Testo dell'articoloVigente
Se il datore di lavoro è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR non corrisposto e, in base al D.Lgs. 80/1992 (attuazione della direttiva UE), anche le ultime tre mensilità di retribuzione. La domanda va presentata all’INPS con la documentazione della procedura.
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata.
Tabella riepilogativa
| Prestazione | Presupposto | Limite |
|---|---|---|
| TFR non corrisposto | Insolvenza / procedura concorsuale del datore | Intero TFR maturato e non pagato |
| Ultime 3 mensilità di retribuzione | Apertura procedura concorsuale (D.Lgs. 80/1992) | Entro il triennio precedente la procedura; massimale rivalutato annualmente |
| Contributi previdenziali | Non coperti dal Fondo di Garanzia | – (gestito separatamente) |
Quando si può ricorrere al Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia interviene quando il datore non riesce a pagare il TFR per insolvenza o per apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non è necessario il fallimento dichiarato: è sufficiente l’apertura di una procedura che accerti l’insolvenza del datore.
Come presentare la domanda
Il lavoratore (o i suoi eredi) presenta domanda all’INPS tramite il portale online o il patronato. Occorre allegare: documentazione attestante il credito (buste paga, CU, calcolo TFR); prova dell’apertura della procedura concorsuale (decreto del tribunale) o, in caso di mera insolvenza senza procedura formale, documentazione che dimostri l’inutile tentativo di recupero del credito. L’INPS istruisce la pratica e liquida direttamente al lavoratore.
Le ultime tre mensilità: il D.Lgs. 80/1992
Il D.Lgs. 80/1992, attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, estende la tutela del Fondo alle ultime tre mensilità di retribuzione non pagate nel triennio precedente l’apertura della procedura. Il rimborso è soggetto a un massimale annualmente rivalutato dall’INPS. Le mensilità coperte non includono necessariamente le ultime tre in assoluto: si considerano quelle rientranti nel periodo di protezione.
Casi pratici
L’azienda di Tizio viene ammessa alla liquidazione giudiziale. Il TFR (8.000 €) non è stato pagato. Tizio presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il decreto del tribunale e il prospetto del TFR dalle buste paga: l’INPS liquida l’intero importo.
Caia ha tre mesi di stipendio arretrato al momento dell’apertura del concordato preventivo. Presenta domanda per le ultime tre mensilità ai sensi del D.Lgs. 80/1992: ottiene il rimborso fino al massimale INPS vigente.
Il piccolo datore di Sempronio è irreperibile e non ha patrimonio aggredibile; non è stata aperta alcuna procedura. Sempronio può comunque accedere al Fondo di Garanzia dimostrando all’INPS l’inutile escussione del debitore (ad esempio con un pignoramento andato a vuoto).
Domande frequenti
Il Fondo di Garanzia INPS paga tutto il TFR maturato?
Sì, paga l’intero TFR non corrisposto accantonato durante il rapporto, senza massimale specifico sull’importo del TFR (a differenza del massimale previsto per le ultime mensilità).
Quanto tempo ho per presentare la domanda?
Il termine di prescrizione per il credito verso il Fondo di Garanzia è di 5 anni dall’apertura della procedura concorsuale o dal momento in cui il credito è diventato esigibile.
Il Fondo copre anche i contributi non versati dal datore?
No. I contributi previdenziali omessi sono una questione separata: l’INPS può accertarli e coprirli come contribuzione figurativa in alcuni casi, ma non tramite il Fondo di Garanzia.
Serve l'ammissione al passivo per accedere al Fondo?
Non sempre: per alcune procedure (concordato, amministrazione straordinaria) può essere necessario aver presentato la domanda di ammissione al passivo; in altri casi basta documentare il credito con le buste paga.
Il Fondo di Garanzia interviene anche per i lavoratori domestici?
No. Il Fondo di Garanzia si applica ai lavoratori subordinati del settore privato; i lavoratori domestici (colf, badanti) non rientrano nel campo di applicazione della L. 297/1982.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Quando l'impresa entra in crisi e non e in grado di pagare le competenze di fine rapporto, il lavoratore non resta privo di tutela. Il legislatore, con la L. 297/1982 e con il D.Lgs. 80/1992 di attuazione della direttiva comunitaria in materia, ha istituito presso l'INPS un Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR e, entro certi limiti, delle ultime retribuzioni non corrisposte. Si tratta di una tutela di derivazione europea, pensata per evitare che il dissesto dell'impresa scarichi sul lavoratore la perdita di crediti gia maturati.
