Testo dell'articoloVigente
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, il D.Lgs. 23/2015 prevede un’indennità risarcitoria pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio (min 6, max 36 mensilità) in caso di licenziamento illegittimo. La reintegra resta solo per i licenziamenti discriminatori, nulli o privi di fatto materiale.
Tabella riepilogativa
| Tipo di illegittimità | Tutela | Importo / Effetto |
|---|---|---|
| Licenziamento discriminatorio o nullo | Reintegra + indennità risarcitoria | Reintegra nel posto + retribuzioni dalla data di licenziamento (dedotto aliunde perceptum); in alternativa indennità sostitutiva 15 mensilità |
| Insussistenza del fatto materiale contestato (disciplinare) | Reintegra + indennità risarcitoria | Reintegra + max 12 mensilità retribuzione globale di fatto |
| Difetto di giustificazione (per motivo oggettivo o soggettivo) | Solo indennità | 2 mensilità per anno di servizio: min 6, max 36 mensilità |
| Vizi formali (mancata comunicazione dei motivi) | Solo indennità ridotta | 1 mensilità per anno di servizio: min 2, max 12 mensilità |
A chi si applica il D.Lgs. 23/2015
Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Anche i dipendenti assunti prima di tale data che siano stati convertiti da un contratto a termine dopo il 7 marzo 2015 rientrano nel regime delle tutele crescenti. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica il vecchio art. 18 dello Statuto dei Lavoratori con le sue tutele reali o obbligatorie.
Il calcolo dell'indennità: 2 mensilità per anno
In caso di licenziamento per difetto di giustificazione (economica o disciplinare), senza che ricorrano i presupposti per la reintegra, il giudice condanna il datore a pagare un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità, con un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità. L’indennità è l’unica tutela: il lavoratore non può essere reintegrato.
Per i vizi formali (omessa comunicazione dei motivi) l’indennità è dimezzata: 1 mensilità per anno, min 2, max 12.
La reintegra: quando sopravvive
La reintegra nel posto di lavoro è prevista dal D.Lgs. 23/2015 solo in casi limitati: (a) licenziamento discriminatorio (per ragioni legate a sesso, religione, orientamento sessuale, sindacato, ecc.); (b) licenziamento nullo per violazione di norme imperative (es. durante la maternità, in violazione del divieto di licenziamento); (c) insussistenza del fatto materiale contestato in un licenziamento disciplinare (il fatto addebitato non esiste). In questi casi il giudice ordina la reintegra e il pagamento delle retribuzioni perdute (fino a un massimo per il terzo caso).
La procedura di impugnazione
Il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata A/R o PEC), a pena di decadenza. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro (o presentare domanda di tentativo di conciliazione, che sospende il termine). Per i licenziamenti collettivi si applicano regole diverse con termini specifici.
Casi pratici
Tizio, assunto nel 2018, viene licenziato per soppressione del posto. Il giudice accerta che il posto non è stato soppresso (il datore ha assunto subito dopo un altro lavoratore per le stesse mansioni). Poiché il difetto di giustificazione non integra l’insussistenza del fatto materiale, Tizio ottiene solo l’indennità: 7 anni × 2 mensilità = 14 mensilità.
Caia viene licenziata tre giorni dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo per violazione del divieto ex D.Lgs. 151/2001. Caia ottiene la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento, oppure, in alternativa, l’indennità sostitutiva di 15 mensilità.
Sempronio riceve una lettera di licenziamento senza alcuna motivazione. Il giudice accerta il vizio formale: Sempronio ottiene un’indennità ridotta pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio (5 anni = 5 mensilità, ma il minimo è 2 e il massimo 12). Se contestualmente risulta anche un difetto sostanziale di giustificazione, si applica la tutela indennitaria piena.
Domande frequenti
Entro quanto devo impugnare il licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con atto scritto (raccomandata A/R o PEC). Poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso al Tribunale (o domanda di conciliazione). Il mancato rispetto di questi termini causa la decadenza.
Quante mensilità spettano per il licenziamento illegittimo?
Con le tutele crescenti: 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, calcolate sull’ultima retribuzione globale di fatto. Per i vizi formali l’indennità è dimezzata (min 2, max 12).
Posso essere reintegrato dopo il licenziamento?
