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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Previdenza per il lavoratore

In sintesi

La Gestione Separata INPS è la forma previdenziale obbligatoria per collaboratori coordinati e continuativi, co.co.co., professionisti senza cassa di categoria e determinati lavoratori autonomi. Le aliquote contributive sono aggiornate annualmente dall’INPS e variano in base alla presenza o meno di altra copertura previdenziale.

Riferimento normativo

L. 335/1995, art. 2, comma 26 (Gestione Separata INPS)

Tabella riepilogativa

Chi è iscritto alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995)
Soggetto Obbligo Ripartizione contributo
Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) Iscrizione obbligatoria 2/3 committente – 1/3 collaboratore
Professionista senza cassa di categoria Iscrizione obbligatoria 100% a carico del professionista
Professionista con altra cassa previdenziale Aliquota ridotta (aggiornata annualmente INPS) 100% a carico del professionista
Amministratori di società non iscritti ad altra gestione Iscrizione obbligatoria 2/3 società – 1/3 amministratore
Venditori porta a porta (reddito annuo oltre soglia) Iscrizione obbligatoria Variabile; verificare circolare INPS

Chi deve iscriversi e perché

La Gestione Separata è stata istituita dalla legge Dini (L. 335/1995) per estendere la copertura previdenziale a chi non rientra in altre gestioni (dipendenti privati, artigiani, commercianti, casse professionali). Sono obbligati all’iscrizione: i co.co.co.; i liberi professionisti senza albo o con albo privo di cassa previdenziale autonoma; gli amministratori di società non altrimenti assicurati; i titolari di dottorato o assegno di ricerca. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile e l’iscrizione va comunicata all’INPS tramite apposita domanda online.

Le aliquote contributive e come si versano

Le aliquote contributive della Gestione Separata sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare. Esistono tre fasce principali: aliquota piena per chi non ha altra copertura previdenziale (la più alta); aliquota ridotta per chi è già pensionato o iscritto ad altra gestione obbligatoria; aliquota intermedia per alcune categorie specifiche. Per i co.co.co. il contributo è ripartito: 2/3 a carico del committente e 1/3 trattenuto sul compenso del collaboratore. Per i professionisti e autonomi l’onere è interamente proprio, con versamento in sede di dichiarazione dei redditi (acconto/saldo IRPEF).

Tutele garantite agli iscritti

L’iscrizione alla Gestione Separata dà diritto a una serie di tutele proporzionate alla contribuzione versata: pensione di vecchiaia e anticipata (con requisiti del sistema contributivo); indennità di malattia (per co.co.co. con determinati requisiti contributivi); indennità di maternità; NASpI DIS-COLL per i collaboratori che cessano involontariamente il rapporto; assegno per il nucleo familiare. Le soglie contributive per accedere alle indennità sono aggiornate annualmente dall’INPS.

Gestione Separata e pensione futura

I contributi versati alla Gestione Separata confluiscono in un montante contributivo individuale, rivalutato annualmente con il tasso di crescita del PIL. La pensione è calcolata applicando i coefficienti di trasformazione al montante accumulato: più si versa e più a lungo, maggiore sarà l’importo. Chi ha contributi sia in Gestione Separata sia in altre gestioni può richiedere la totalizzazione per sommare i periodi e maturare il diritto alla pensione.

Casi pratici

Tizio – co.co.co. con un solo committente

Tizio ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’azienda: il committente trattiene 1/3 del contributo dalla sua parcella e versa i 2/3 di propria competenza direttamente all’INPS. Tizio non deve fare nulla per il versamento, ma deve verificare che la posizione risulti nell’estratto conto della Gestione Separata.

Caia – consulente con partita IVA e nessuna cassa di categoria

Caia è una consulente di marketing senza cassa professionale: è obbligata alla Gestione Separata. Versa l’aliquota piena (aggiornata annualmente dall’INPS) in acconto e saldo con la dichiarazione dei redditi. Può dedurre i contributi versati dal reddito imponibile IRPEF.

Sempronio – già pensionato con co.co.co.

Sempronio è in pensione e accetta una collaborazione. In quanto già pensionato, versa l’aliquota ridotta della Gestione Separata (aggiornata dall’INPS). I contributi versati incrementano marginalmente la pensione tramite l’istituto dei supplementi pensionistici.

Domande frequenti

Chi deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?

Devono iscriversi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i liberi professionisti senza cassa di categoria, gli amministratori di società non altrimenti assicurati e altre categorie di lavoratori autonomi previste dalla L. 335/1995. L’obbligo nasce al primo compenso imponibile.

Come si versano i contributi alla Gestione Separata?

Per i co.co.co. il versamento è effettuato dal committente (che ne sostiene 2/3) trattenendo 1/3 dal compenso del collaboratore. Per i professionisti autonomi il versamento avviene in sede di dichiarazione dei redditi (acconto e saldo), interamente a carico del professionista.

Quali tutele offre la Gestione Separata?

Gli iscritti hanno diritto a pensione, indennità di malattia e maternità (con requisiti contributivi), DIS-COLL (disoccupazione per collaboratori) e assegno per il nucleo familiare. Le soglie per accedere alle prestazioni sono aggiornate annualmente dall’INPS.

Posso cumulare contributi Gestione Separata e INPS dipendenti?

Sì. Chi ha contributi in gestioni diverse può richiedere la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) per sommare i periodi senza trasferirli, oppure la ricongiunzione per unificarli in un’unica gestione. In questo modo si maturano più facilmente i requisiti per la pensione.

I contributi alla Gestione Separata sono deducibili?

