Testo dell'articoloVigente
Il licenziamento comunicato verbalmente è nullo per la legge italiana: il datore è obbligato a comunicarlo per iscritto con i motivi. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale può continuare a presentarsi al lavoro o richiedere immediatamente la comunicazione scritta dei motivi, e ha diritto alla reintegrazione.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Forma richiesta | Scritta, obbligatoriamente |
| Comunicazione dei motivi | Contestuale o su richiesta del lavoratore (entro 15 giorni) |
| Licenziamento orale | Nullo: il rapporto si considera ancora in essere |
| Tutela applicabile | Reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (artt. 18 Statuto o D.Lgs. 23/2015) |
| Cosa deve fare il lavoratore | Impugnare entro 60 giorni; non abbandonare spontaneamente il posto |
Perché il licenziamento orale è nullo
L’art. 2 della L. 604/1966 impone che il licenziamento sia comunicato per iscritto. Un recesso comunicato solo verbalmente — anche di fronte a testimoni — è nullo per difetto di forma: il rapporto di lavoro si intende giuridicamente ancora in essere. Il lavoratore non è tenuto ad accettare il licenziamento orale come valido.
Cosa fare dopo un licenziamento orale
Il lavoratore ha alcune opzioni concrete:
- Continuare a presentarsi al lavoro fino a quando non riceve comunicazione scritta. Il datore che lo allontana fisicamente aggrava la sua posizione.
- Richiedere per iscritto (raccomandata A/R o PEC) la comunicazione scritta del licenziamento e dei motivi entro 15 giorni dalla richiesta.
- Impugnare il licenziamento entro 60 giorni (anche quello orale, non appena ne è certo), per non perdere il termine.
È consigliabile documentare tutto: testimonianze, messaggi, e-mail, qualsiasi prova della comunicazione orale.
Le tutele: reintegrazione e risarcimento
Il licenziamento nullo per vizio di forma dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Per i lavoratori tutelati dall’art. 18 Statuto la reintegrazione è piena. Per i lavoratori soggetti al D.Lgs. 23/2015, la nullità per forma scritta comporta comunque la reintegrazione, a differenza dei vizi meramente procedurali.
Casi pratici
Il titolare dice a Tizio, di fronte a un collega, «sei licenziato a partire da domani». Tizio il giorno dopo si ripresenta al lavoro. Il titolare lo invita ad andarsene. Tizio, su consiglio del sindacato, invia una raccomandata richiedendo la comunicazione scritta con motivi e contestualmente impugna il licenziamento orale. Il rapporto è giuridicamente ancora in essere.
Il datore invia a Caia un messaggio su WhatsApp comunicandole la cessazione del rapporto. Il messaggio non costituisce forma scritta valida ai sensi di legge. Caia impugna il recesso entro 60 giorni come licenziamento nullo per vizio di forma.
Sempronio, intimorito, firma un foglio generico e sgombra la scrivania. Si rende conto in seguito che non esisteva alcuna lettera formale di licenziamento. Il sindacato verifica che non abbia firmato né dimissioni né accordo di risoluzione consensuale: il licenziamento orale resta nullo.
Domande frequenti
Un licenziamento via WhatsApp o SMS è valido?
No. La comunicazione su messaggistica istantanea non soddisfa il requisito della forma scritta richiesta dalla L. 604/1966, salvo che si tratti di PEC o di una comunicazione firmata digitalmente su supporto idoneo.
Se il datore mi licenzia oralmente, devo smettere di andare al lavoro?
No. Il licenziamento orale è nullo: il rapporto si intende ancora in essere. Il lavoratore può continuare a presentarsi e documentare l’eventuale impedimento fisico opposto dal datore.
Posso chiedere i motivi del licenziamento orale per iscritto?
Sì. Il lavoratore può richiedere formalmente i motivi entro 15 giorni. Questa richiesta non sostituisce però l’impugnazione del licenziamento, che va effettuata entro 60 giorni.
Il licenziamento orale decorre comunque dal momento in cui viene comunicato?
No. Essendo nullo per vizio di forma, non produce effetti giuridici. Il rapporto di lavoro, sul piano legale, non si è mai interrotto.
Il lavoratore in prova può essere licenziato oralmente?
No. Anche per il lavoratore in periodo di prova la comunicazione scritta è necessaria, sebbene le tutele siano ridotte. Il licenziamento orale è nullo in ogni caso.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Un licenziamento via WhatsApp o SMS è valido?
No. La comunicazione su messaggistica istantanea non soddisfa il requisito della forma scritta richiesta dalla L. 604/1966, salvo che si tratti di PEC o di una comunicazione firmata digitalmente su supporto idoneo.
Se il datore mi licenzia oralmente, devo smettere di andare al lavoro?
No. Il licenziamento orale è nullo: il rapporto si intende ancora in essere. Il lavoratore può continuare a presentarsi e documentare l'eventuale impedimento fisico opposto dal datore.
Posso chiedere i motivi del licenziamento orale per iscritto?
Sì. Il lavoratore può richiedere formalmente i motivi entro 15 giorni. Questa richiesta non sostituisce però l'impugnazione del licenziamento, che va effettuata entro 60 giorni.
Il licenziamento orale decorre comunque dal momento in cui viene comunicato?
No. Essendo nullo per vizio di forma, non produce effetti giuridici. Il rapporto di lavoro, sul piano legale, non si è mai interrotto.
Il lavoratore in prova può essere licenziato oralmente?
No. Anche per il lavoratore in periodo di prova la comunicazione scritta è necessaria, sebbene le tutele siano ridotte. Il licenziamento orale è nullo in ogni caso.
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