Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

In sintesi

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è utilizzabile per attività discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale, oppure per lavoratori under 24 o over 55. Con l’obbligo di risposta il lavoratore riceve un’indennità di disponibilità; senza tale obbligo può rifiutare la chiamata. Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione all’Ispettorato del lavoro.

Riferimento normativo

Artt. 13-18 D.Lgs. 81/2015

Tabella riepilogativa

Lavoro a chiamata: requisiti e caratteristiche (D.Lgs. 81/2015)
Aspetto Regola
Attività ammesse Previste da CCNL o dal D.M. 23 ottobre 2004 (R.D. 2657/1923); oppure per under 24 o over 55
Comunicazione preventiva Obbligatoria via SMS/email/fax all’ITL prima dell’inizio della prestazione
Obbligo di risposta Se previsto: lavoratore deve rispondere; riceve indennità di disponibilità
Indennità di disponibilità Importo fissato dal CCNL o, in mancanza, da decreto ministeriale; non inferiore al 20% della retribuzione
Limite annuo Non più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore (salvo settori specifici: turismo, spettacolo, pubblici esercizi)

Quando si può usare il contratto a chiamata

Il lavoro intermittente è utilizzabile in due casi principali: quando l’attività rientra tra quelle discontinue o stagionali individuate dal CCNL o dal decreto ministeriale (che richiama il Regio Decreto 2657/1923), oppure quando il lavoratore ha meno di 24 anni (purché le prestazioni si svolgano entro il 25° anno di età) o più di 55 anni. Fuori da questi casi il contratto non è ammissibile.

Comunicazione preventiva all'Ispettorato

Prima di ogni chiamata il datore deve trasmettere una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite SMS, email o fax. La comunicazione deve indicare la durata prevista della prestazione. L’omissione espone il datore a sanzioni amministrative rilevanti. Non è necessaria una comunicazione per ogni giornata se la prestazione è continuativa.

Con o senza obbligo di risposta

Il contratto può prevedere o meno l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata.

  • Con obbligo: il lavoratore deve rendersi disponibile nei periodi stabiliti e riceve, per i periodi di inattività, un’indennità di disponibilità pari almeno al 20% della retribuzione prevista dal CCNL.
  • Senza obbligo: il lavoratore può rifiutare liberamente la chiamata senza conseguenze; non riceve indennità di disponibilità per i periodi di inattività.

Casi pratici

Tizio – barista over 55 in un bar

Tizio ha 57 anni ed è assunto con contratto intermittente da un bar che applica il CCNL Pubblici Esercizi. Poiché ha più di 55 anni, il contratto è ammissibile. Prima di ogni turno il datore invia la comunicazione all’ITL. Tizio non ha obbligo di risposta, quindi può rifiutare un turno senza perdere diritti.

Caia – assistente in hotel con obbligo di disponibilità

Caia firma un contratto intermittente con obbligo di risposta per la stagione estiva: deve rendersi disponibile nei weekend da giugno a settembre. Per ogni weekend in cui non viene chiamata riceve l’indennità di disponibilità. Se rifiuta una chiamata senza giustificazione, perde l’indennità per quel periodo.

Sempronio – superamento del limite delle 400 giornate

Sempronio lavora in somministrazione intermittente da tre anni con la stessa azienda in un settore non agevolato: ha accumulato 420 giornate. Superato il limite di 400 nel triennio, ulteriori prestazioni non sono più ammesse con questo tipo di contratto: il rapporto deve essere convertito o cessato.

Domande frequenti

Chi può essere assunto con contratto a chiamata?

Lavoratori con meno di 24 anni (prestazioni entro i 25 anni) o con più di 55 anni, oppure chiunque per le attività previste dal CCNL o dal decreto ministeriale (lavori discontinui/stagionali).

È obbligatorio comunicare ogni chiamata?

Sì. Prima dell’inizio di ogni prestazione occorre inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (via SMS, email o fax).

Quanto vale l'indennità di disponibilità?

L’indennità di disponibilità è fissata dal CCNL; in mancanza di previsione contrattuale si applica il decreto ministeriale, che la fissa in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista per le ore lavorate.

Quante giornate si possono lavorare a chiamata con lo stesso datore?

Al massimo 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo eccezioni per turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

Il lavoratore a chiamata ha diritto alle ferie?

Sì. Il lavoratore intermittente matura ferie, TFR e gli altri istituti contrattuali in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro intermittente (art. 13-18 D.Lgs. 81/2015) ammette prestazioni discontinue su chiamata del datore, nei casi individuati dal CCNL o dal D.M. 23/10/2004.
  • Criterio oggettivo (attività della tabella allegata al R.D. 2657/1923) oppure soggettivo (lavoratori under 24 o over 55).
  • Con obbligo di risposta spetta l'indennità di disponibilità; senza obbligo il lavoratore può rifiutare la chiamata senza conseguenze.
  • Tetto delle 400 giornate effettive nell'arco di tre anni solari con lo stesso datore, salvo i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
  • Obbligo di comunicazione preventiva della chiamata all'Ispettorato del lavoro prima dell'inizio della prestazione.
  • Vietato il ricorso in caso di mancata valutazione dei rischi, sostituzione di scioperanti o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti.
Indice dei contenuti

Il contratto di lavoro intermittente, comunemente detto "a chiamata" o job on call, e' lo strumento con cui l'ordinamento prova a dare veste regolare a una prestazione per sua natura non continuativa: il lavoratore si mette a disposizione e il datore lo attiva solo quando ne ha effettivo bisogno. La disciplina e' raccolta negli articoli 13-18 del D.Lgs. 81/2015 e ruota attorno a un equilibrio delicato fra la flessibilita' chiesta dall'impresa e la tutela della persona, che non può restare indefinitamente vincolata senza corrispettivo.

Quando il contratto e' ammesso

L'accesso non e' libero. La legge prevede due binari alternativi. Il binario oggettivo richiede che la prestazione rientri fra le attività discontinue o intermittenti individuate dai contratti collettivi oppure, in assenza, dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, che a sua volta rinvia alla tabella allegata al R.D. 2657/1923. Il binario soggettivo prescinde dal tipo di attività e guarda all'eta': il contratto e' sempre stipulabile con soggetti con meno di 24 anni (purche' le prestazioni si esauriscano entro il compimento del venticinquesimo) o con più di 55 anni. Fuori da questi casi il contratto e' nullo e il rapporto si converte in lavoro subordinato ordinario.

L'obbligo di risposta e l'indennita' di disponibilita'

Il cuore economico dell'istituto sta nella distinzione fra contratto con e senza obbligo di risposta alla chiamata. Se il lavoratore si impegna contrattualmente a rispondere, durante i periodi di attesa percepisce l'indennita' di disponibilita', il cui importo minimo e' fissato dalla contrattazione collettiva e che resta soggetta a contribuzione. In questo caso il rifiuto ingiustificato della chiamata può costituire inadempimento e legittimare il recesso. Se invece l'obbligo non e' pattuito, il lavoratore e' libero di accettare o rifiutare di volta in volta, ma nulla gli spetta nei periodi di inattivita': viene retribuito solo per il lavoro effettivamente reso.

Forma scritta e contenuto del contratto

Il contratto va redatto per iscritto ai fini della prova e deve indicare la durata e le ipotesi che ne giustificano il ricorso, il luogo e le modalita' della disponibilita' e del preavviso di chiamata (di regola non inferiore a un giorno lavorativo), il trattamento economico e l'indennita' eventuale, le misure di sicurezza e i tempi e modi di pagamento. La trasparenza di queste clausole e' essenziale perché in caso di contestazione e' il datore a dover dimostrare la regolarita' dell'impiego.

La comunicazione preventiva all'Ispettorato

Prima di ogni singola chiamata, o di un ciclo di chiamate non superiore a trenta giorni, il datore deve comunicare la prestazione all'Ispettorato territoriale del lavoro con SMS, e-mail o l'apposita procedura telematica. L'omissione e' sanzionata in via amministrativa per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata: e' uno degli adempimenti su cui si concentrano i controlli, perché la comunicazione tardiva fa presumere un utilizzo distorto dello strumento per mascherare lavoro nero.

Il tetto delle 400 giornate nel triennio

Con il medesimo datore le prestazioni intermittenti non possono superare le quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Il superamento del limite trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Sono esclusi dal computo i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, dove la natura fortemente stagionale dell'attività giustifica un uso più ampio dell'istituto.

Divieti e principio di non discriminazione

Il ricorso al lavoro intermittente e' vietato per sostituire lavoratori in sciopero, presso unita' produttive che nei sei mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o sospensioni con cassa integrazione su mansioni analoghe, e in capo a datori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Sul piano del trattamento, il lavoratore intermittente non può ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole, a parita' di mansioni, rispetto al dipendente di pari livello, riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita: ferie, tredicesima, TFR e contribuzione maturano sul lavoro reso.

Domande frequenti

Posso rifiutare la chiamata senza conseguenze?

Dipende dal tipo di contratto. Se non hai pattuito l'obbligo di risposta sei libero di rifiutare di volta in volta, ma nei periodi di inattivita' non percepisci nulla. Se invece hai accettato l'obbligo di risposta in cambio dell'indennita' di disponibilita', il rifiuto ingiustificato puo' costituire inadempimento.

Cos'e' l'indennita' di disponibilita'?

E' la somma che spetta al lavoratore che si e' obbligato a rispondere alla chiamata, per i periodi in cui resta a disposizione senza lavorare. L'importo minimo e' fissato dalla contrattazione collettiva ed e' assoggettato a contribuzione previdenziale; per le cifre aggiornate occorre consultare il CCNL applicato.

Quante giornate posso lavorare con questo contratto?

Con lo stesso datore il limite e' di 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni solari. Oltre tale soglia il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il tetto non si applica ai settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Il datore deve comunicare la chiamata?

Si'. Prima dell'inizio della prestazione, o di un ciclo non superiore a trenta giorni, il datore deve inviare la comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro. L'omissione comporta una sanzione amministrativa per ogni lavoratore e per ogni giornata non comunicata.

Maturo ferie, TFR e contributi?

Si', ma in proporzione al lavoro effettivamente svolto. Per le giornate lavorate maturano la retribuzione, i ratei di tredicesima e ferie, il TFR e la contribuzione previdenziale, secondo il principio di non discriminazione rispetto al dipendente di pari livello.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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