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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
I buoni pasto (cartacei o elettronici) non concorrono al reddito da lavoro entro la soglia di esenzione prevista dalla normativa fiscale vigente, diversa tra i due formati. La soglia è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Oltre la soglia, il valore eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

In sintesi

I buoni pasto (cartacei o elettronici) non concorrono al reddito da lavoro entro la soglia di esenzione prevista dalla normativa fiscale vigente, diversa tra i due formati. La soglia è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Oltre la soglia, il valore eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali.

Riferimento normativo

Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR; normativa fiscale

Tabella riepilogativa

Buoni pasto: regime fiscale per tipologia
Tipologia Soglia di esenzione Valore eccedente
Buoni pasto cartacei Fino alla soglia di esenzione prevista dal TUIR e aggiornata dalla legge di bilancio (verifica il valore vigente per l’anno di riferimento) Imponibile IRPEF e previdenziale
Buoni pasto elettronici Soglia più elevata rispetto ai cartacei, aggiornata dalla legge di bilancio Imponibile IRPEF e previdenziale
Servizio mensa aziendale Non concorre al reddito (art. 51, co. 2, lett. c) TUIR) Non applicabile

Cosa sono i buoni pasto e a chi spettano

I buoni pasto (o ticket restaurant) sono un benefit aziendale che sostituisce o integra la pausa pranzo. Non rappresentano una voce retributiva in senso stretto ma uno strumento di welfare. La loro corresponsione non è obbligatoria per legge in via generale: spetta nei casi previsti dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Possono essere erogati in formato cartaceo o elettronico (prepagato).

Il regime fiscale: soglie di esenzione

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro la soglia di esenzione prevista. La soglia è diversa per i buoni cartacei e per quelli elettronici (questi ultimi beneficiano di un trattamento più favorevole), ed è soggetta ad aggiornamenti con le leggi di bilancio. Prima di comunicare agli amministrativi la compilazione della busta paga, è necessario verificare i valori aggiornati all’anno in corso.

Valore eccedente e comparsa in busta paga

Se il valore del buono supera la soglia di esenzione, la parte eccedente è imponibile sia ai fini IRPEF sia ai fini previdenziali e deve essere riportata come reddito imponibile in busta paga. In molte aziende i buoni pasto non compaiono come voce esplicita nel cedolino, ma vengono gestiti separatamente dal pagatore: il lavoratore deve comunque verificare che i valori rientrino nei limiti di esenzione applicabili.

Casi pratici

Tizio — buoni pasto elettronici entro soglia

Tizio riceve buoni pasto elettronici per ogni giorno lavorativo di presenza in sede. Il valore giornaliero è inferiore alla soglia di esenzione prevista per i buoni elettronici: non appare nulla in busta paga come imponibile aggiuntivo; Tizio non paga IRPEF né contributi su quel benefit.

Caia — buoni cartacei con valore oltre soglia

Il CCNL di Caia prevede buoni pasto cartacei di valore superiore alla soglia di esenzione per i cartacei. La parte eccedente è imponibile: ogni mese compare in busta paga come voce di reddito aggiuntivo su cui viene applicata la ritenuta IRPEF e la quota contributiva.

Sempronio — mensa aziendale

L’azienda di Sempronio gestisce direttamente una mensa interna. Il servizio mensa aziendale non concorre al reddito imponibile (art. 51 TUIR), a prescindere dal valore del pasto, e non compare come voce imponibile in busta paga.

Domande frequenti

I buoni pasto sono obbligatori per legge?

No. La loro erogazione dipende dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Non esiste un obbligo legale generalizzato di corrisponderli.

Perché i buoni elettronici hanno una soglia di esenzione più alta?

La scelta del legislatore di favorire i buoni elettronici (con soglia di esenzione più elevata rispetto ai cartacei) risponde a obiettivi di tracciabilità delle transazioni e contrasto all’evasione. Questa differenza è stata introdotta progressivamente nelle leggi di bilancio degli ultimi anni.

I buoni pasto entrano nel calcolo del TFR?

La parte esente non concorre al reddito imponibile e di norma non rientra nella retribuzione utile ai fini TFR. La parte eccedente la soglia, essendo imponibile, potrebbe invece rilevare secondo le regole del CCNL.

Posso usare i buoni pasto anche nei giorni di smart working?

Secondo l’orientamento prevalente (circolari INPS e prassi aziendale), il buono pasto spetta di norma nei giorni di effettiva presenza in sede. La corresponsione durante le giornate di lavoro agile è rimessa alle scelte aziendali o contrattuali. Alcuni CCNL e accordi aziendali hanno esteso il diritto anche allo smart working.

Dove trovo la soglia di esenzione aggiornata?

Le soglie aggiornate sono indicate nell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, eventualmente modificato dalla legge di bilancio dell’anno in corso, e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Il proprio consulente paghe o il sindacato possono indicare i valori correnti.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

I buoni pasto sono obbligatori per legge?

No. La loro erogazione dipende dal CCNL, da accordi aziendali o dal contratto individuale. Non esiste un obbligo legale generalizzato di corrisponderli.

Perché i buoni elettronici hanno una soglia di esenzione più alta?

La scelta del legislatore di favorire i buoni elettronici (con soglia di esenzione più elevata rispetto ai cartacei) risponde a obiettivi di tracciabilità delle transazioni e contrasto all'evasione. Questa differenza è stata introdotta progressivamente nelle leggi di bilancio degli ultimi anni.

I buoni pasto entrano nel calcolo del TFR?

La parte esente non concorre al reddito imponibile e di norma non rientra nella retribuzione utile ai fini TFR. La parte eccedente la soglia, essendo imponibile, potrebbe invece rilevare secondo le regole del CCNL.

Posso usare i buoni pasto anche nei giorni di smart working?

Secondo l'orientamento prevalente (circolari INPS e prassi aziendale), il buono pasto spetta di norma nei giorni di effettiva presenza in sede. La corresponsione durante le giornate di lavoro agile è rimessa alle scelte aziendali o contrattuali. Alcuni CCNL e accordi aziendali hanno esteso il diritto anche allo smart working.

Dove trovo la soglia di esenzione aggiornata?

Le soglie aggiornate sono indicate nell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, eventualmente modificato dalla legge di bilancio dell'anno in corso, e nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate. Il proprio consulente paghe o il sindacato possono indicare i valori correnti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.