Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

I genitori lavoratori dipendenti con figli malati hanno diritto ad assentarsi per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001): fino ai 3 anni senza limiti di durata (con riduzione retributiva progressiva), dai 3 agli 8 anni fino a 5 giorni l’anno. Per la singola visita medica programmata, la disciplina dipende dal CCNL: molti contratti riconoscono permessi specifici.

Riferimento normativo

D.Lgs. 151/2001, artt. 47-50; CCNL di categoria

Tabella riepilogativa

Congedo per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001)
Età del figlio Durata Trattamento economico
Fino a 3 anni Per tutto il periodo di malattia, senza limiti Primo mese retribuito (alternato tra genitori); successivamente indennità al 30% per 2 mesi; poi non retribuito
Da 3 a 8 anni 5 giorni lavorativi l’anno per genitore Non retribuito (salvo CCNL più favorevole)
Da 8 a 12 anni Non previsto dalla legge Solo CCNL o accordi aziendali

Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-50 D.Lgs. 151/2001)

Il congedo per malattia del figlio consente ai genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro durante i periodi di malattia del bambino. Fino ai 3 anni, il congedo ha durata illimitata: il primo mese (cumulato tra entrambi i genitori) è retribuito al 100%; dal secondo mese l’indennità scende al 30% per altri 2 mesi; poi non è retribuito. Per i figli da 3 a 8 anni, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l’anno non retribuiti. In entrambi i casi è necessario un certificato medico attestante la malattia del figlio.

La visita medica programmata: cosa copre la legge

Il congedo per malattia del figlio riguarda i periodi di malattia effettiva, non le visite di controllo programmate in assenza di patologia in atto. Per la singola visita pediatrica di routine, la copertura legale è assente: il genitore deve ricorrere a ferie, ROL, permessi da CCNL o, se il bambino è effettivamente ammalato, al congedo per malattia del figlio.

Molti CCNL – in particolare quelli del settore pubblico, bancario e di alcune industrie – prevedono però permessi retribuiti specifici per accompagnare i figli a visite mediche o specialistiche, di solito per poche ore o mezza giornata.

Il caso dei figli con disabilità

Per i figli con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3) il genitore lavoratore ha diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuiti (ex art. 33 L. 104), fruibili anche per accompagnare il figlio a visite mediche, terapie o riabilitazione. Non si tratta di un congedo per malattia ma di un permesso autonomo, senza necessità che il figlio sia in stato di malattia acuta.

Casi pratici

Tizio – figlio di 2 anni con influenza

Il figlio di Tizio (2 anni) ha la febbre e il pediatra rilascia il certificato di malattia. Tizio può attivare il congedo per malattia del figlio: se è il primo mese di malattia dei figli sotto i 3 anni per quell’anno, il congedo è retribuito al 100%. Deve presentare il certificato pediatrico al datore entro il termine stabilito dal CCNL.

Caia – figlia di 5 anni, visita di controllo

La figlia di Caia (5 anni) ha una visita ortopedica di controllo: non è ammalata. Il congedo per malattia del figlio non si applica. Caia usa una delle 5 ore di permesso previste dal suo CCNL per visite mediche dei figli minori, portando la prenotazione CUP al rientro.

Sempronio – figlio con disabilità grave (L. 104)

Il figlio di Sempronio ha una disabilità grave certificata: Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti ex art. 33 L. 104/1992. Li utilizza per accompagnare il figlio alla terapia riabilitativa settimanale, comunicando preventivamente il piano al datore.

Domande frequenti

Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?

Per i figli fino a 3 anni: senza limite di durata (con progressiva riduzione retributiva). Per i figli da 3 a 8 anni: 5 giorni lavorativi l’anno per genitore, non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico del bambino.

Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?

No. Il congedo per malattia del figlio è un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L’assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.

Entrambi i genitori possono fruire del congedo contemporaneamente?

No. I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per malattia dello stesso figlio; lo possono invece alternare durante lo stesso periodo di malattia.

Serve il certificato medico per ogni assenza?

Sì. Il congedo per malattia del figlio richiede un certificato medico (di norma del pediatra) che attesti la malattia del bambino. Senza certificato l’assenza non può essere imputata a questo istituto.

Cosa succede se il CCNL prevede condizioni migliori di quelle di legge?

Il CCNL può sempre prevedere condizioni più favorevoli per il lavoratore: ad esempio, un numero superiore di giorni retribuiti o un’estensione dell’età del figlio coperta. In tal caso si applica il CCNL. Verificare il proprio contratto collettivo nella sezione «congedi e permessi».

