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La guida
Non esiste un numero di giorni fissato dalla legge per il licenziamento: lo indica il CCNL nelle norme disciplinari. Il datore deve sempre contestare l’assenza per iscritto e attendere almeno 5 giorni prima di licenziare (art. 7 dello Statuto). Dal 2025 esiste anche un’altra strada: se l’assenza supera il termine del CCNL o, in mancanza, i 15 giorni, il datore può comunicarla all’Ispettorato e il rapporto si chiude come dimissioni per fatti concludenti, senza NASpI. Il licenziamento disciplinare invece dà diritto alla NASpI.
Tabella riepilogativa
| Fase | Contenuto | Note |
|---|---|---|
| Assenza senza giustificazione | Lavoratore non si presenta e non comunica il motivo | Il CCNL stabilisce quanti giorni sono sufficienti per la giusta causa |
| Contestazione disciplinare | Il datore invia contestazione scritta ex art. 7 Statuto | Deve essere specifica; nessuna sanzione più grave del rimprovero verbale prima di 5 giorni |
| Difesa del lavoratore | Giustificazioni scritte o richiesta di essere sentito, anche con un sindacalista | Entro il termine indicato nella contestazione e dal CCNL, che può essere più lungo |
| Provvedimento disciplinare | Il datore decide: richiamo, sospensione o licenziamento | Deve rispettare la proporzionalità e il CCNL |
| Impugnazione | Lavoratore impugna entro 60 giorni dalla comunicazione scritta | Poi 180 giorni per depositare il ricorso o chiedere la conciliazione (art. 6 L. 604/1966) |
Quanti giorni di assenza bastano per il licenziamento
Non esiste un numero fisso valido per tutti i settori: è il CCNL applicato a stabilire, nel capitolo sulle norme disciplinari, quante assenze ingiustificate portano alla multa, alla sospensione o al licenziamento. Il numero cambia da contratto a contratto, e spesso il CCNL distingue tra assenza di più giorni consecutivi e assenze ripetute vicino a festivi o ferie.
Un esempio verificato sul testo: nel CCNL metalmeccanici Unionmeccanica-Confapi (testo consolidato del 2021, art. 74) l’assenza non giustificata di un giorno comporta la multa, l’assenza arbitraria da più di 1 fino a 4 giorni la sospensione, e il licenziamento scatta per assenze ingiustificate oltre i 4 giorni consecutivi o ripetute 4 volte in un anno il giorno prima o dopo festivi e ferie. Altri contratti usano soglie diverse: va letto il proprio.
| Situazione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Licenziamento disciplinare nel privato | Numero di giorni fissato dal CCNL, con contestazione e almeno 5 giorni di attesa | CCNL; art. 7 L. 300/1970 |
| Dimissioni per fatti concludenti | Assenza oltre il termine del CCNL o, se il CCNL non lo prevede, oltre 15 giorni | Art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015 |
| Dipendenti pubblici | Licenziamento per assenza senza valida giustificazione per più di 3 giorni, anche non continuativi, in due anni, o per più di 7 giorni in dieci anni | Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001 |
Assenza ingiustificata oltre 15 giorni: le dimissioni per fatti concludenti
Dal 2025 il art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015 prevede che, se l’assenza ingiustificata si protrae oltre il termine del CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, che può verificarla. Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza la procedura telematica delle dimissioni. Non vale se il lavoratore dimostra che per forza maggiore o per fatto del datore non poteva comunicare i motivi dell’assenza. La regola non si applica ai dipendenti pubblici. Il datore può scegliere questa strada o quella del licenziamento disciplinare, ma le conseguenze per il lavoratore sono diverse: i passaggi pratici sono nella guida sulle dimissioni per fatti concludenti: la procedura del datore.
Licenziamento per assenza ingiustificata e NASpI
Secondo l’INPS, circolare n. 154 del 22 dicembre 2025: la chiusura del rapporto per dimissioni per fatti concludenti (codice «FC» nelle comunicazioni obbligatorie) è considerata volontaria e fa perdere la NASpI; il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, anche se deriva da assenze ingiustificate e segue un procedimento disciplinare, dà accesso alla NASpI se ci sono i requisiti. Se il lavoratore si dimette per giusta causa (ad esempio per stipendi non pagati) anche dopo l’avvio della procedura per assenza, le sue dimissioni prevalgono e la NASpI resta salva. Per gli altri casi di cessazione vedi quando spetta la NASpI dopo le dimissioni.
