Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

Il lavoratore può dimettersi senza preavviso quando il comportamento del datore costituisce una «giusta causa», cioè una circostanza talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alla NASpI, a differenza delle dimissioni volontarie ordinarie.

Riferimento normativo

Art. 2119 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Dimissioni ordinarie vs dimissioni per giusta causa
Aspetto Dimissioni ordinarie Dimissioni per giusta causa
Preavviso Obbligatorio (durata da CCNL) Non dovuto
Indennità sostitutiva del preavviso Non spetta al lavoratore Spetta al lavoratore (a carico del datore)
NASpI Non spetta (dimissioni volontarie) Spetta (equiparata alla perdita involontaria)
TFR Spetta sempre Spetta sempre
Onere della prova Non applicabile Sul lavoratore (deve dimostrare la giusta causa)

Cos'è la giusta causa nelle dimissioni

L’art. 2119 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per il lavoratore, la giusta causa sono comportamenti del datore talmente gravi da rendere impossibile – o inaccettabile secondo buona fede – continuare a lavorare neppure per il periodo di preavviso.

La valutazione è caso per caso e spetta al giudice se controversa: non ogni inadempienza del datore integra automaticamente la giusta causa.

I casi più frequenti riconosciuti dalla giurisprudenza

La giurisprudenza ha riconosciuto come giusta causa nelle dimissioni del lavoratore, tra l’altro:

  • Mancato pagamento della retribuzione per più mesi (salvo contestazione giudiziaria del datore)
  • Mobbing accertato e grave – condotta sistematica persecutoria
  • Demansionamento illegittimo e reiterato
  • Molestie sessuali o morali da parte del datore o di superiori tollerati dal datore
  • Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in peius non consentita dalla legge
  • Trasferimento illegittimo in sede distante

Procedura: come si danno le dimissioni per giusta causa

Le dimissioni devono essere comunicate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo telematico) entro 7 giorni dall’evento che le ha generate, oppure tramite il patronato o sindacato. Nella comunicazione il lavoratore indica che si tratta di dimissioni per giusta causa, descrivendo sinteticamente la motivazione. È fondamentale raccogliere e conservare prove documentali (email, buste paga, testimonianze) perché l’onere della prova spetta al lavoratore in caso di controversia.

Casi pratici

Tizio – retribuzione non pagata da tre mesi

Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi nonostante solleciti scritti rimasti senza risposta. Si dimette per giusta causa: ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e alla NASpI. Il datore, se contesta la giusta causa, dovrà provare che il mancato pagamento era giustificato (circostanza di norma difficile da dimostrare).

Caia – demansionamento dopo il rientro dalla maternità

Caia, rientrata dalla maternità, viene assegnata a mansioni nettamente inferiori alla sua qualifica, senza accordo scritto. Si dimette per giusta causa: il demansionamento reiterato viola l’art. 2103 c.c. La giusta causa è solida se Caia documenta le mansioni precedenti e quelle attuali.

Sempronio – trasferimento a 600 km senza comprovate esigenze aziendali

Sempronio riceve un ordine di trasferimento in altra regione, senza che il datore dimostri le ragioni tecnico-organizzative richieste dalla legge. Si dimette per giusta causa: il trasferimento illegittimo è causa consolidata in giurisprudenza. Può anche impugnare il trasferimento in alternativa.

Domande frequenti

Nelle dimissioni per giusta causa spetta la NASpI?

Sì. Le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro e danno diritto alla NASpI, a condizione di possedere i requisiti contributivi previsti (almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti).

Devo dare il preavviso se mi dimetto per giusta causa?

No. Per definizione la giusta causa rende impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto: il lavoratore non è tenuto a lavorare il periodo di preavviso. Se il datore vuole che il lavoratore rimanga, deve corrispondergli l’indennità sostitutiva.

Entro quanto tempo devo dimettermi dopo l'evento che ha causato la giusta causa?

Le dimissioni devono essere comunicate senza ingiustificato ritardo dall’evento scatenante, di norma entro pochi giorni: un ritardo eccessivo può essere interpretato come acquiescenza alla situazione e indebolire la giusta causa. Non esiste un termine legale fisso, ma la giurisprudenza è rigorosa sul punto.

Se il datore contesta la giusta causa, cosa succede?

Il datore può agire in giudizio per ottenere l’indennità di mancato preavviso dal lavoratore, sostenendo che le dimissioni erano volontarie. Il lavoratore deve dimostrare la giusta causa in sede giudiziale; in attesa, i benefici (NASpI) sono di norma erogati sotto condizione di eventuale restituzione.

Le dimissioni per giusta causa si fanno ancora sul portale del Ministero?

Sì. La procedura telematica obbligatoria (portale del Ministero del Lavoro, sezione «dimissioni telematiche») si applica anche alle dimissioni per giusta causa. In alternativa ci si può rivolgere al patronato o al sindacato che compilano il modulo per conto del lavoratore.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.