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La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata di norma entro dicembre, pari a una mensilità di retribuzione maturata per dodicesimi in ragione del servizio prestato nell’anno. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti in forza della contrattazione collettiva e dell’uso consolidato; in caso di lavoro part-year è proporzionata ai mesi lavorati.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Base di maturazione | Una mensilità di retribuzione per ogni anno intero; per anni parziali si calcolano i dodicesimi effettivi |
| Periodo di riferimento | Di norma 1 gennaio – 31 dicembre (l’anno contrattuale può variare per CCNL) |
| Erogazione | Di norma entro dicembre, spesso contestuale alla busta paga di dicembre; la data esatta dipende dal CCNL |
| Imponibile IRPEF | Sì, concorre al reddito ordinario dell’anno |
| Imponibile previdenziale | Sì, confluisce nella retribuzione imponibile utile anche ai fini TFR |
| Assenze che riducono la maturazione | Dipende dal CCNL: malattia, maternità obbligatoria di norma non sospendono la maturazione; aspettativa non retribuita sì |
Cos'è la tredicesima e su quale base normativa si fonda
La tredicesima non ha una disciplina in un unico testo di legge: è il risultato di accordi interconfederali storici degli anni ’40-’50 recepiti da tutti i CCNL e ormai consolidati come uso normativo. Consiste in una mensilità aggiuntiva di retribuzione, distinta dalle normali dodici mensilità, che matura nel corso dell’anno e viene corrisposta di norma a dicembre.
Come si calcola: il metodo dei dodicesimi
La tredicesima matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati nell’anno. Chi lavora l’intero anno percepisce l’intera mensilità; chi inizia o cessa il rapporto nel corso dell’anno riceve i dodicesimi corrispondenti ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la maggioranza dei CCNL). L’importo è calcolato sulla retribuzione contrattuale mensile lorda del momento dell’erogazione: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo e altre voci continuative previste dal CCNL.
Part-time, malattia e maternità: come incidono
Per il lavoratore part-time la tredicesima è proporzionata all’orario ridotto. I periodi di malattia e di maternità obbligatoria non sospendono di norma la maturazione, perché il rapporto è comunque in essere. L’aspettativa non retribuita e altri periodi di sospensione del rapporto riducono invece i dodicesimi maturati, secondo le indicazioni del CCNL applicato.
Casi pratici
Tizio ha un contratto full-time con retribuzione mensile lorda di 2.200 €. A dicembre percepisce la tredicesima pari a 2.200 €, su cui si applica l’IRPEF ordinaria insieme al resto della busta paga di dicembre.
Caia è assunta il 3 aprile. Matura 9 mesi (aprile-dicembre). La sua tredicesima sarà 9/12 della mensilità lorda: con uno stipendio di 1.800 €, riceve 1.800 × 9/12 = 1.350 €.
Sempronio lavora part-time al 60% per l’intero anno. Il suo minimo tabellare part-time è 1.320 € (60% di 2.200 €). La tredicesima sarà 1.320 €, ovvero 60% di quella che percepirebbe a full-time.
Domande frequenti
La tredicesima è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti?
Sì, per i lavoratori subordinati del settore privato è prevista da tutti i CCNL e dall’uso consolidato. Anche i lavoratori domestici e i lavoratori stagionali maturano la tredicesima proporzionalmente.
Quando viene pagata la tredicesima?
Di norma viene erogata con la busta paga di dicembre, entro le festività natalizie. La data esatta è stabilita dal CCNL applicato.
La tredicesima è tassata?
Sì. La tredicesima concorre al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta all’IRPEF ordinaria per scaglioni, unitamente alle altre somme percepite nel mese di erogazione.
Entra nel calcolo del TFR?
Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR e quindi aumenta la quota annua accantonata.
Cosa succede se il rapporto cessa a novembre?
Il lavoratore riceve i dodicesimi maturati (11/12 se il mese di novembre è intero o la frazione prevista dal CCNL) come voce di liquidazione nel saldo finale.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tredicesima mensilità è una delle voci più attese dell'anno, ma anche una di quelle meno comprese sul piano giuridico. Non nasce da un articolo di legge, bensì da accordi interconfederali storici recepiti da tutti i CCNL e ormai radicati come uso normativo. È a tutti gli effetti retribuzione differita, e la sua misura dipende interamente da quanto e come si è lavorato nell'anno.
La base giuridica: contrattazione collettiva e uso
La tredicesima non ha una disciplina in un unico testo di legge. Deriva da accordi interconfederali degli anni '40-'50, poi generalizzati da tutti i contratti collettivi e consolidati come uso normativo. Per questo la sua disciplina di dettaglio - misura, decorrenza, incidenza delle assenze - va sempre cercata nel CCNL applicato al rapporto.
Il metodo dei dodicesimi
La tredicesima matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati nell'anno. Chi lavora l'intero anno percepisce l'intera mensilità; chi inizia o cessa il rapporto in corso d'anno riceve i dodicesimi corrispondenti ai mesi lavorati, computando di regola come mese intero le frazioni superiori a quindici giorni, secondo la maggioranza dei CCNL.
Su quale retribuzione si calcola
L'importo si determina sulla retribuzione contrattuale mensile lorda del momento dell'erogazione: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo e altre voci continuative previste dal CCNL. Le voci occasionali, come gli straordinari non continuativi, di regola non entrano nel calcolo. I valori puntuali dei minimi vanno letti sulle tabelle retributive del CCNL vigente.
Part-time, malattia e maternità
Per il lavoratore part-time la tredicesima è proporzionata all'orario ridotto. I periodi di malattia e di maternità obbligatoria di norma non sospendono la maturazione, perché il rapporto resta in essere. L'aspettativa non retribuita e altri periodi di sospensione riducono invece i dodicesimi maturati, secondo le indicazioni del CCNL applicabile.
Quando arriva e come è tassata
La tredicesima è erogata di norma entro dicembre, spesso contestualmente alla busta paga di dicembre; la data esatta dipende dal CCNL. Sul piano fiscale concorre al reddito IRPEF dell'anno come retribuzione ordinaria, senza detrazioni per carichi di famiglia applicate su questa specifica mensilità secondo le regole vigenti. Concorre inoltre alla retribuzione imponibile previdenziale e a quella utile ai fini del TFR.
Cessazione del rapporto e ratei
In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, i ratei di tredicesima maturati e non ancora corrisposti vengono liquidati nelle competenze di fine rapporto, insieme al TFR e agli altri ratei. È una voce da controllare nel cedolino di chiusura, per verificare che i mesi lavorati siano stati correttamente conteggiati.
Domande frequenti
La tredicesima è prevista da una legge?
No, non da un'unica legge: nasce da accordi interconfederali recepiti da tutti i CCNL e consolidati come uso normativo. La disciplina di dettaglio è nel contratto collettivo applicato.
Come si calcola la tredicesima?
Per dodicesimi: un dodicesimo per ogni mese di servizio nell'anno, calcolato sulla retribuzione contrattuale lorda (minimo tabellare, scatti, superminimo e voci continuative del CCNL).
Spetta la tredicesima al part-time?
Sì, ma in misura proporzionata all'orario ridotto, sempre secondo il metodo dei dodicesimi sui mesi lavorati.
Malattia e maternità riducono la tredicesima?
Di norma malattia e maternità obbligatoria non sospendono la maturazione; l'aspettativa non retribuita la riduce. Le regole precise dipendono dal CCNL applicato.
Quando viene pagata la tredicesima?
Di norma entro dicembre, spesso con la busta paga di dicembre. La data esatta è fissata dal CCNL di riferimento.