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  1. La guida
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La guida

Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

Quando una festività cade di domenica la legge non dà un giorno di riposo in più, ma prevede un trattamento economico: al dipendente pagato a stipendio fisso spetta, almeno per le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno), una giornata di retribuzione in più (art. 5 L. 260/1949). Per le altre festività e per i dettagli decide il CCNL, che spesso estende la quota a tutte. Se la festività cade di sabato, la legge non prevede nulla in più per chi ha lo stipendio fisso.

Riferimento normativo

Artt. 2 e 5 L. 260/1949; artt. 2 e 3 L. 90/1954; L. 54/1977; L. 336/2000; L. 151/2025; art. 9 D.Lgs. 66/2003; CCNL applicato

Tabella riepilogativa

Trattamento delle festività cadenti di domenica nei principali CCNL
CCNL (es.) Trattamento prevalente Note
Commercio (Confcommercio) Quota aggiuntiva in busta paga Valore pari a 1/26 della retribuzione mensile
Metalmeccanici industria Quota aggiuntiva giornaliera Determinata dalle tabelle CCNL
Edilizia Quota aggiuntiva Calcolata sulla paga base
Pubblica Amministrazione Giorno di riposo compensativo Da fruire secondo le disposizioni interne
Dipendenti enti locali Giorno compensativo o quota Varia per ente e comparto

Se la festività cade di domenica viene pagata? Cosa dice la legge

L’art. 2 della L. 260/1949 elenca i giorni festivi: tutte le domeniche, il 2 giugno (festa nazionale, di nuovo festivo dal 2001 per l’art. 1 L. 336/2000), 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, lunedì dopo Pasqua, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e, dal 2026, il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi (L. 151/2025). San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo non sono più festivi agli effetti civili e il 4 novembre si celebra la prima domenica di novembre (art. 1 L. 54/1977): sono le cosiddette ex festività, di solito compensate dal CCNL con permessi.

Il trattamento economico è nell’art. 5 della L. 260/1949, come sostituito dalla L. 90/1954:

  • Stipendio fisso mensile: per le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, se la festività cade di domenica spetta, oltre alla normale retribuzione, una ulteriore retribuzione pari alla quota giornaliera. In busta paga compare di solito come «festività non goduta» o «festività cadente di domenica». Per le festività religiose e per il 4 ottobre la legge non lo dice in modo espresso per i mensilizzati: decide il CCNL, che spesso estende la quota a tutte le festività.
  • Retribuzione a ore: per tutte le festività dell’art. 2 il datore privato deve pagare la normale retribuzione giornaliera, calcolata su un sesto dell’orario settimanale (art. 3 L. 90/1954). Il trattamento spetta per intero anche quando il lavoratore è assente per ferie, malattia, infortunio, maternità, riduzione d’orario o quando la festività coincide con la domenica (art. 2 L. 90/1954).
  • Lavoro prestato nel giorno festivo: oltre al trattamento della festività, spettano le ore lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo, nella misura del CCNL (art. 5 L. 260/1949).

La legge prevede quindi un trattamento economico e non un giorno di recupero: un riposo compensativo spetta solo se lo dà il contratto collettivo.

Festività che cade di sabato: viene pagata?

Il sabato non è un giorno festivo per legge e la quota aggiuntiva dell’art. 5 L. 260/1949 riguarda solo la festività che cade di domenica. Per chi ha lo stipendio fisso e lavora dal lunedì al venerdì, una festività che cade di sabato (nel 2026 il 25 aprile, il 15 agosto e il 26 dicembre) non comporta per legge né soldi in più né un giorno di recupero: lo stipendio del mese resta uguale. Qualcosa in più spetta solo se il CCNL lo prevede. Per chi è pagato a ore, invece, la festività va retribuita comunque, perché la legge la calcola come un sesto dell’orario settimanale.

La domenica è un giorno festivo?

Sì: l’art. 2 L. 260/1949 mette «tutte le domeniche» tra i giorni festivi. Per l’orario di lavoro il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, calcolato come media su 14 giorni (art. 9 D.Lgs. 66/2003); la norma ammette eccezioni, ad esempio per il lavoro a turni. Lavorare di domenica non dà per legge una maggiorazione fissa: la misura del compenso per il lavoro domenicale la stabilisce il CCNL.

Le soluzioni più comuni nei CCNL

I contratti collettivi adottano tre approcci principali:

  • Quota aggiuntiva in busta paga: il lavoratore riceve un importo pari a una giornata di retribuzione in più nel mese in cui cade la festività domenicale.
  • Giorno di riposo compensativo: il lavoratore ha diritto a un giorno aggiuntivo di assenza retribuita da godere entro un certo periodo (es. 3 mesi).
  • Nulla: alcuni contratti, specie per settori con orari articolati su 6 o 7 giorni, non prevedono compensazione aggiuntiva.

La misura esatta (es. 1/26 della retribuzione mensile) dipende dal contratto applicato.

Come verificare cosa spetta nel proprio CCNL

Il lavoratore deve consultare il capitolo del proprio CCNL dedicato a festività e trattamento economico. Di solito si trova nella sezione «istituti retributivi» o «orario di lavoro». I termini chiave da cercare sono «festività coincidenti con la domenica», «quota supplementare» o «giorno compensativo». In caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato di categoria o al consulente del lavoro.

Casi pratici

Tizio – CCNL commercio, festività di domenica

Il CCNL Commercio (Confcommercio) prevede che quando una festività cade di domenica il lavoratore riceva in busta paga una quota aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile. Tizio, con una retribuzione mensile di 1.800 €, riceverà circa 69 € in più nel mese in cui cade la festività domenicale.

Caia – dipendente pubblico, festività che cadono nel weekend

Caia lavora in un ente locale: il contratto del comparto funzioni locali prevede un giorno di riposo compensativo per ogni festività caduta di domenica. Caia deve concordare con l’ufficio la fruizione entro i termini contrattuali, di norma entro 30 giorni dall’evento.

Sempronio – CCNL con settimana corta, 25 aprile di sabato

Sempronio lavora su 5 giorni (lunedì-venerdì): il 25 aprile 2026 cade di sabato, giorno in cui non lavora. Il suo CCNL riconosce una quota aggiuntiva anche per le festività cadenti in un giorno non lavorativo: riceverà la quota in busta paga senza fruire di un giorno sostitutivo.

Domande frequenti

Se una festività cade di domenica, ho diritto per legge a un giorno libero in più?

No, la legge non prevede un giorno di recupero. Prevede invece un trattamento economico: per chi ha lo stipendio fisso, una quota giornaliera in più quando cadono di domenica le festività civili del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno (art. 5 L. 260/1949); per chi è pagato a ore, la retribuzione della festività. Per le altre festività e per un eventuale riposo compensativo decide il CCNL.

Quanto vale la quota aggiuntiva per festività domenicale?

Dipende dal CCNL. Una formula frequente è 1/26 della retribuzione mensile (per i lavoratori con settimana di 6 giorni) o 1/21,67 per chi lavora 5 giorni a settimana, ma la misura esatta varia: consultare il proprio contratto collettivo.

Nel 2026 quante festività cadono di domenica o in giorno non lavorativo?

Nel 2026 cadono di domenica la Pasqua (5 aprile), il 4 ottobre, festa di San Francesco tornata festiva dal 2026, e il 1° novembre; cadono di sabato il 25 aprile, il 15 agosto e il 26 dicembre. Per il 4 ottobre e il 1° novembre il trattamento dei mensilizzati dipende dal CCNL; per il 25 aprile di sabato la legge non prevede una quota in più.

Se lavoro di domenica in un giorno festivo, ricevo una maggiorazione doppia?

Sì, di norma si cumulano la maggiorazione domenicale e quella festiva, ma la misura complessiva dipende dal CCNL. Alcuni contratti prevedono un’unica percentuale omnicomprensiva per il lavoro domenicale-festivo.

Se la festività cade di sabato viene pagata?

Per chi ha lo stipendio fisso no, salvo diversa previsione del CCNL: la quota aggiuntiva dell’art. 5 L. 260/1949 riguarda solo la festività che cade di domenica. Per chi è pagato a ore la festività è retribuita comunque, in misura pari a un sesto dell’orario settimanale.

Il santo patrono che cade di domenica viene pagato o recuperato?

Il patrono non è tra le festività dell’art. 2 L. 260/1949: se e come si paga o si recupera quando cade di domenica lo stabilisce il CCNL applicato.

La domenica è un giorno festivo o feriale?

Festivo: l’art. 2 L. 260/1949 include tutte le domeniche tra i giorni festivi. Il riposo settimanale di almeno 24 ore cade di regola di domenica (art. 9 D.Lgs. 66/2003).

Dove posso trovare l'articolo del mio CCNL sulle festività?

Consultare la sezione «festività» o «orario di lavoro e riposi» del proprio CCNL, reperibile sul sito del CNEL, sui siti dei sindacati firmatari o tramite il portale del Ministero del Lavoro. In azienda, il responsabile HR può indicare la disposizione esatta.

Fonti: artt. 2 e 5 L. 260/1949, L. 90/1954, L. 54/1977, L. 151/2025, art. 9 D.Lgs. 66/2003. Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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