti per tutti i giorni in cui prestano servizio al seggio. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il permesso e non può negarlo né subordinarlo a esigenze produttive.

Quanti giorni e come si comunica

La durata dipende dalla consultazione elettorale (di norma 2 giorni di votazione + eventuale giornata di spoglio = 2-3 giorni). Il lavoratore deve comunicare al datore l’avvenuta nomina non appena ricevuta, esibendo il documento di nomina del Comune o del Tribunale. Al rientro consegna il verbale del seggio come giustificativo.

Il riposo compensativo

Per ogni giorno feriale lavorativo trascorso al seggio il dipendente ha diritto a un giorno di riposo compensativo retribuito, da fruire entro i termini concordati col datore. I giorni festivi (domeniche) non danno diritto al compensativo aggiuntivo rispetto al normale regime.

Casi pratici

Tizio – scrutatore, due giorni di lavoro feriale al seggio

Tizio presta servizio come scrutatore sabato e domenica. Il sabato è feriale: ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo. La domenica è festiva: non genera riposo compensativo aggiuntivo. Entrambi i giorni sono retribuiti.

Caia – presidente di seggio, datore che si oppone

Il datore di Caia tenta di negare il permesso per carenza di personale. Non può farlo: il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo; il diniego espone il datore a sanzioni e al risarcimento dei danni.

Sempronio – seggio in altra città

Sempronio è nominato scrutatore in un comune diverso da quello di residenza. Il permesso spetta comunque; eventuali spese di viaggio non sono a carico del datore (sono rimborsate dal Comune di nomina secondo le tariffe elettorali).

Domande frequenti

Il datore può rifiutare il permesso elettorale?

No. Il permesso per servizio elettorale è un diritto imperativo: il rifiuto del datore è illegittimo e sanzionabile.

Bisogna recuperare le ore di assenza?

No. Le ore di assenza per servizio al seggio sono retribuite e non devono essere recuperate né scalate dalle ferie.

Il compenso del seggio si cumula con lo stipendio?

Sì. Il compenso percepito dal Comune per il servizio elettorale (indennità di seggio) si cumula con la normale retribuzione.

Vale anche per i referendum?

Sì. La normativa si applica a tutte le consultazioni elettorali e referendarie per cui il lavoratore sia nominato membro di seggio.

Cosa succede se il seggio si prolunga oltre i giorni previsti?

Il permesso copre l’intera durata effettiva del servizio; se lo spoglio si prolunga, il dipendente è comunque coperto e il datore non può contestare l’assenza purché il lavoratore esibisca il verbale attestante le ore effettive.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Scrutatori, presidenti e segretari di seggio hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni di effettivo servizio elettorale.
  • Il datore di lavoro e obbligato a concedere il permesso e non puo opporsi ne subordinarlo a esigenze produttive.
  • La retribuzione resta a carico del datore per le giornate di seggio coincidenti con giorni lavorativi.
  • Spetta inoltre il riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi trascorsi al seggio.
  • Il dipendente deve comunicare tempestivamente la nomina e documentare i giorni di servizio.
Indice dei contenuti

La partecipazione ai seggi elettorali come scrutatore, presidente o segretario e un compito di rilievo civico, che la legge protegge sul piano del rapporto di lavoro. Il dipendente nominato non deve scegliere tra il dovere elettorale e il lavoro: gode di un permesso retribuito e, per i giorni festivi al seggio, del riposo compensativo.

Il diritto al permesso retribuito

I lavoratori dipendenti chiamati a far parte degli uffici elettorali hanno diritto a permessi retribuiti per tutti i giorni in cui prestano effettivamente servizio al seggio. La retribuzione e a carico del datore di lavoro per le giornate che coincidono con giorni lavorativi. Si tratta di un diritto pieno, riconosciuto dalla normativa elettorale e dalle leggi sui permessi, che il datore non puo comprimere.

Il datore non puo opporsi

A differenza di altri permessi, qui non c e spazio per il bilanciamento con le esigenze produttive: il datore e obbligato a concedere il permesso e non puo negarlo ne subordinarlo a ragioni di servizio. La nomina a componente del seggio e un munus pubblico e prevale sull organizzazione aziendale per i giorni necessari.

Quanti giorni e come si calcolano

La durata del permesso corrisponde all effettivo periodo di servizio al seggio, che dipende dalla consultazione: di norma comprende le giornate di votazione e quelle dedicate allo scrutinio. Non si tratta di un numero fisso di giorni, ma del tempo realmente impiegato, dall insediamento del seggio alla chiusura delle operazioni.

Il riposo compensativo

Accanto al permesso retribuito, la legge riconosce il riposo compensativo per le giornate festive o comunque non lavorative trascorse al seggio. In pratica, per ogni giorno di servizio coincidente con un giorno festivo o di riposo, il lavoratore matura un corrispondente giorno di riposo da fruire successivamente, oppure il relativo trattamento secondo le previsioni applicabili. Cosi si evita che l impegno elettorale gravi sul tempo libero del dipendente senza compensazione.

Comunicazione e documentazione

Per esercitare il diritto, il dipendente deve comunicare tempestivamente al datore la nomina, cosi da consentire l organizzazione del lavoro, e al rientro deve documentare i giorni di effettivo servizio, di regola con l attestazione rilasciata dall ufficio elettorale. La documentazione e essenziale sia per la retribuzione delle giornate sia per il calcolo del riposo compensativo.

Coordinamento con il CCNL

La contrattazione collettiva puo dettare modalita applicative di dettaglio, ad esempio sui termini di preavviso o sulle procedure interne, ma non puo ridurre il diritto fissato dalla legge. In caso di dubbio prevale la tutela legale, che assicura permesso retribuito e riposo compensativo per il servizio elettorale.

Tutela contro penalizzazioni

L adempimento del dovere elettorale non puo tradursi in uno svantaggio per il lavoratore: i giorni di seggio sono a tutti gli effetti tempo tutelato, non incidono negativamente su ferie, anzianita o trattamento economico ordinario. Eventuali decurtazioni o ritorsioni collegate alla partecipazione al seggio sarebbero illegittime, perche contrastano con la natura di munus pubblico dell incarico e con la disciplina di favore prevista dalla legge.

Domande frequenti

Il datore puo rifiutare il permesso per il seggio?

No. La concessione e obbligatoria e non puo essere subordinata a esigenze produttive: la nomina e un munus pubblico che prevale sull organizzazione aziendale.

I giorni al seggio sono retribuiti?

Si, per le giornate di servizio coincidenti con giorni lavorativi la retribuzione resta a carico del datore di lavoro.

Cosa spetta per i giorni festivi passati al seggio?

Spetta il riposo compensativo: per ogni giorno festivo o non lavorativo di servizio matura un corrispondente giorno di riposo, da fruire poi secondo le regole applicabili.

Quanti giorni dura il permesso?

Corrisponde all effettivo periodo di servizio al seggio, dalla votazione allo scrutinio; non e un numero fisso ma dipende dalla consultazione.

Cosa deve fare il dipendente nominato?

Comunicare tempestivamente la nomina al datore e, al termine, documentare i giorni di effettivo servizio con l attestazione dell ufficio elettorale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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