La guida

Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

La legge non prevede un permesso retribuito generale per le visite mediche: decide il CCNL applicato. Per legge sono pagati solo tre casi: gli esami e le visite in gravidanza (art. 14 D.Lgs. 151/2001), i permessi della legge 104 e, dal 1° gennaio 2026, 10 ore all’anno per chi ha una malattia oncologica o un’invalidità pari o superiore al 74% (art. 2 L. 106/2025). Negli altri casi, se il contratto non prevede un monte ore dedicato (per esempio 18 ore nel pubblico impiego), si usano ROL, ex festività o ferie.

Riferimento normativo

Art. 14 D.Lgs. 151/2001 (gestanti) · art. 2 L. 106/2025 (malattie oncologiche e invalidità dal 74%) · art. 33 L. 104/1992 · contratto collettivo applicato

Permesso per visita medica: quando è retribuito

Visite mediche in orario di lavoro: chi paga e su quale base
Situazione Trattamento Fonte
Lavoratrice in gravidanza: esami prenatali, accertamenti clinici, visite specialistiche da fare in orario di lavoro Permesso retribuito, senza recupero Art. 14 D.Lgs. 151/2001
Lavoratore con malattia oncologica (fase attiva o follow-up precoce) o malattia invalidante o cronica con invalidità dal 74%, o genitore di un figlio minorenne nelle stesse condizioni 10 ore all’anno in più dal 2026, con indennità come per la malattia e contributi figurativi Art. 2 L. 106/2025; circ. INPS 152/2025
Lavoratore con disabilità grave o che assiste un familiare con disabilità grave Permessi della legge 104, utilizzabili anche per le visite Art. 33 L. 104/1992
Contratto con un monte ore per visite Permesso retribuito entro il monte ore (es. 18 ore all’anno nelle Funzioni locali) CCNL applicato
Contratto senza una norma sulle visite ROL, ex festività, ferie o recupero concordato CCNL e accordo con il datore
Visita o terapia che rende il lavoratore incapace di lavorare Malattia, se il medico la certifica Regole INPS e CCNL sulla malattia

Cosa dice la legge: i tre permessi pagati per legge

Non esiste una norma che dia a tutti i dipendenti un permesso retribuito per andare dal medico. La legge interviene solo in tre casi.

  • Gravidanza: le gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche quando vanno fatti durante l’orario di lavoro. Si presenta una domanda al datore e poi la documentazione con data e orario dell’esame (art. 14 D.Lgs. 151/2001).
  • Malattie oncologiche e invalidità dal 74%: dal 1° gennaio 2026 i dipendenti pubblici e privati con una malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, o con una malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un’invalidità pari o superiore al 74%, hanno 10 ore all’anno di permesso in più per visite, esami strumentali, analisi e cure frequenti, su prescrizione del medico di base o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata. Lo stesso diritto spetta a chi ha un figlio minorenne nelle stesse condizioni. Le ore si aggiungono a quelle del CCNL e sono pagate con un’indennità calcolata come quella di malattia: nel privato la anticipa il datore, che la recupera dai contributi (art. 2 L. 106/2025). Per i figli minorenni basta il verbale che riconosce l’indennità di frequenza.
  • Legge 104: i permessi mensili spettano al lavoratore con disabilità grave e a chi assiste un familiare con disabilità grave; si possono usare anche per visite e terapie. Le regole sono nella guida ai permessi legge 104: a chi spettano e come si chiedono.

Fuori da questi casi la fonte è il contratto collettivo. Se il contratto non dice nulla, il datore non è obbligato a pagare l’assenza, ma il lavoratore può coprirla con i permessi retribuiti che ha già in busta paga (ROL, ex festività) o con le ferie.

Permessi per visite mediche nei CCNL: alcuni esempi verificati

I contratti vanno letti uno per uno: alcuni hanno un monte ore dedicato, altri no. Questi sono i casi che abbiamo verificato sui testi.

Visite mediche: cosa prevedono alcuni contratti
Contratto Cosa prevede Dove
Funzioni locali (Comuni, Regioni) 18 ore all’anno per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, compresi i tempi di viaggio; si giustificano con l’attestazione di presenza della struttura; ai fini del comporto 6 ore valgono una giornata Art. 44 CCNL 16/11/2022
Sanità pubblica Monte ore annuo dedicato: dettagli nella scheda sui permessi per visite mediche nel CCNL Sanità CCNL Sanità
Metalmeccanici industria (Federmeccanica) Nessun monte ore generale per le visite nel testo del rinnovo 2025: si usano i permessi annui retribuiti (PAR). Dal 2026 il contratto richiama le 10 ore della L. 106/2025 e consente di aggiungere quote di PAR nella stessa giornata Accordo 22/11/2025, Sez. IV, Tit. III art. 5 e Tit. VI art. 2
Commercio e terziario (Confcommercio) Non abbiamo trovato un articolo dedicato alle visite: si usano i permessi retribuiti dell’art. 158 (ROL ed ex festività) o le ferie CCNL Terziario

Se il tuo contratto non è in elenco, cerca nel testo le voci «permessi», «assenze» o «visite specialistiche», oppure chiedi al sindacato di categoria. Per i ROL vedi permessi ROL ed ex festività: come maturano.

