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Gli artt. 23-24 dello Statuto dei Lavoratori attribuiscono ai dirigenti delle RSA e ai componenti delle RSU permessi retribuiti e non retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il monte ore è determinato in percentuale dei lavoratori in forza; i permessi retribuiti per aspettativa possono protrarsi fino a un anno.
Tabella riepilogativa
| Tipo di permesso | Norma | Contenuto |
|---|---|---|
| Permessi retribuiti RSA | Art. 23 | Monte ore annuo proporzionale ai dipendenti (minimo 1 ora ogni 300 lavoratori, min. 8 ore/anno) |
| Permessi non retribuiti RSA | Art. 24 | Fino a 8 giorni/anno per partecipare a trattative o congressi |
| Aspettativa sindacale | Art. 31 | Fino a 1 anno (rinnovabile) per cariche sindacali nazionali o provinciali |
| Preavviso | CCNL | Di norma 24-48 ore prima; accordo CCNL può variare |
| Sostituzione | Datore | Deve provvedere alla copertura delle mansioni |
I permessi retribuiti ex art. 23
L’art. 23 dello Statuto garantisce ai dirigenti delle RSA un monte ore annuo di permessi retribuiti, calcolato in proporzione ai lavoratori in forza nell’unità produttiva (almeno 1 ora ogni 300 dipendenti, con un minimo di 8 ore annue). I CCNL spesso ampliano questo monte. Le ore di permesso retribuito sono computate come ore lavorate a tutti gli effetti.
I permessi non retribuiti ex art. 24 e l'aspettativa sindacale
L’art. 24 riconosce ai dirigenti sindacali (RSA, RSU e cariche provinciali o nazionali) il diritto a permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali: fino a 8 giorni all’anno. L’art. 31, invece, prevede la possibilità di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno per lo svolgimento di cariche sindacali nazionali o provinciali, rinnovabile.
Procedura: come si fruisce del permesso
Il dirigente sindacale deve comunicare al datore il permesso con il preavviso previsto dal CCNL (di norma 24-48 ore). Il datore non può negarsi all’accesso ai permessi spettanti per legge, ma può differire il permesso in caso di comprovate esigenze produttive urgenti, previo accordo con il sindacato. Il cumulo non è consentito oltre i limiti di legge salvo accordo.
Casi pratici
L’azienda di Tizio ha 400 dipendenti. Il monte ore retribuito ex art. 23 è almeno 400/300 ≈ 1,33 → arrotondato a un minimo di legge. Il CCNL eleva il monte a 2 ore ogni 100 dipendenti: Tizio e i colleghi RSU hanno a disposizione 8 ore retribuite mensili.
Caia è dirigente provinciale del suo sindacato e partecipa a un congresso nazionale di 5 giorni. Ha diritto a 5 dei suoi 8 giorni annui di permesso non retribuito ex art. 24, comunicando il tutto al datore con congruo preavviso.
Sempronio è eletto segretario regionale del sindacato. Può richiedere un’aspettativa non retribuita fino a un anno ex art. 31 dello Statuto, mantenendo il diritto a riprendere il proprio posto alla scadenza.
Domande frequenti
Quante ore di permesso retribuito spettano a un dirigente RSA?
L’art. 23 prevede un minimo di 1 ora ogni 300 lavoratori in forza, con un minimo di 8 ore annue. I CCNL spesso prevedono monte ore più elevati.
I permessi sindacali sono retribuiti?
I permessi ex art. 23 sono retribuiti. Quelli ex art. 24 (congressi e trattative) sono non retribuiti, così come l’aspettativa ex art. 31.
Il datore può rifiutare il permesso sindacale?
Non può rifiutarlo se rientra nei limiti di legge o del CCNL. Può differirlo solo per esigenze produttive urgenti documentate, in accordo con il sindacato.
Cosa succede al posto di lavoro durante l'aspettativa sindacale?
Il rapporto è sospeso ma non si scioglie. Alla fine dell’aspettativa il lavoratore ha diritto a riprendere il proprio ruolo o, se soppresso, una mansione equivalente.
I permessi sindacali influiscono sul TFR o sull'anzianità?
I permessi retribuiti ex art. 23 sono computati come ore lavorate. Per i periodi di aspettativa non retribuita l’anzianità convenzionale dipende da quanto previsto dal CCNL.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
I permessi sindacali sono lo strumento che consente ai rappresentanti dei lavoratori di svolgere la propria funzione senza che ciò comporti una perdita economica o la rinuncia al posto. Sono un tassello del sistema di libertà sindacale disegnato dallo Statuto dei Lavoratori, che bilancia l'interesse all'attività sindacale con le esigenze organizzative dell'impresa.
I permessi retribuiti ex art. 23
L'art. 23 garantisce ai dirigenti delle RSA un monte ore annuo di permessi retribuiti, calcolato in proporzione ai lavoratori in forza nell'unità produttiva. Le ore di permesso sono computate come lavoro a tutti gli effetti: il rappresentante non subisce decurtazioni retributive per il tempo dedicato all'attività sindacale entro il monte spettante.
I permessi non retribuiti ex art. 24
L'art. 24 riconosce permessi non retribuiti per partecipare a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. A differenza dei permessi retribuiti, qui la retribuzione non è dovuta, ma il diritto ad assentarsi resta garantito entro i limiti di durata previsti.
L'aspettativa per cariche sindacali
Per chi ricopre cariche sindacali provinciali o nazionali, lo Statuto prevede la possibilità di un'aspettativa che può protrarsi nel tempo, con conservazione del posto. È lo strumento che permette di dedicarsi a tempo pieno all'attività sindacale senza perdere il rapporto di lavoro.
RSU e RSA: chi sono i beneficiari
I permessi spettano ai dirigenti delle RSA e ai componenti delle RSU, che nell'attuale assetto della rappresentanza canalizzano gran parte dei diritti sindacali in azienda. Il monte ore complessivo dipende dalla dimensione dell'unità produttiva e dalla ripartizione tra i rappresentanti.
Preavviso e rapporti con il datore
La fruizione dei permessi richiede di norma un preavviso al datore, nei termini stabiliti dal CCNL, per consentire la copertura delle mansioni. Il datore deve provvedere alla sostituzione e non può ostacolare l'esercizio del diritto, che è presidiato dalla disciplina antidiscriminatoria a tutela dell'attività sindacale.
Ruolo dei CCNL
La contrattazione collettiva spesso amplia il monte ore legale e definisce nel dettaglio modalità di richiesta, cumulo e rendicontazione. Per conoscere il proprio diritto effettivo è quindi necessario leggere insieme lo Statuto e il CCNL applicato.
Domande frequenti
Chi ha diritto ai permessi sindacali?
I dirigenti delle RSA e i componenti delle RSU, ai sensi degli artt. 23-24 dello Statuto dei Lavoratori.
I permessi sindacali sono pagati?
Quelli dell'art. 23 sono retribuiti e contano come lavoro; quelli dell'art. 24, per trattative e congressi, sono non retribuiti.
Come si calcola il monte ore retribuito?
In proporzione ai lavoratori in forza nell'unità produttiva; i CCNL possono ampliare il monte legale.
Esiste un'aspettativa per chi ha cariche sindacali?
Sì. Per le cariche provinciali o nazionali lo Statuto prevede un'aspettativa che può protrarsi nel tempo, con conservazione del posto.
Devo dare preavviso per fruire dei permessi?
Di norma sì, nei termini fissati dal CCNL, per consentire al datore di organizzare la sostituzione.