Testo dell'articoloVigente
Il comporto è il periodo di malattia oltre il quale il datore può licenziare il lavoratore. Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita (dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.) molti CCNL escludono le assenze legate a queste terapie dal computo del comporto. In assenza di previsione contrattuale, la giurisprudenza tende a tutelare il lavoratore applicando principi di proporzionalità e non discriminazione.
Tabella riepilogativa
| Fonte | Previsione | Esempi di terapie coperte |
|---|---|---|
| CCNL più favorevoli | Esclusione totale o parziale delle assenze per terapie salvavita dal comporto | Chemioterapia, radioterapia, dialisi, TAO, emofilia |
| Art. 2110 c.c. | Fissa il principio del comporto; rinvia al CCNL per la durata | – |
| D.Lgs. 216/2003 (anti-discriminazione) | Licenziamento per disabilità è discriminatorio | Se la malattia equivale a disabilità UE |
| Giurisprudenza | Orientamento verso esclusione in assenza di CCNL | Cass. 2023: principio di proporzionalità |
Il comporto: cos'è e come funziona
L’art. 2110 c.c. prevede che il datore non possa licenziare il lavoratore malato durante il periodo di comporto, ossia il periodo di conservazione del posto stabilito dal CCNL. Superato il comporto, il datore può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, ma con diritto al TFR e alle altre spettanze. La durata del comporto varia sensibilmente tra i contratti: da pochi mesi a oltre un anno, spesso con distinzioni tra comporto secco (continuativo) e comporto per sommatoria (assenze ripetute in un arco temporale).
L'esclusione delle terapie salvavita
Un numero crescente di CCNL prevede che le assenze dovute a terapie salvavita – chemioterapia, radioterapia, dialisi, coagulazione per emofilia, terapia anticoagulante orale (TAO) e similari – non si computino nel comporto. La ratio è evitare che malattie gravi ma croniche o trattabili portino automaticamente al licenziamento del lavoratore.
Il lavoratore deve di norma documentare le assenze con certificazione medica specialistica che attesti la natura salvavita della terapia. In assenza di previsione CCNL, la giurisprudenza più recente tende a escludere dal comporto le assenze connesse a terapie indispensabili, facendo leva sui principi di proporzionalità e di non discriminazione per disabilità (D.Lgs. 216/2003).
L'aspetto della disabilità e le tutele antidiscriminatorie
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di disabilità comprende anche le malattie croniche che limitano la partecipazione alla vita professionale. In questi casi il licenziamento per superamento del comporto può essere qualificato come discriminazione indiretta vietata dal D.Lgs. 216/2003, salvo che il datore dimostri un giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore in questa situazione può richiedere l’adattamento ragionevole del posto di lavoro prima che si arrivi al licenziamento.
Casi pratici
Tizio è in chemioterapia: si assenta circa 3 giorni al mese per le infusioni. Il suo CCNL (metalmeccanici) prevede che le assenze per terapie salvavita documentate non si contino nel comporto per sommatoria. Tizio presenta ogni mese il certificato oncologico: le assenze vengono imputate a una fattispecie separata, non al comporto.
Caia è in dialisi: tre assenze settimanali per diversi anni. Il suo CCNL non prevede l’esclusione della dialisi dal comporto. Il legale di Caia impugna il licenziamento per superamento del comporto invocando il D.Lgs. 216/2003: la dialisi cronica può essere qualificata come disabilità; il giudice valuta la proporzionalità del licenziamento e la possibilità di adattamenti ragionevoli.
Sempronio è in radioterapia per 6 settimane: assenza continuativa. Il suo CCNL prevede l’esclusione delle terapie salvavita dal comporto secco. Il datore non può licenziarlo per le 6 settimane di radioterapia documentata; il comporto secco riprende a decorrere dopo la fine del ciclo terapeutico.
Domande frequenti
Le assenze per chemioterapia contano nel comporto?
Dipende dal CCNL applicato. Molti contratti collettivi le escludono esplicitamente, con obbligo di documentazione medica specialistica. In assenza di previsione contrattuale, la giurisprudenza tende a proteggere il lavoratore, ma occorre valutare caso per caso.
Come si documenta la terapia salvavita per escluderla dal comporto?
Di norma con un certificato del medico specialista (es. oncologo, nefrologo) che attesti la diagnosi, la natura della terapia e l’indispensabilità dei cicli di trattamento. Alcuni CCNL richiedono anche la struttura sanitaria erogatrice.
Il datore può licenziarmi per superamento del comporto anche se sono in terapia?
Se la terapia è esclusa dal comporto per CCNL, il licenziamento è illegittimo. Se il CCNL non lo prevede, potrebbe esserlo comunque per violazione del D.Lgs. 216/2003 (discriminazione per disabilità). È consigliabile contestare immediatamente il licenziamento con l’assistenza di un avvocato o del sindacato.