Solo in casi specifici: licenziamento discriminatorio o nullo, oppure licenziamento disciplinare per un fatto materiale che non esiste. In tutti gli altri casi di illegittimità si ha solo diritto all’indennità monetaria.
Le tutele crescenti valgono per tutti i lavoratori?
No. Si applicano ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi. Per chi è stato assunto prima si applica il previgente art. 18 St. Lav.
Il licenziamento orale è valido?
No. Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia. Il lavoratore che riceve un licenziamento orale ha diritto alla reintegra (o, in base al regime applicabile, alla tutela piena) indipendentemente dalla motivazione.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il D.Lgs. 23/2015 ha introdotto il contratto a tutele crescenti, modificando in profondita' le conseguenze del licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Il sistema ruota attorno a un'idea di fondo: ridurre il ricorso alla reintegrazione nel posto di lavoro e valorizzare la tutela indennitaria, crescente in funzione dell'anzianita' di servizio, con l'obiettivo dichiarato di rendere più prevedibile il costo del recesso.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli operai, impiegati e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del decreto. I lavoratori assunti prima continuano a essere governati dall'art. 18 dello Statuto nella formulazione previgente. Il discrimine temporale, quindi, e' decisivo per individuare il regime applicabile al singolo rapporto.
La regola: tutela indennitaria
Per il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, la conseguenza ordinaria non e' più il ritorno in azienda ma il pagamento di un'indennita' commisurata all'anzianita'. Il decreto fissava in origine un automatismo legato agli anni di servizio; tale automatismo e' stato superato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha restituito al giudice il compito di determinare l'importo entro un minimo e un massimo di legge, valutando, oltre all'anzianita', anche altri criteri come il numero dei dipendenti, le dimensioni dell'attività e il comportamento delle parti.
I casi di reintegrazione
La reintegrazione sopravvive nelle ipotesi più gravi: licenziamento discriminatorio, nullo per i casi previsti dalla legge, intimato in forma orale. Sul piano disciplinare, e' prevista la reintegra quando sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, fermo restando che la valutazione della proporzionalita' della sanzione resta nell'area della sola tutela indennitaria.
I vizi formali e procedurali
Quando il licenziamento e' viziato non nella sostanza ma nella forma o nella procedura, ad esempio per difetto di motivazione o per violazione del procedimento disciplinare, la legge prevede una tutela indennitaria ridotta rispetto a quella prevista per il licenziamento ingiustificato nel merito.
Il ruolo della Corte costituzionale
Il meccanismo originario, rigidamente ancorato all'anzianita', e' stato oggetto di più pronunce della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato l'illegittimita' nella parte in cui imponeva un criterio automatico, ritenuto in contrasto con i principi di ragionevolezza e di adeguatezza del rimborso. Da qui l'attuale assetto, in cui il giudice gode di un margine di apprezzamento entro i limiti edittali.
Implicazioni pratiche
Per il lavoratore conta individuare con precisione la data di assunzione e la natura del vizio, perché da queste discende il tipo di tutela. Per il datore, la corretta gestione del procedimento disciplinare e la motivazione adeguata del recesso restano essenziali per contenere il rischio economico e processuale.
Domande frequenti
A chi si applicano le tutele crescenti?
Ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. Chi e' stato assunto prima resta soggetto all'art. 18 dello Statuto nella versione previgente.
Con le tutele crescenti si viene sempre reintegrati?
No. La regola e' la tutela indennitaria. La reintegrazione resta per i licenziamenti nulli, discriminatori, orali e, in ambito disciplinare, quando si dimostra l'insussistenza del fatto materiale contestato.
Come si calcola l'indennita'?
Dopo gli interventi della Corte costituzionale, l'importo non e' piu' automatico: il giudice lo determina entro un minimo e un massimo fissati dalla legge, valutando anzianita', dimensioni dell'impresa e comportamento delle parti.
Cosa succede se il licenziamento ha solo vizi formali?
E' prevista una tutela indennitaria ridotta rispetto a quella del licenziamento ingiustificato nel merito, salvo che il vizio formale nasconda una nullita' sostanziale.
Il licenziamento orale e' valido?
No. Il licenziamento intimato in forma orale e' inefficace e da' diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento, a prescindere dal regime delle tutele crescenti.