Testo dell'articoloVigente
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso né di motivazione, salvo diversa previsione del CCNL. Ma il licenziamento non può essere discriminatorio, ritorsivo o frutto di un abuso del patto di prova. Se il datore non fa effettivamente provare il lavoratore, il recesso libero non è ammissibile.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Forma | Scritta, obbligatoriamente (pena nullità del patto di prova) |
| Durata massima | Fissata dal CCNL; per legge non può essere eccessiva (tipicamente 2-6 mesi) |
| Recesso durante la prova | Libero per entrambe le parti, senza preavviso né motivazione |
| Divieti assoluti | Motivo discriminatorio, ritorsivo; mancato svolgimento effettivo della prova |
| TFR e retribuzione | Spettano pro quota anche se il rapporto cessa in prova |
| Conversione automatica | Se la prova scade senza recesso, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato |
Il patto di prova: forma e durata
Il patto di prova deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità: se manca la prova scritta, il patto è nullo e il lavoratore è da subito assunto a tempo indeterminato senza possibilità di recesso libero. La durata è stabilita dal CCNL: in assenza di previsione, la giurisprudenza tende a considerare illegittima una prova superiore a sei mesi. Al termine della prova, se nessuno recede, il rapporto si consolida automaticamente.
Il recesso libero durante la prova: portata e limiti
Durante il periodo di prova il datore può recedere senza obbligo di preavviso e senza dover indicare i motivi. Questo recesso libero ha però dei limiti invalicabili:
- Il lavoratore deve essere stato effettivamente messo alla prova nelle mansioni indicate nel patto: se il datore non lo ha mai fatto lavorare nelle mansioni previste, il recesso libero non è ammissibile.
- Il recesso non può essere discriminatorio né ritorsivo: se il lavoratore dimostra questi vizi, il licenziamento è nullo anche in prova.
- Alcuni CCNL prevedono che il recesso debba comunque rispettare un preavviso minimo durante la prova.
Impugnazione del licenziamento in prova: quando è possibile
Il lavoratore può impugnare il licenziamento in prova dimostrando che:
- Il patto di prova era nullo (forma non scritta, durata eccessiva, mansioni non specificate);
- La prova non era stata effettivamente svolta;
- Il recesso era discriminatorio o ritorsivo.
In caso di successo, il licenziamento è dichiarato illegittimo con le tutele previste dalla legge. Anche in prova si applicano i termini di impugnazione di 60 e 180 giorni.
Casi pratici
Tizio firma solo il contratto di assunzione, senza nessun riferimento scritto al periodo di prova. Dopo tre settimane il datore lo licenzia «in prova». Tizio impugna: il patto di prova era nullo per difetto di forma scritta. Il giudice dichiara il licenziamento illegittimo e applica le tutele ordinarie.
Caia viene assunta come contabile ma per tutto il periodo di prova è adibita solo a mansioni di archivio, del tutto diverse da quelle pattuite. Il datore recede «in prova» prima della scadenza. Caia dimostra che non le è mai stato consentito di svolgere le mansioni per le quali era stata assunta: il recesso libero non è ammissibile.
Sempronio, assunto come tecnico, rivela casualmente al responsabile di avere un orientamento religioso diverso dalla maggioranza dei colleghi. Il giorno dopo viene licenziato «in prova». La coincidenza temporale e le testimonianze raccolte inducono il giudice a ritenere il recesso discriminatorio e nullo.
Domande frequenti
Il patto di prova deve essere necessariamente scritto?
Sì, obbligatoriamente. Un patto di prova verbale è nullo; il lavoratore è considerato assunto a tempo indeterminato fin dall’inizio, con piena tutela contro il licenziamento ingiustificato.
Quanto può durare al massimo il periodo di prova?
La durata massima è fissata dal CCNL applicato. In genere va da 2 a 6 mesi a seconda della qualifica. Una durata eccessiva o non prevista dal contratto può rendere il patto di prova parzialmente nullo.
Se vengo licenziato durante la prova ho diritto al TFR?
Sì. Il TFR matura proporzionalmente per tutti i giorni lavorati, anche se il rapporto cessa durante la prova.
Il datore deve motivare il licenziamento in periodo di prova?
No, in linea generale. Il recesso in prova è libero e non richiede motivazione. Eccezione: se il lavoratore impugna adducendo discriminazione o assenza di prova effettiva, il datore deve dimostrare la legittimità del recesso.
Se la prova scade senza che nessuno receda, cosa succede?
Il rapporto di lavoro si consolida automaticamente come contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall’inizio della prova ai fini dell’anzianità di servizio.
Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato in prova?
Sì, se il recesso è del datore. Il licenziamento in prova è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, nel rispetto dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti