Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Il licenziamento comunicato verbalmente è nullo per la legge italiana: il datore è obbligato a comunicarlo per iscritto con i motivi. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale può continuare a presentarsi al lavoro o richiedere immediatamente la comunicazione scritta dei motivi, e ha diritto alla reintegrazione.

Riferimento normativo

L. 604/1966, art. 2; L. 300/1970

Tabella riepilogativa

Licenziamento orale: regole e rimedi
Aspetto Regola
Forma richiesta Scritta, obbligatoriamente
Comunicazione dei motivi Contestuale o su richiesta del lavoratore (entro 15 giorni)
Licenziamento orale Nullo: il rapporto si considera ancora in essere
Tutela applicabile Reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (artt. 18 Statuto o D.Lgs. 23/2015)
Cosa deve fare il lavoratore Impugnare entro 60 giorni; non abbandonare spontaneamente il posto

Perché il licenziamento orale è nullo

L’art. 2 della L. 604/1966 impone che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Un recesso comunicato solo verbalmente – anche di fronte a testimoni – è nullo per difetto di forma: il rapporto di lavoro si intende giuridicamente ancora in essere. Il lavoratore non è tenuto ad accettare il licenziamento orale come valido.

Cosa fare dopo un licenziamento orale

Il lavoratore ha alcune opzioni concrete:

  • Continuare a presentarsi al lavoro fino a quando non riceve comunicazione scritta. Il datore che lo allontana fisicamente aggrava la sua posizione.
  • Richiedere per iscritto (raccomandata A/R o PEC) la comunicazione scritta del licenziamento e dei motivi entro 15 giorni dalla richiesta.
  • Impugnare il licenziamento entro 60 giorni (anche quello orale, non appena ne è certo), per non perdere il termine.

È consigliabile documentare tutto: testimonianze, messaggi, e-mail, qualsiasi prova della comunicazione orale.

Le tutele: reintegrazione e risarcimento

Il licenziamento nullo per vizio di forma dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Per i lavoratori tutelati dall’art. 18 Statuto la reintegrazione è piena. Per i lavoratori soggetti al D.Lgs. 23/2015, la nullità per forma scritta comporta comunque la reintegrazione, a differenza dei vizi meramente procedurali.

Casi pratici

Tizio – licenziato verbalmente dal titolare

Il titolare dice a Tizio, di fronte a un collega, «sei licenziato a partire da domani». Tizio il giorno dopo si ripresenta al lavoro. Il titolare lo invita ad andarsene. Tizio, su consiglio del sindacato, invia una raccomandata richiedendo la comunicazione scritta con motivi e contestualmente impugna il licenziamento orale. Il rapporto è giuridicamente ancora in essere.

Caia – licenziamento orale via messaggio WhatsApp

Il datore invia a Caia un messaggio su WhatsApp comunicandole la cessazione del rapporto. Il messaggio non costituisce forma scritta valida ai sensi di legge. Caia impugna il recesso entro 60 giorni come licenziamento nullo per vizio di forma.

Sempronio – accetta per errore e poi si ravvede

Sempronio, intimorito, firma un foglio generico e sgombra la scrivania. Si rende conto in seguito che non esisteva alcuna lettera formale di licenziamento. Il sindacato verifica che non abbia firmato né dimissioni né accordo di risoluzione consensuale: il licenziamento orale resta nullo.

Domande frequenti

Un licenziamento via WhatsApp o SMS è valido?

No. La comunicazione su messaggistica istantanea non soddisfa il requisito della forma scritta richiesta dalla L. 604/1966, salvo che si tratti di PEC o di una comunicazione firmata digitalmente su supporto idoneo.

Se il datore mi licenzia oralmente, devo smettere di andare al lavoro?

No. Il licenziamento orale è nullo: il rapporto si intende ancora in essere. Il lavoratore può continuare a presentarsi e documentare l’eventuale impedimento fisico opposto dal datore.

Posso chiedere i motivi del licenziamento orale per iscritto?

Sì. Il lavoratore può richiedere formalmente i motivi entro 15 giorni. Questa richiesta non sostituisce però l’impugnazione del licenziamento, che va effettuata entro 60 giorni.

Il licenziamento orale decorre comunque dal momento in cui viene comunicato?

No. Essendo nullo per vizio di forma, non produce effetti giuridici. Il rapporto di lavoro, sul piano legale, non si è mai interrotto.

Il lavoratore in prova può essere licenziato oralmente?

No. Anche per il lavoratore in periodo di prova la comunicazione scritta è necessaria, sebbene le tutele siano ridotte. Il licenziamento orale è nullo in ogni caso.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il licenziamento comunicato solo verbalmente e nullo per difetto di forma: la legge impone la forma scritta (art. 2 L. 604/1966).
  • Essendo nullo, il rapporto di lavoro si considera giuridicamente ancora in essere e non produce effetti.
  • Il lavoratore puo continuare a presentarsi al lavoro e richiedere per iscritto la comunicazione e i motivi del recesso.
  • Il licenziamento va comunque impugnato entro 60 giorni per non perdere il termine di decadenza.
  • La nullita per vizio di forma da diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento.
Indice dei contenuti

Il licenziamento orale e una delle situazioni piu delicate del rapporto di lavoro, perche il lavoratore si trova davanti a una comunicazione che, pur producendo effetti pratici immediati, e giuridicamente priva di valore. La legge italiana e netta: il recesso datoriale deve avere forma scritta, e la sua mancanza non e una semplice irregolarita procedurale ma una causa di nullita.

Perche e nullo

L'art. 2 della L. 604/1966 impone che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Un recesso espresso solo a voce, anche di fronte a testimoni, e nullo per difetto di forma: il rapporto si intende ancora in essere e il licenziamento non produce alcun effetto. Il lavoratore non e tenuto ad accettarlo come valido e, soprattutto, non deve dare per scontato di essere realmente cessato dal servizio.

Cosa fare subito

La reazione corretta segue alcune linee. Anzitutto, non abbandonare spontaneamente il posto: continuare a presentarsi al lavoro fino a una comunicazione scritta rafforza la posizione del lavoratore. In secondo luogo, richiedere per iscritto, con raccomandata o PEC, la comunicazione formale del licenziamento e dei motivi. Infine, impugnare comunque il recesso entro il termine di decadenza, senza attendere oltre.

Il termine dei 60 giorni

L'impugnazione del licenziamento deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione, con qualsiasi atto scritto idoneo. Il termine vale anche per il licenziamento orale, non appena il lavoratore ne abbia certezza: per prudenza e bene impugnare tempestivamente, perche la perdita del termine puo compromettere la tutela, anche di fronte a un recesso radicalmente viziato.

La forma scritta e i messaggi

Un punto sempre piu attuale riguarda i messaggi elettronici. Una comunicazione inviata tramite messaggistica istantanea o SMS non soddisfa, di regola, il requisito della forma scritta richiesto dalla legge, salvo che si tratti di strumenti dotati di adeguata certezza, come la PEC o atti firmati digitalmente su supporto idoneo. Anche un messaggio, dunque, puo non bastare a rendere valido il licenziamento.

Le tutele applicabili

La nullita per difetto di forma scritta da diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Questa tutela opera sia per i lavoratori soggetti allo Statuto dei lavoratori sia, in caso di vizio di forma, per quelli rientranti nella disciplina del contratto a tutele crescenti: la nullita per forma resta infatti distinta dai vizi meramente procedurali, per i quali sono previste conseguenze diverse.

L'importanza della prova

Poiche il licenziamento orale non lascia traccia documentale, e essenziale documentare la vicenda: testimonianze, eventuali messaggi, comunicazioni che attestino l'avvenuta estromissione o l'impedimento fisico opposto dal datore. Una buona ricostruzione probatoria e spesso decisiva. In questi casi e opportuno farsi assistere tempestivamente da un sindacato o da un professionista, per non compromettere ne i termini ne le prove.

Domande frequenti

Un licenziamento via WhatsApp o SMS e valido?

Di regola no. La messaggistica istantanea non soddisfa il requisito di forma scritta della L. 604/1966, salvo si tratti di PEC o di comunicazione firmata digitalmente su supporto idoneo.

Se mi licenziano oralmente devo smettere di andare al lavoro?

No. Il licenziamento orale e nullo e il rapporto si intende ancora in essere. Conviene continuare a presentarsi e documentare l'eventuale impedimento opposto dal datore.

Posso chiedere i motivi del licenziamento orale?

Si, puoi richiederli formalmente per iscritto. Ma questa richiesta non sostituisce l'impugnazione del licenziamento, da effettuare entro 60 giorni.

Il licenziamento orale produce effetti dalla data in cui e comunicato?

No. Essendo nullo per difetto di forma, non produce effetti giuridici: sul piano legale il rapporto di lavoro non si e mai interrotto.

Anche il lavoratore in prova puo essere licenziato a voce?

No. Anche durante il periodo di prova la comunicazione scritta e necessaria; il licenziamento orale e nullo, pur con tutele ridotte rispetto al rapporto consolidato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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