La procedura disciplinare è obbligatoria
Se sceglie il licenziamento, anche per l’assenza ingiustificata il datore deve rispettare la procedura disciplinare dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori: contestazione scritta specifica (con i giorni di assenza contestati), audizione del lavoratore che la chiede, anche assistito da un rappresentante sindacale, e nessun provvedimento più grave del rimprovero verbale prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. Il licenziamento intimato senza contestazione preventiva è viziato. Per le sanzioni minori lo Statuto fissa dei tetti: multa fino a 4 ore di retribuzione base, sospensione fino a 10 giorni.
Come difendersi dall'accusa di assenza ingiustificata
Il lavoratore che riceve la contestazione deve rispondere in forma scritta entro i termini, allegando documenti a supporto della giustificazione (certificato medico, documentazione di forza maggiore, comunicazioni al datore). Se l’assenza era dovuta a malattia, il certificato trasmesso dal medico all’INPS documenta la malattia, ma il lavoratore deve comunque avvisare il datore nei tempi del CCNL. Se il licenziamento arriva, va impugnato entro 60 giorni con un qualsiasi atto scritto, anche tramite il sindacato, e l’impugnazione va seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso o dalla richiesta di conciliazione (art. 6 della L. 604/1966). Un modello di risposta è nella guida su come rispondere alla contestazione disciplinare nei 5 giorni.
Casi pratici
Tizio non si presenta lunedì-giovedì e non risponde alle chiamate. Il CCNL prevede che 3 giorni consecutivi ingiustificati configurino giusta causa. Il datore gli invia contestazione; Tizio risponde solo mercoledì successivo, senza giustificazione valida. Il datore può procedere al licenziamento per giusta causa.
Caia è assente per 2 giorni per una emergenza familiare grave e comunica solo al terzo giorno. Il datore contesta l’assenza ma Caia fornisce documentazione ospedaliera come giustificazione. Il licenziamento non sarebbe proporzionato: la sanzione più adeguata è il richiamo scritto.
Il datore di Sempronio gli consegna contestazione e lettera di licenziamento lo stesso giorno. La mancata concessione del termine difensivo di 5 giorni rende il licenziamento viziato proceduralmente: Sempronio può impugnarlo.
Domande frequenti
Quanti giorni di assenza ingiustificata portano al licenziamento?
Lo stabilisce il CCNL applicato, non la legge. Ad esempio il CCNL metalmeccanici Confapi (testo 2021, art. 74) prevede il licenziamento per assenze ingiustificate oltre 4 giorni consecutivi. Per i dipendenti pubblici la soglia è di legge: più di 3 giorni in due anni o più di 7 in dieci anni.
Cosa succede dopo 15 giorni di assenza ingiustificata?
Se il CCNL non fissa un termine diverso, oltre 15 giorni il datore può comunicare l’assenza all’Ispettorato del lavoro e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti, art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. 151/2015). In questo caso la NASpI non spetta.
Il datore deve fare la contestazione disciplinare anche per l’assenza?
Sì, se vuole licenziare: contestazione scritta specifica e almeno 5 giorni prima di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale (art. 7 dello Statuto dei lavoratori).
Il certificato medico trasmesso all’INPS basta per giustificare l’assenza?
Documenta la malattia, ma molti CCNL richiedono anche di avvisare subito il datore. Se l’avviso manca, l’assenza può essere contestata per la mancata comunicazione: la sanzione va poi valutata secondo il CCNL e la proporzionalità.
Se vengo licenziato per assenza ingiustificata posso prendere la NASpI?
Sì, se hai i requisiti: l’INPS (circolare 154/2025) riconosce la NASpI dopo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, anche se deriva da assenze ingiustificate. Non spetta invece se il rapporto si chiude per dimissioni per fatti concludenti.
Entro quando si impugna il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto anche tramite il sindacato; poi entro 180 giorni va depositato il ricorso o chiesta la conciliazione (art. 6 L. 604/1966).
Cosa succede se il licenziamento è sproporzionato rispetto all’assenza?
Il giudice può dichiararlo illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, con le conseguenze indennitarie o reintegratorie previste dal regime di tutela applicabile.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.