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  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) e le ex-festività sono istituti introdotti dalla contrattazione collettiva per compensare la riduzione dell’orario settimanale o la soppressione di alcune festività civili. Maturano e si fruiscono secondo le regole del CCNL applicato: durata, modalità e scadenza variano da settore a settore.

Riferimento normativo

CCNL di categoria

Tabella riepilogativa

ROL ed ex-festività a confronto
Voce ROL Ex-festività
Origine Contrattazione collettiva (riduzione orario) Soppressione festività civili ex L. 54/1977
Quantum Varia in base al CCNL Varia in base al CCNL
Maturazione Di regola mensile o annuale Di regola annuale o per evento
Scadenza Fissata dal CCNL (es. fine anno o 18 mesi) Fissata dal CCNL
Monetizzazione alla cessazione Sì, come le ferie non godute Sì, come le ferie non godute
Monetizzazione in costanza di rapporto Possibile se il CCNL lo prevede Possibile se il CCNL lo prevede

Cosa sono i permessi ROL

I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) nascono dai contratti collettivi nazionali come meccanismo di compensazione: anziché ridurre l’orario settimanale su base quotidiana, le ore «risparmiate» si accumulano come permessi da fruire in giornate intere o ore. La quantità annua varia sensibilmente da CCNL a CCNL; alcuni contratti distinguono tra ROL ordinari e permessi aggiuntivi per anzianità.

Le ex-festività civili

Con la legge 54/1977 e successivi decreti, quattro festività civili (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo per alcune province) furono soppresse come giorni festivi nazionali. I contratti collettivi trasformarono quelle giornate in permessi retribuiti, le «ex-festività», da fruire nell’anno o secondo il calendario CCNL. Alcune festività sono rimaste locali (ad es. il patrono del Comune).

Come si usano e cosa succede se scadono

Sia i ROL sia le ex-festività vanno fruiti entro i termini previsti dal CCNL (spesso entro l’anno di maturazione o nei 18 mesi successivi). Se il lavoratore non li fruisce per ragioni organizzative dipendenti dal datore, ha diritto alla liquidazione in denaro. Alla cessazione del rapporto, i ROL e le ex-festività non goduti si pagano sempre come indennità sostitutiva, analogamente alle ferie.

Casi pratici

Tizio – ROL non fruiti per esigenze aziendali, fine anno

Tizio ha accumulato 16 ore di ROL che il datore non gli ha permesso di fruire per picchi produttivi. A fine anno, poiché l’impedimento è imputabile all’azienda, il CCNL prevede la liquidazione in busta paga delle ore residue.

Caia – dimissioni con ex-festività residue

Caia si dimette a settembre con 3 giorni di ex-festività non goduti. Il datore è tenuto a liquidarglieli nella busta di fine rapporto come indennità sostitutiva, al pari delle ferie.

Sempronio – confonde ROL con ferie

Sempronio chiede 5 giorni di assenza indicandoli come ferie, ma il datore li imputa a ROL. Il lavoratore deve verificare sul proprio CCNL l’ordine di priorità nella fruizione; alcune aziende esauriscono prima ROL ed ex-festività e poi le ferie.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra ROL e ferie?

Le ferie sono un diritto minimo garantito per legge (4 settimane); i ROL sono istituti contrattuali aggiuntivi. Entrambi danno diritto a indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

I ROL si possono monetizzare durante il rapporto?

Dipende dal CCNL. A differenza delle ferie minime legali, i ROL possono essere monetizzati se il contratto collettivo lo consente.

Se non fruisco i ROL entro l'anno li perdo?

Solo se il CCNL lo prevede espressamente e se il mancato utilizzo è imputabile al lavoratore. Se è il datore a impedirne la fruizione, i ROL vanno liquidati.

Le ex-festività si applicano a tutti i lavoratori?

Dipende dal CCNL applicato. Non tutti i contratti collettivi prevedono le ex-festività allo stesso modo.

I ROL maturano durante la malattia?

Dipende dal CCNL: alcuni contratti prevedono la maturazione dei ROL anche durante la malattia, altri no. Occorre verificare il contratto applicato.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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