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La guida

Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Il licenziamento nullo si applica in casi tassativi: vizio di forma scritta, ritorsione, discriminazione, licenziamento della lavoratrice madre o del padre nei termini protetti. La nullità comporta sempre la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, indipendentemente dalla data di assunzione e dalle dimensioni aziendali.

Riferimento normativo

D.Lgs. 23/2015, art. 2; L. 300/1970, art. 18

Tabella riepilogativa

Casi di nullità del licenziamento
Causa di nullità Fonte normativa Tutela
Vizio di forma scritta L. 604/1966, art. 2 Reintegrazione + risarcimento
Motivo discriminatorio L. 300/1970, art. 15; D.Lgs. 216/2003 Reintegrazione + risarcimento
Motivo ritorsivo/rappresaglia Principi generali; D.Lgs. 23/2015, art. 2 Reintegrazione + risarcimento
Licenziamento madre/padre (periodo protetto) D.Lgs. 151/2001 Nullità assoluta + reintegrazione
Licenziamento durante malattia (comporto non superato) Art. 2110 c.c. Nullità; tutele reintegratorie
Licenziamento lavoratore con disabilità grave L. 68/1999 Nullità assoluta

Nullità vs illegittimità: perché è importante la distinzione

Nel diritto del lavoro italiano esiste una distinzione fondamentale tra licenziamento nullo, annullabile/illegittimo e inefficace. La nullità è la sanzione più grave: il licenziamento nullo non produce alcun effetto giuridico e il lavoratore ha sempre diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda e dalla data di assunzione.

L’illegittimità (ad es. mancanza di giusta causa o GMO) comporta invece tutele diverse a seconda del regime applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015), che possono essere solo indennitarie.

I casi di nullità assoluta

I principali casi in cui il licenziamento è nullo ab origine:

  • Licenziamento discriminatorio: basato su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali (art. 15 Statuto, D.Lgs. 216/2003, D.Lgs. 198/2006).
  • Licenziamento ritorsivo: irrogato in rappresaglia per l’esercizio di un diritto del lavoratore (ad es. avere fatto una denuncia, aver promosso un’azione sindacale).
  • Licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino (e del padre lavoratore nel periodo di congedo).
  • Licenziamento del lavoratore con disabilità grave che abbia ancora diritto al collocamento mirato (L. 68/1999).

La tutela reintegratoria: come funziona

In tutti i casi di nullità, il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro e condanna il datore al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione effettiva (con un minimo di 5 mensilità nel regime D.Lgs. 23/2015). Il lavoratore può scegliere, in alternativa alla reintegrazione, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità (D.Lgs. 23/2015) che non è assoggettata a contribuzione.

Casi pratici

Tizio – licenziato dopo aver denunciato irregolarità

Tizio segnala all’Ispettorato del Lavoro alcune irregolarità in materia di sicurezza. Pochi giorni dopo riceve la lettera di licenziamento. Il giudice del lavoro ritiene il licenziamento ritorsivo, lo dichiara nullo e ordina la reintegrazione con risarcimento integrale delle retribuzioni perdute.

Caia – licenziata durante la maternità

Caia, in stato di gravidanza al quarto mese, riceve una lettera di licenziamento per presunta riduzione del personale. Il licenziamento è nullo di diritto: il periodo protetto copre dall’inizio della gravidanza al primo anno di vita del bambino. Caia ha diritto alla reintegrazione e al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite.

Sempronio – licenziato per motivi sindacali

Sempronio è rappresentante sindacale (RSA) e viene licenziato per ristrutturazione pochi giorni dopo aver guidato uno sciopero. Il tribunale accerta il motivo ritorsivo e discriminatorio legato all’attività sindacale, dichiara il licenziamento nullo e ordina la reintegrazione.

Domande frequenti

Il licenziamento nullo si applica anche nelle piccole imprese?

Sì. La nullità e la tutela reintegratoria per i casi di licenziamento nullo (discriminatorio, ritorsivo, maternità, vizio di forma) si applicano a prescindere dalle dimensioni dell’azienda e dalla data di assunzione.

Qual è la differenza tra licenziamento nullo e annullabile?

Il licenziamento nullo è improduttivo di effetti fin dall’origine: la reintegrazione è sempre dovuta. Il licenziamento annullabile (illegittimo per mancanza di giusta causa/GMO) produce effetti finché non è impugnato, e può dar luogo solo a indennità economiche nel regime D.Lgs. 23/2015.

Il lavoratore può rifiutare la reintegrazione e chiedere solo soldi?

Sì. Il lavoratore può optare per un’indennità sostitutiva della reintegrazione: nel regime D.Lgs. 23/2015 è pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Come si prova che il licenziamento è discriminatorio?

Il lavoratore deve allegare elementi di fatto precisi dai quali si presume la discriminazione; spetta poi al datore dimostrare l’assenza di intento discriminatorio (onere della prova attenuato a favore del lavoratore).

Il licenziamento durante la maternità è nullo anche se il datore non sapeva della gravidanza?

Sì. La nullità opera oggettivamente: il licenziamento intimato nel periodo protetto è nullo anche se il datore ignorava lo stato di gravidanza. Deve però essere comunicata al datore non appena possibile.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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