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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR matura alla cessazione del rapporto, ma il codice non fissa un termine preciso: i tempi di pagamento sono stabiliti dai CCNL (spesso 30-60 giorni, talvolta di più per importi elevati). Se il datore non paga si maturano interessi e rivalutazione; in caso di insolvenza interviene il Fondo di Garanzia INPS.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · TFR e fine rapporto

In sintesi

Il TFR matura alla cessazione del rapporto, ma il codice non fissa un termine preciso: i tempi di pagamento sono stabiliti dai CCNL (spesso 30-60 giorni, talvolta di più per importi elevati). Se il datore non paga si maturano interessi e rivalutazione; in caso di insolvenza interviene il Fondo di Garanzia INPS.

Tabella riepilogativa

Quando arriva il TFR
Situazione Tempistica indicativa
Termine di legge Nessun termine fisso: dovuto alla cessazione
Termine da CCNL Spesso 30-60 giorni; alcuni contratti prevedono dilazioni per importi alti
Datore inadempiente Interessi legali + rivalutazione; decreto ingiuntivo
Datore insolvente/fallito Fondo di Garanzia INPS
Prescrizione 5 anni dalla cessazione del rapporto

Cosa dice la legge e cosa dicono i CCNL

Il diritto al TFR sorge con la cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). Il codice civile non indica però un termine preciso per il pagamento: a fissarlo sono di norma i contratti collettivi, che prevedono spesso termini compresi tra 30 e 60 giorni dalla cessazione, con possibili dilazioni per le somme più consistenti.

Se il datore non paga nei termini

Sulle somme non pagate nei termini maturano interessi legali e rivalutazione monetaria. Il lavoratore può sollecitare formalmente il pagamento e, in mancanza, agire con un decreto ingiuntivo, strumento rapido perché il credito da TFR risulta dalle buste paga. Il credito si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto.

Il Fondo di Garanzia INPS

Se il datore è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale (ad esempio fallimento/liquidazione giudiziale), il TFR è pagato dal Fondo di Garanzia dell’INPS, su domanda del lavoratore corredata dalla documentazione del credito ammesso al passivo.

Casi pratici

Tizio — dimissioni, CCNL con termine a 45 giorni

Tizio si dimette; il suo CCNL prevede il pagamento del TFR entro 45 giorni dalla cessazione. Se a 45 giorni non riceve nulla, può diffidare il datore e far decorrere interessi e rivalutazione.

Caia — azienda fallita

L’azienda di Caia fallisce senza aver pagato il TFR. Caia presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS, allegando l’ammissione del credito allo stato passivo: sarà l’INPS a liquidare il trattamento.

Sempronio — ritardo ingiustificato

Sempronio è stato licenziato da quattro mesi e il datore, solvibile, non paga. Sempronio può chiedere un decreto ingiuntivo basato sulle buste paga e ottenere TFR, interessi e rivalutazione.

Domande frequenti

Entro quanto va pagato il TFR?

La legge non fissa un termine preciso: il TFR è dovuto alla cessazione, ma i tempi concreti li stabilisce il CCNL, spesso tra 30 e 60 giorni.

Cosa posso fare se il datore non paga il TFR?

Si possono richiedere interessi e rivalutazione, inviare una diffida e, in mancanza di pagamento, ottenere un decreto ingiuntivo. Il credito si prescrive in 5 anni.

Chi paga il TFR se l'azienda fallisce?

Interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS, su domanda del lavoratore con il credito ammesso al passivo della procedura.

Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, compreso il licenziamento per giusta causa.

In quanto tempo si prescrive il TFR?

Il diritto al TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Entro quanto va pagato il TFR?

La legge non fissa un termine preciso: il TFR è dovuto alla cessazione, ma i tempi concreti li stabilisce il CCNL, spesso tra 30 e 60 giorni.

Cosa posso fare se il datore non paga il TFR?

Si possono richiedere interessi e rivalutazione, inviare una diffida e, in mancanza di pagamento, ottenere un decreto ingiuntivo. Il credito si prescrive in 5 anni.

Chi paga il TFR se l'azienda fallisce?

Interviene il Fondo di Garanzia dell'INPS, su domanda del lavoratore con il credito ammesso al passivo della procedura.

Il TFR spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa?

Sì. Il TFR spetta sempre alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, compreso il licenziamento per giusta causa.

In quanto tempo si prescrive il TFR?

Il diritto al TFR si prescrive in 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.