Sì. I contributi obbligatori versati alla Gestione Separata sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF, riducendo l’imposta dovuta. La deduzione è integrale, senza franchigia.

Qual è l'aliquota della Gestione Separata nel 2026?

Le aliquote sono aggiornate annualmente dall’INPS con apposita circolare: per il 2026 consultare la circolare INPS pubblicata a inizio anno. Esistono aliquote diverse per chi non ha altra copertura, per i pensionati e per chi è già iscritto ad altra gestione obbligatoria.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • La Gestione Separata INPS, istituita dalla L. 335/1995, è la forma previdenziale obbligatoria per chi non rientra in altre gestioni: co.co.co., professionisti senza cassa, alcuni amministratori e autonomi.
  • L'obbligo nasce al primo compenso imponibile e l'iscrizione si comunica all'INPS con domanda telematica.
  • Le aliquote sono aggiornate annualmente dall'INPS e variano a seconda della presenza o meno di altra copertura previdenziale.
  • Per i co.co.co. il contributo è ripartito tra committente e collaboratore; per professionisti e autonomi l'onere è interamente proprio.
  • L'iscrizione dà diritto a pensione, indennità di malattia e maternità, DIS-COLL e assegno per il nucleo familiare, secondo i requisiti vigenti.
Indice dei contenuti

La Gestione Separata INPS è il "contenitore previdenziale" pensato per dare copertura a chi sfugge alle gestioni tradizionali del lavoro dipendente e autonomo. Nata con la legge Dini (L. 335/1995, art. 2, comma 26), ha progressivamente esteso il proprio perimetro, diventando il riferimento per collaboratori, professionisti senza cassa e una serie di figure intermedie del mondo del lavoro.

Chi deve iscriversi e perché

L'iscrizione è obbligatoria per i collaboratori coordinati e continuativi, per i liberi professionisti senza albo o con albo privo di cassa previdenziale autonoma, per gli amministratori di società non altrimenti assicurati e per i titolari di dottorato o assegno di ricerca. La logica è quella della universalità della tutela: nessun reddito da lavoro deve restare privo di copertura previdenziale. L'obbligo sorge al primo compenso imponibile.

L'iscrizione e gli adempimenti

L'iscrizione si effettua con domanda telematica all'INPS, da presentare in occasione del primo rapporto che genera l'obbligo. Per i co.co.co. l'adempimento contributivo è gestito dal committente, che opera come sostituto; per i professionisti e gli autonomi gli adempimenti dichiarativi e di versamento ricadono sul soggetto stesso, in sede di dichiarazione dei redditi.

Le aliquote e la loro variabilità

Le aliquote contributive sono aggiornate annualmente dall'INPS con apposita circolare. Esistono, in linea di principio, fasce differenziate: un'aliquota piena per chi non ha altra copertura previdenziale, un'aliquota ridotta per i già pensionati o per chi è iscritto ad altra gestione obbligatoria, oltre a misure specifiche per talune categorie. Per i valori in vigore in ciascun anno occorre rinviare alle circolari INPS aggiornate, evitando di affidarsi a percentuali non più attuali.

La ripartizione del contributo

Per i co.co.co. il contributo è ripartito per legge: due terzi a carico del committente e un terzo trattenuto sul compenso del collaboratore. È un riparto che non incide sulla titolarità dell'obbligo, ma sulla sua materiale ripartizione economica. Per i professionisti e gli autonomi, invece, l'onere è interamente proprio e si versa con il meccanismo di acconto e saldo collegato alla dichiarazione dei redditi.

Le tutele garantite agli iscritti

L'iscrizione apre l'accesso a una serie di prestazioni proporzionate alla contribuzione: pensione di vecchiaia e anticipata secondo le regole del sistema contributivo, indennità di malattia e di maternità per i collaboratori che maturano i requisiti, indennità di disoccupazione DIS-COLL in caso di cessazione involontaria del rapporto, assegno per il nucleo familiare. Le soglie contributive per accedere alle indennità sono aggiornate periodicamente dall'INPS.

Riflessi sulla pensione futura

I contributi versati alla Gestione Separata concorrono a formare la posizione pensionistica secondo il metodo di calcolo contributivo. Per chi alterna periodi in gestioni diverse, è opportuno considerare gli istituti che consentono di valorizzare l'intera storia contributiva, come il cumulo dei periodi assicurativi, così da non disperdere la contribuzione versata in più gestioni.

Domande frequenti

Chi è obbligato a iscriversi alla Gestione Separata?

I co.co.co., i professionisti senza albo o con albo privo di cassa autonoma, gli amministratori di società non altrimenti assicurati e i titolari di dottorato o assegno di ricerca. L'obbligo nasce al primo compenso imponibile.

Quanto si paga di contributi?

Le aliquote sono aggiornate annualmente dall'INPS e variano a seconda che si abbia o meno altra copertura previdenziale. Per i valori in vigore occorre fare riferimento alle circolari INPS aggiornate.

Come si divide il contributo per un co.co.co.?

Per legge è ripartito in due terzi a carico del committente e un terzo trattenuto sul compenso del collaboratore. Il committente opera come sostituto per il versamento.

Un professionista paga tutto da solo?

Sì. Per professionisti e autonomi l'onere contributivo è interamente proprio e si versa con il meccanismo di acconto e saldo collegato alla dichiarazione dei redditi.

Che tutele dà l'iscrizione?

Pensione di vecchiaia e anticipata nel sistema contributivo, indennità di malattia e maternità per chi matura i requisiti, DIS-COLL per i collaboratori che cessano involontariamente e assegno per il nucleo familiare, secondo le soglie aggiornate dall'INPS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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