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-50 D.Lgs. 151/2001) consente al genitore lavoratore di assentarsi durante la malattia del bambino, con regole diverse per fascia d'età.
  • Fino ai 3 anni l'assenza è senza limite di durata, con trattamento economico decrescente; dai 3 agli 8 anni spettano 5 giorni l'anno per genitore.
  • Per la singola visita di controllo del bambino sano la copertura legale è assente: si usano ferie, ROL o i permessi previsti dal CCNL.
  • Per il figlio con disabilità grave si applicano i permessi mensili retribuiti dell'art. 33 L. 104/1992.
  • Il congedo richiede sempre il certificato medico e non incide sul comporto del genitore.
Indice dei contenuti

«Posso assentarmi per portare mio figlio dal medico?» è una delle domande più ricorrenti dei genitori lavoratori. La risposta dipende da una distinzione precisa: una cosa è la malattia effettiva del bambino, un'altra la visita di controllo programmata. La legge tutela soprattutto la prima; per la seconda il riferimento è spesso il contratto collettivo.

Il congedo per malattia del figlio (D.Lgs. 151/2001)

Gli artt. 47-50 del Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) disciplinano il congedo per malattia del figlio. È un istituto autonomo, distinto dalla malattia del genitore, che consente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti di assentarsi durante i periodi di malattia del bambino, dietro presentazione del certificato medico.

Le fasce di età e il trattamento economico

Fino ai tre anni del bambino il congedo non ha limiti di durata; il trattamento economico è decrescente secondo le regole del Testo unico e delle circolari INPS aggiornate, cui occorre rinviare per le misure precise. Dai tre agli otto anni ciascun genitore ha diritto a cinque giorni lavorativi l'anno, di norma non retribuiti salvo CCNL più favorevole. Oltre gli otto anni la legge non prevede il congedo: eventuali permessi derivano solo dal contratto o da accordi aziendali.

Visita di controllo del bambino sano

Il congedo per malattia del figlio presuppone una patologia in atto: non copre la visita pediatrica di routine o lo specialista programmato quando il bambino non è malato. Per accompagnare il figlio a una visita di controllo il genitore deve quindi ricorrere a ferie, ROL o ai permessi specifici previsti dal proprio CCNL. Molti contratti - in particolare nel pubblico impiego, nel credito e in alcune industrie - riconoscono permessi retribuiti per le visite mediche dei figli minori: il riferimento è la sezione «congedi e permessi» del contratto applicato.

Il figlio con disabilità grave

Per il figlio con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, il genitore lavoratore ha diritto ai permessi mensili retribuiti dell'art. 33 della stessa legge, fruibili anche per accompagnare il figlio a visite, terapie o riabilitazione. Non è un congedo per malattia: è un permesso autonomo, che non richiede uno stato di malattia acuta del bambino.

Certificazione e adempimenti

Il congedo per malattia del figlio richiede sempre un certificato medico - di norma del pediatra - che attesti la malattia. L'assenza va comunicata al datore secondo i termini del CCNL. Trattandosi di istituto autonomo, l'assenza non incide sul comporto del genitore né intacca le sue ferie.

Fruizione tra i due genitori

I due genitori non possono fruire contemporaneamente del congedo per la malattia dello stesso figlio, ma possono alternarsi nel corso del medesimo periodo. È una regola pensata per garantire la presenza accanto al bambino senza duplicare l'assenza retribuita.

Quando il CCNL è più favorevole

Il contratto collettivo può sempre migliorare le tutele di legge: un numero maggiore di giorni, l'estensione dell'età coperta o permessi retribuiti per le visite. In tal caso si applica la disposizione più favorevole al lavoratore. Conviene quindi leggere con attenzione il proprio CCNL prima di decidere quale istituto utilizzare.

Domande frequenti

Quanti giorni posso assentarmi se il figlio è ammalato?

Fino ai 3 anni del bambino l'assenza è senza limite di durata, con trattamento economico decrescente secondo il D.Lgs. 151/2001 e le circolari INPS. Dai 3 agli 8 anni spettano 5 giorni lavorativi l'anno per genitore, salvo CCNL più favorevole. Serve sempre il certificato medico.

Posso usare il congedo per una visita di controllo del bambino sano?

No: il congedo per malattia del figlio presuppone una patologia in atto. Per la visita programmata del bambino sano si usano ferie, ROL o i permessi specifici previsti dal CCNL.

Il congedo per malattia del figlio conta come malattia mia?

No. È un istituto autonomo che non incide sul comporto del genitore né sulle sue ferie. L'assenza è giustificata dal certificato medico del figlio.

Per il figlio con disabilità grave cosa spetta?

I permessi mensili retribuiti dell'art. 33 L. 104/1992, fruibili anche per visite, terapie e riabilitazione. Non richiedono uno stato di malattia acuta del bambino.

I due genitori possono assentarsi insieme?

No: non possono fruire contemporaneamente del congedo per la malattia dello stesso figlio, ma possono alternarsi durante lo stesso periodo di malattia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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