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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'una tantum è un importo una-volta previsto dai CCNL come compensazione del periodo di vacanza contrattuale durante il rinnovo. È soggetta a tassazione separata se maturata in anni precedenti, oppure a tassazione ordinaria se si riferisce all'anno corrente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

In sintesi

L’una tantum è un importo una-volta previsto dai CCNL come compensazione del periodo di vacanza contrattuale durante il rinnovo. È soggetta a tassazione separata se maturata in anni precedenti, oppure a tassazione ordinaria se si riferisce all’anno corrente.

Riferimento normativo

Contrattazione collettiva; art. 17 TUIR

Tabella riepilogativa

Una tantum nei principali CCNL: caratteristiche generali
Aspetto Regola generale
Chi la percepisce Lavoratori in forza nel periodo di vacanza contrattuale; pro-rata per chi ha lavorato part-time o con assenze
Importo Fissato dal CCNL rinnovato; varia per categoria, livello e durata della vacanza
Tassazione (anni prec.) Separata ex art. 17 TUIR
Tassazione (anno corrente) Ordinaria IRPEF per scaglioni
Contribuzione previdenziale Imponibile INPS come la retribuzione ordinaria
Incidenza su TFR Di norma esclusa dalla base TFR, salvo diversa previsione CCNL

Perché esiste l'una tantum

Quando un CCNL scade e le parti impiegano mesi (o anni) per rinnovarlo, i lavoratori non ricevono aumenti nel periodo di vacanza contrattuale. L’una tantum è la somma forfettaria corrisposta alla firma del rinnovo per compensare economicamente quel periodo. Non è un arretrato retributivo vero e proprio: non va a modificare i minimi tabellari passati, ma è un ristoro una tantum concordato.

A chi spetta e come si calcola il pro-rata

Ha diritto all’una tantum chi era in forza durante il periodo di vacanza contrattuale, proporzionalmente ai mesi lavorati. I CCNL stabiliscono se computare le assenze per malattia, maternità, cassa integrazione; di norma le assenze per maternità obbligatoria non riducono il pro-rata. Spesso l’importo è differenziato per livello contrattuale.

Tassazione e impatto in busta paga

Se la vacanza contrattuale riguarda anni precedenti, l’una tantum è soggetta a tassazione separata (art. 17 TUIR) come gli arretrati: il sostituto applica l’aliquota media dei due anni precedenti, con conguaglio successivo. In alcuni CCNL il pagamento avviene in più rate, e ogni rata segue lo stesso regime. La somma è imponibile ai fini previdenziali INPS ma di norma esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Casi pratici

Tizio — rinnovo CCNL dopo 22 mesi di vacanza

Il CCNL di Tizio viene rinnovato con 22 mesi di ritardo. L’una tantum prevista per il suo livello ammonta a un totale definito dal CCNL, suddiviso in due tranche. Poiché copre anni precedenti, entrambe le tranche sono soggette a tassazione separata.

Caia — assunta a metà del periodo di vacanza

Caia è stata assunta 11 mesi prima del rinnovo, quando la vacanza durava già da 11 mesi. Ha diritto solo alla quota pro-rata corrispondente agli 11 mesi in cui era in forza, non all’intera una tantum.

Sempronio — periodo parzialmente in anno corrente

La vacanza contrattuale di Sempronio copre 6 mesi del 2025 e 4 mesi del 2026. La quota riferita ai 6 mesi 2025 è tassata separatamente; la quota dei 4 mesi 2026 si cumula al reddito ordinario 2026 ed è soggetta a tassazione progressiva.

Domande frequenti

L'una tantum concorre al calcolo del TFR?

Di norma no: i CCNL escludono l’una tantum dalla base utile per il TFR, considerandola un compenso straordinario non ripetitivo. Verificare la specifica clausola del proprio CCNL.

L'una tantum è soggetta a contributi INPS?

Sì: è imponibile ai fini previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo eventuali eccezioni previste dal CCNL o da provvedimenti legislativi specifici.

Se ero in cassa integrazione durante la vacanza mi spetta l'una tantum?

Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono un pro-rata anche per i periodi di CIG, spesso per la sola quota di ore effettivamente lavorate. È necessario consultare il testo del rinnovo.

L'una tantum è diversa dagli arretrati retributivi?

Sì: gli arretrati retributivi corrispondono a differenze sui minimi tabellari già dovuti; l’una tantum è invece una somma forfettaria di compensazione, senza modificare i minimi pregressi.

Posso rinunciare all'una tantum?

La rinuncia a diritti retributivi già maturati in costanza di rapporto è in linea di principio nulla ex art. 2113 c.c. durante il rapporto; alla cessazione può avvenire in sede protetta (conciliazione sindacale o giudiziale).

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

L'una tantum concorre al calcolo del TFR?

Di norma no: i CCNL escludono l'una tantum dalla base utile per il TFR, considerandola un compenso straordinario non ripetitivo. Verificare la specifica clausola del proprio CCNL.

L'una tantum è soggetta a contributi INPS?

Sì: è imponibile ai fini previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo eventuali eccezioni previste dal CCNL o da provvedimenti legislativi specifici.

Se ero in cassa integrazione durante la vacanza mi spetta l'una tantum?

Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono un pro-rata anche per i periodi di CIG, spesso per la sola quota di ore effettivamente lavorate. È necessario consultare il testo del rinnovo.

L'una tantum è diversa dagli arretrati retributivi?

Sì: gli arretrati retributivi corrispondono a differenze sui minimi tabellari già dovuti; l'una tantum è invece una somma forfettaria di compensazione, senza modificare i minimi pregressi.

Posso rinunciare all'una tantum?

La rinuncia a diritti retributivi già maturati in costanza di rapporto è in linea di principio nulla ex art. 2113 c.c. durante il rapporto; alla cessazione può avvenire in sede protetta (conciliazione sindacale o giudiziale).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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