Testo dell'articoloVigente
L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, fino a una soglia; sulla parte eccedente si aggiunge il 25%. Il risultato non può superare il massimale mensile fissato annualmente dall’INPS. Dal quinto mese l’importo si riduce del 3% ogni mese (décalage).
Tabella riepilogativa
| Passaggio | Regola |
|---|---|
| 1. Retribuzione imponibile media | Somma delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni ÷ numero settimane lavorate × 4,33 |
| 2. Soglia di riferimento | Importo soglia aggiornato annualmente dall’INPS |
| 3. Importo se retrib. ≤ soglia | 75% della retribuzione media mensile |
| 4. Importo se retrib. > soglia | 75% della soglia + 25% della parte eccedente |
| 5. Massimale mensile | Importo massimo aggiornato annualmente dall’INPS; la NASpI non può superarlo |
| 6. Décalage (dal 5° mese) | Riduzione del 3% per ogni mese, cumulativa |
La retribuzione media di riferimento
Per calcolare l’importo NASpI si prende la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (inclusi i periodi lavorati per altri datori) e la si divide per il numero di settimane di lavoro nello stesso periodo, ottenendo la retribuzione settimanale media. Questa viene poi moltiplicata per 4,33 per ricavare la retribuzione mensile di riferimento.
La percentuale applicata e il massimale
Se la retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore alla soglia stabilita dall’INPS (aggiornata ogni anno), l’indennità è pari al 75% di tale retribuzione. Sulla parte che eccede la soglia si aggiunge il 25% dell’eccedenza. In ogni caso, l’importo non può superare il massimale mensile INPS, anch’esso rivalutato annualmente. Per i valori aggiornati occorre consultare il sito INPS o una circolare dell’anno in corso.
Il décalage: la riduzione progressiva
A partire dal quinto mese di percezione l’importo si riduce del 3% per ogni mese, in modo cumulativo. Esempio: se all’inizio si percepivano 1.000 €, al quinto mese diventano 970 €, al sesto 940,90 € e così via. Per i lavoratori di 55 anni o più il décalage inizia dal settimo mese anziché dal quinto.
Contribuzione fiscale e previdenziale
La NASpI è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: l’INPS applica la ritenuta alla fonte. Sono inoltre accreditate contribuzioni figurative per tutto il periodo di percezione, utili ai fini pensionistici.
Casi pratici
Tizio ha una retribuzione media mensile di riferimento inferiore alla soglia INPS: l’importo NASpI è semplicemente il 75% di tale retribuzione. Dal quinto mese inizia il décalage del 3% mensile.
Caia ha una retribuzione mensile di riferimento superiore alla soglia. L’importo è: 75% della soglia + 25% della parte eccedente. Il risultato viene poi confrontato con il massimale mensile INPS: se lo supera, la NASpI è pari al massimale.
Sempronio ha 55 anni al momento della domanda. Beneficia del décalage posticipato: la riduzione del 3% mensile inizia dal settimo mese anziché dal quinto, permettendogli di percepire l’importo pieno per due mesi in più.
Domande frequenti
Come si calcola la retribuzione di riferimento per la NASpI?
Si divide la retribuzione imponibile totale degli ultimi 4 anni per il numero di settimane lavorate nello stesso periodo, e si moltiplica il risultato per 4,33 per ottenere il valore mensile di riferimento.
Qual è la percentuale NASpI sull'ultimo stipendio?
Non è una percentuale fissa sull’ultimo stipendio: si applica il 75% sulla retribuzione media di riferimento degli ultimi 4 anni (entro la soglia INPS), più il 25% sull’eventuale eccedenza, con un massimale mensile.
Dal quale mese scatta il décalage?
Dal quinto mese per i lavoratori sotto i 55 anni; dal settimo mese per chi ha 55 anni o più al momento della domanda.
La NASpI è tassata?
Sì. La NASpI è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; l’INPS opera la ritenuta alla fonte con conguaglio a fine anno.
Dove trovo il massimale NASpI aggiornato?
Il massimale e la soglia di riferimento sono aggiornati ogni anno dall’INPS con apposita circolare, disponibile sul sito istituzionale inps.it nella sezione prestazioni.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La NASpI è la principale tutela contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori dipendenti. Il suo importo non è fisso: dipende dalla storia retributiva del lavoratore e da una formula precisa, fissata dal D.Lgs. 22/2015. Capire come si arriva alla cifra mensile aiuta a verificare la correttezza di quanto liquidato dall'INPS e a pianificare il periodo di disoccupazione.
La retribuzione media di riferimento
Il punto di partenza è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, inclusi i periodi prestati per altri datori. La si divide per il numero di settimane di lavoro nello stesso periodo, ottenendo la retribuzione settimanale media, poi moltiplicata per 4,33 per ricavare la retribuzione mensile di riferimento. È su questa base, e non sull'ultimo stipendio, che si costruisce l'indennità.
La percentuale: 75% più 25%
Se la retribuzione mensile di riferimento è pari o inferiore alla soglia stabilita dall'INPS, l'indennità è il 75% di tale retribuzione. Sulla parte che eccede la soglia si aggiunge il 25% dell'eccedenza. Il meccanismo garantisce una copertura più che proporzionale ai redditi bassi e una crescita più contenuta per i redditi più alti.
Il massimale mensile
In ogni caso l'importo non può superare il massimale mensile fissato dall'INPS, rivalutato ogni anno. Sia la soglia di riferimento sia il massimale sono valori aggiornati annualmente: per gli importi puntuali occorre consultare il sito INPS o la circolare dell'anno in corso, evitando di affidarsi a cifre datate.
Il décalage: la riduzione progressiva
A partire dal quinto mese di percezione l'importo si riduce del 3% per ogni mese, in modo cumulativo: la base su cui si applica la riduzione è l'importo già ridotto del mese precedente. Per i lavoratori che alla data di presentazione della domanda hanno 55 anni o più, il décalage inizia dal settimo mese anziché dal quinto.
Durata e contribuzione figurativa
La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, entro il limite massimo previsto dalla legge. Durante la percezione sono accreditate contribuzioni figurative utili ai fini pensionistici, calcolate sulla retribuzione di riferimento entro i limiti di legge.
Tassazione e adempimenti
La NASpI è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con ritenuta operata alla fonte dall'INPS. Per mantenere il diritto occorre rispettare gli obblighi di condizionalità (disponibilità al lavoro, partecipazione alle iniziative dei centri per l'impiego) e comunicare tempestivamente eventuali nuovi redditi.
Domande frequenti
Come si calcola l'importo della NASpI?
Si parte dalla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni; l'indennità è il 75% fino a una soglia INPS, più il 25% della parte eccedente, comunque entro il massimale mensile.
Cos'è il décalage NASpI?
È la riduzione progressiva del 3% al mese, cumulativa, che scatta dal quinto mese di percezione (dal settimo per chi ha almeno 55 anni alla domanda).
La NASpI ha un tetto massimo?
Sì: l'importo non può superare il massimale mensile fissato e rivalutato annualmente dall'INPS, da verificare sulle circolari aggiornate.
La NASpI è tassata?
Sì, è soggetta a IRPEF come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con ritenuta alla fonte applicata dall'INPS.
Durante la NASpI maturano contributi?
Sì, sono accreditate contribuzioni figurative utili ai fini pensionistici per tutto il periodo di percezione, nei limiti di legge.