Si può usare la malattia per una visita medica?

Il certificato di malattia attesta che il lavoratore è temporaneamente incapace di lavorare, non che deve fare una visita. Se la visita o la terapia lo rendono incapace (per esempio un esame invasivo o un trattamento che richiede riposo), il medico può certificare la malattia e l’assenza segue le regole INPS e del CCNL sulla malattia, a giornata. Se invece si tratta di un controllo programmato dopo il quale si può tornare al lavoro, si usano i permessi: una «malattia a ore» non è prevista dalla legge.

Visita medica di un familiare: si può accompagnarlo?

La legge non prevede un permesso retribuito per accompagnare un familiare a una visita, salvo due casi: i permessi della legge 104 per chi assiste un familiare con disabilità grave e le 10 ore della L. 106/2025 per il genitore di un figlio minorenne con malattia oncologica o invalidità dal 74%. Negli altri casi valgono il contratto collettivo o i permessi personali. Per i figli piccoli vedi permesso per accompagnare il figlio dal medico.

Come richiedere il permesso in pratica

Il lavoratore presenta la richiesta al datore con il preavviso previsto dal contratto (nei metalmeccanici, per i PAR, 7 giorni), indicando data e orario. Al rientro consegna l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, con data e orario della prestazione: la sola prenotazione dimostra l’appuntamento, non la presenza. Per le 10 ore della L. 106/2025 serve anche la prescrizione del medico. Se il permesso è con recupero, le ore si concordano con il responsabile.

Casi pratici

Tizio – CCNL metalmeccanici, visita ortopedica

Tizio, metalmeccanico, deve fare una visita ortopedica di due ore. Il suo contratto non ha un monte ore per le visite: chiede con 7 giorni di anticipo due ore di permessi annui retribuiti (PAR) e al rientro consegna l’attestazione di presenza. Se avesse una malattia cronica con invalidità del 74%, dal 2026 potrebbe usare prima le 10 ore della L. 106/2025 e aggiungere PAR nella stessa giornata.

Caia – dipendente comunale con 18 ore

Caia lavora in un Comune (CCNL Funzioni locali) e ha 18 ore all’anno per visite ed esami. Per un’ecografia si assenta un’ora e mezza, compreso il tragitto: le ore vengono scalate dal monte ore, senza recupero né trattenuta, e Caia consegna l’attestazione di presenza della struttura.

Sempronio – CCNL commercio, assenza non pianificata

Sempronio deve andare al pronto soccorso per un infortunio non professionale: assente per mezza giornata. Poiché non è una visita programmata, il suo CCNL gli consente di richiedere un certificato medico che trasforma l’assenza in malattia ordinaria, con le relative regole di trattamento.

Domande frequenti

Il permesso per visita medica è retribuito per legge?

No, in generale. La legge paga solo le visite in gravidanza (art. 14 D.Lgs. 151/2001), i permessi della legge 104 e, dal 2026, 10 ore all’anno per chi ha una malattia oncologica o un’invalidità dal 74% (art. 2 L. 106/2025). Negli altri casi decide il CCNL.

Quante ore di permesso per visite mediche spettano?

Dipende dal contratto. Nelle Funzioni locali sono 18 ore all’anno, compresi i tempi di viaggio. Nei metalmeccanici e nel commercio non c’è un monte ore dedicato: si usano PAR, ROL o ferie. Chi ha diritto alle 10 ore della L. 106/2025 le somma a quelle del contratto.

Chi ha diritto alle 10 ore per visite introdotte nel 2026?

I dipendenti pubblici e privati con malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, o con malattia invalidante o cronica che comporti un’invalidità dal 74%, e i genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni. Serve la prescrizione del medico di base o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata.

Posso mettermi in malattia per una visita specialistica?

Solo se il medico certifica che sei incapace di lavorare, per esempio dopo un esame invasivo. Il certificato copre giornate, non ore. Per un controllo dopo il quale puoi lavorare si usano i permessi.

Che documento serve al rientro?

L’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura, con data e orario della prestazione. La prenotazione CUP prova solo l’appuntamento. In mancanza, il datore può imputare l’assenza a ferie o considerarla non giustificata.

Le visite prenatali sono retribuite?

Sì. L’art. 14 del D.Lgs. 151/2001 dà alle gestanti permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche da fare in orario di lavoro. Si presenta la domanda e poi la documentazione con data e orario.

Posso accompagnare un familiare a una visita con un permesso retribuito?

Per legge solo con i permessi della legge 104, se il familiare ha una disabilità grave, o con le 10 ore della L. 106/2025 se è un figlio minorenne con malattia oncologica o invalidità dal 74%. Altrimenti decide il contratto.

Fonti: art. 14 D.Lgs. 151/2001 · art. 2 L. 106/2025 · INPS, circ. 152/2025 · FP CGIL, permessi CCNL Funzioni locali · accordo metalmeccanici 22/11/2025. Testi verificati a ottobre 2026.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
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