- Le dimissioni in bianco sono lettere di dimissioni non datate, firmate sotto ricatto: pratica illecita.
- La Legge Fornero ha introdotto l'obbligo di convalida per renderle efficaci.
- Tutela rafforzata per la lavoratrice madre e il lavoratore padre (convalida all'Ispettorato).
- Dal 2016 la convalida è stata superata dalle dimissioni telematiche (D.Lgs. 151/2015).
- Resta il principio: le dimissioni devono essere genuine, datate e verificabili.
Testo dell'articoloVigente
Le dimissioni in bianco sono una pratica illecita: il datore di lavoro fa firmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni priva di data, da usare poi quando vuole liberarsi di lui — per esempio in caso di gravidanza o di malattia. La Legge Fornero (L. 92/2012) è intervenuta con decisione su questo fenomeno introducendo l’obbligo di convalida delle dimissioni. Quella regola è stata poi superata da un sistema ancora più efficace, le dimissioni telematiche, ma la Fornero ne è stata l’antecedente diretto.
Il problema delle dimissioni in bianco
Una lettera di dimissioni firmata in bianco mette il lavoratore in una posizione di totale ricatto: poiché le dimissioni sono un atto volontario, formalmente è il lavoratore ad andarsene, e questo gli preclude tra l’altro l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la perdita involontaria del lavoro. Il fenomeno colpiva soprattutto le donne, attraverso le dimissioni fatte scattare in caso di maternità.
La risposta della Fornero: la convalida
Per spezzare questo meccanismo, la Legge 92/2012 ha previsto che le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventassero efficaci solo dopo una convalida che ne attestasse l’effettiva volontà del lavoratore. La convalida poteva avvenire presso le sedi competenti (come la Direzione territoriale del lavoro, oggi Ispettorato) oppure tramite la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione. In assenza di convalida o di regolarizzazione, le dimissioni non producevano effetto.
La legge rafforzava anche la tutela specifica della lavoratrice e del lavoratore neogenitore: in caso di dimissioni presentate nel periodo di gravidanza e nei primi anni di vita del figlio, era richiesta una convalida presso l’Ispettorato del lavoro a garanzia della genuinità della scelta — una tutela tuttora vigente.
L'evoluzione: le dimissioni telematiche
La procedura di convalida introdotta dalla Fornero è stata poi sostituita, in un’ottica di maggiore semplicità ed efficacia, dalle dimissioni telematiche previste dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015) ed entrate a regime nel 2016. Oggi, in via generale, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate con una procedura informatica, tramite un modulo online trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato, che il lavoratore può anche revocare entro un breve termine. Questo sistema rende di fatto impossibile la firma «in bianco», perché la data e l’autenticità della volontà sono garantite dalla piattaforma.
Cosa resta oggi
La modalità tecnica è cambiata, ma il principio introdotto dalla Fornero è rimasto e si è rafforzato: le dimissioni devono essere genuine, datate e verificabili. Restano inoltre regimi speciali per i rapporti non coperti dalla procedura telematica (ad esempio il lavoro domestico) e la tutela rafforzata per i neogenitori. Il contrasto alle dimissioni in bianco è uno dei lasciti più duraturi della riforma del 2012.
Articoli di legge e risorse da consultare
- Legge 92/2012, art. 4 commi 16 e seguenti — la disciplina della convalida delle dimissioni
- D.Lgs. 151/2015 — le dimissioni telematiche che hanno superato la convalida
- Dimissioni in maternità e convalida all’Ispettorato — la tutela per i neogenitori
Domande frequenti
Cosa sono le dimissioni in bianco?
Sono una lettera di dimissioni fatta firmare al lavoratore senza data, di solito all’assunzione, che il datore può usare in seguito per interrompere il rapporto facendolo apparire come una scelta volontaria del dipendente. È una pratica illecita.
Cosa ha previsto la Legge Fornero contro questa pratica?
Ha introdotto l’obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali: senza la convalida, che attestava l’effettiva volontà del lavoratore, le dimissioni non erano efficaci. Era prevista una tutela rafforzata per i neogenitori.
La convalida Fornero è ancora in vigore?
La procedura di convalida generale è stata sostituita dalle dimissioni telematiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015 ed entrate a regime nel 2016. Resta però la convalida all’Ispettorato per le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre nei periodi protetti.
Come si danno le dimissioni oggi?
In via generale tramite la procedura telematica: un modulo online trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato del lavoro, revocabile entro un breve termine. Esistono regimi particolari per alcuni rapporti, come il lavoro domestico.
Risorse correlate
- NASpI: la disoccupazione che ha sostituito l'ASpI
- Ammortizzatori sociali e CIG (D.Lgs. 148/2015)
- Tutele crescenti: il regime per gli assunti dal 2015
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.