Il comporto si interrompe se mi licenzio volontariamente?
No. Le dimissioni del lavoratore interrompono il rapporto ma non rilevano sul computo del comporto: il comporto è rilevante solo per valutare il diritto del datore a recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.
Cosa si intende per comporto per sommatoria?
Il comporto per sommatoria (o breve) calcola la somma di tutte le assenze per malattia in un determinato arco temporale (es. ultimi 12 mesi), indipendentemente dalla continuità. Il comporto secco riguarda invece una singola malattia continuativa. I CCNL di norma prevedono entrambe le tipologie con durate diverse.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rapporto tra le terapie salvavita e il periodo di comporto e' uno dei punti in cui il diritto del lavoro incontra la tutela della salute e il divieto di discriminazione. Il fondamento e' l'art. 2110 c.c., che fissa il principio del comporto e ne rinvia la durata alla contrattazione collettiva; ma il problema vero nasce quando una patologia grave impone assenze ricorrenti e prolungate. Le soglie certe restano quelle di legge e di CCNL, mentre nessuna cifra va stimata: si rinvia alle tabelle del contratto applicato.
Il comporto e il suo fondamento
L'art. 2110 c.c. impedisce il licenziamento del lavoratore malato durante il periodo di conservazione del posto stabilito dal CCNL. Superato il comporto, il datore può recedere senza preavviso, fermo restando il diritto al TFR e alle altre spettanze. La durata varia sensibilmente tra i contratti, spesso con la distinzione tra comporto secco (malattia continuativa) e comporto per sommatoria (assenze ripetute in un arco temporale).
L'esclusione delle terapie salvavita
Un numero crescente di CCNL prevede che le assenze dovute a terapie salvavita - chemioterapia, radioterapia, dialisi, coagulazione per emofilia, terapia anticoagulante orale - non si computino nel comporto. La ratio e' evitare che malattie gravi ma trattabili portino automaticamente al licenziamento. Il lavoratore deve, di norma, documentare le assenze con certificazione specialistica che attesti la natura salvavita del trattamento.
La tutela in assenza di previsione contrattuale
Quando il CCNL nulla dispone, la giurisprudenza più recente tende comunque a escludere dal comporto le assenze legate a terapie indispensabili, facendo leva sui principi di proporzionalita' e di non discriminazione. Il licenziamento per superamento del comporto, in questi casi, va vagliato con particolare cautela, perché può celare un trattamento deteriore del lavoratore affetto da patologia cronica.
Il profilo della disabilita' e il D.Lgs. 216/2003
La nozione di disabilita' di matrice eurounitaria comprende anche le malattie croniche che limitano durevolmente la partecipazione alla vita professionale. In questa prospettiva, il licenziamento per superamento del comporto può configurare una discriminazione indiretta vietata dal D.Lgs. 216/2003, salvo che il datore dimostri un giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore può chiedere gli accomodamenti ragionevoli del posto prima che si arrivi al recesso.
L'onere documentale e la difesa
Sul piano pratico tutto ruota intorno alla prova: certificazione del medico specialista (oncologo, nefrologo) che attesti diagnosi, natura del trattamento e indispensabilita' dei cicli. Alcuni CCNL richiedono anche l'indicazione della struttura erogatrice. Di fronte a un licenziamento, e' opportuno contestarlo tempestivamente con l'assistenza di un legale o del sindacato, valorizzando sia l'eventuale clausola di esclusione sia la tutela antidiscriminatoria.
Domande frequenti
Le assenze per chemioterapia contano nel comporto?
Dipende dal CCNL applicato. Molti contratti le escludono esplicitamente, a fronte di documentazione medica specialistica. In assenza di previsione, la giurisprudenza tende a proteggere il lavoratore, ma la valutazione e' caso per caso.
Come si documenta la terapia salvavita per escluderla dal comporto?
Di norma con il certificato del medico specialista che attesti la diagnosi, la natura della terapia e l'indispensabilita' dei cicli. Alcuni CCNL richiedono anche la struttura sanitaria erogatrice.
Il datore puo' licenziarmi per superamento del comporto anche se sono in terapia?
Se la terapia e' esclusa dal comporto dal CCNL, il licenziamento e' illegittimo. Se il CCNL non lo prevede, puo' esserlo comunque per violazione del D.Lgs. 216/2003. E' consigliabile contestarlo subito con assistenza legale o sindacale.
Il comporto si interrompe se mi licenzio volontariamente?
No. Le dimissioni interrompono il rapporto ma non rilevano sul computo del comporto, che serve solo a valutare il diritto del datore a recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.
Cosa si intende per comporto per sommatoria?
E' il computo della somma delle assenze per malattia in un determinato arco temporale, a prescindere dalla continuita'. Il comporto secco riguarda invece una singola malattia continuativa. I CCNL prevedono di norma entrambe le tipologie con durate diverse.