Quando interviene il Fondo
Il presupposto tipico e l'apertura di una procedura concorsuale a carico del datore: liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. Non e necessaria una formale dichiarazione di fallimento nel senso tradizionale: e sufficiente l'apertura di una procedura che accerti l'insolvenza. Il sistema, inoltre, copre anche l'ipotesi del datore non assoggettabile a procedura concorsuale, purche il lavoratore dimostri di aver esperito senza esito il recupero del credito.
Il TFR garantito
Il Fondo paga l'intero TFR maturato e non corrisposto, senza il massimale specifico previsto invece per le ultime mensilita. La somma corrisponde a quanto accantonato durante il rapporto e risultante dalla documentazione retributiva. Una volta liquidato il lavoratore, l'INPS si surroga nei diritti di credito verso il datore o la procedura, recuperando in quella sede quanto anticipato.
Le ultime mensilita e il D.Lgs. 80/1992
Accanto al TFR, il D.Lgs. 80/1992 estende la tutela alle ultime mensilita di retribuzione non pagate, rientranti nel periodo di protezione individuato dalla norma a ridosso dell'apertura della procedura. Per questa prestazione opera un massimale, rivalutato periodicamente, indicato nelle disposizioni e nelle circolari INPS aggiornate. Le mensilita coperte non sono necessariamente le ultime in assoluto, ma quelle che ricadono nell'arco temporale protetto.
Come presentare la domanda
La domanda si presenta all'INPS in via telematica, direttamente o tramite patronato. Occorre allegare la documentazione che attesta il credito (buste paga, certificazioni, prospetto di calcolo del TFR) e la prova dell'apertura della procedura concorsuale, tipicamente il provvedimento del tribunale. Nell'ipotesi di insolvenza senza procedura formale, va dimostrato l'esito infruttuoso del tentativo di recupero, ad esempio con un'esecuzione rimasta senza soddisfazione. L'istituto istruisce la pratica e liquida direttamente al lavoratore.
I limiti del Fondo
La garanzia non e onnicomprensiva. I contributi previdenziali omessi dal datore non sono coperti dal Fondo: la loro tutela segue regole proprie, potendo in alcuni casi essere accreditati come contribuzione figurativa, ma non attraverso questo strumento. Sono inoltre esclusi i rapporti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina, come il lavoro domestico.
Tempi e prescrizione
Il credito verso il Fondo e soggetto a prescrizione: e quindi importante attivarsi tempestivamente dopo l'apertura della procedura o il momento in cui il credito e divenuto esigibile. Per alcune procedure puo essere richiesta la previa domanda di ammissione al passivo; in altri casi e sufficiente documentare il credito con la documentazione retributiva. La verifica del singolo iter conviene farla con l'assistenza del patronato.
Domande frequenti
Il Fondo di Garanzia INPS paga tutto il TFR maturato?
Si. Il Fondo paga l'intero TFR non corrisposto accantonato durante il rapporto, senza il massimale specifico previsto invece per le ultime mensilita di retribuzione.
Quanto tempo ho per presentare la domanda?
Il credito verso il Fondo e soggetto a prescrizione, che decorre dall'apertura della procedura concorsuale o dal momento in cui il credito e divenuto esigibile. E quindi opportuno attivarsi tempestivamente, anche con l'assistenza del patronato.
Il Fondo copre anche i contributi non versati dal datore?
No. I contributi previdenziali omessi sono una questione separata: in alcuni casi l'INPS puo accreditarli come contribuzione figurativa, ma non attraverso il Fondo di Garanzia, che riguarda TFR e ultime mensilita.
Serve l'ammissione al passivo per accedere al Fondo?
Non sempre. Per alcune procedure puo essere necessario aver presentato la domanda di ammissione al passivo; in altri casi e sufficiente documentare il credito con le buste paga e il prospetto del TFR.
Il Fondo interviene anche per i lavoratori domestici?
No. Il Fondo di Garanzia si applica ai lavoratori subordinati del settore privato. I lavoratori domestici, come colf e badanti, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina.