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La guida

Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

In sintesi

Quando il medico competente dichiara un lavoratore inidoneo alla mansione specifica, il datore è obbligato ad adottare le misure indicate nel giudizio: può significare modificare le condizioni di lavoro, adibire il lavoratore a una mansione compatibile o, solo come extrema ratio, valutare se esiste una causa di recesso. Il lavoratore può ricorrere all’Organo di Vigilanza entro 30 giorni.

Riferimento normativo

D.Lgs. 81/2008, art. 42

Tabella riepilogativa

Tipi di giudizio e conseguenze (art. 41-42 D.Lgs. 81/2008)
Giudizio Significato Obbligo del datore
Idoneità piena Nessuna limitazione Nessuno specifico
Idoneità con prescrizioni Idoneità subordinata a condizioni (es. peso max, orari ridotti) Applicare le prescrizioni
Idoneità con limitazioni Alcune attività escluse Riorganizzare la mansione
Inidoneità temporanea Non idoneo per un periodo determinato Ricollocazione temporanea o sospensione
Inidoneità permanente Non idoneo in modo definitivo alla mansione Ricerca di mansioni compatibili; solo in assenza valutare altri provvedimenti

L'obbligo di ricercare mansioni alternative

Quando il giudizio è di inidoneità – temporanea o permanente – il datore non può limitarsi a prenderne atto e procedere al licenziamento. Il D.Lgs. 81/2008 (art. 42) impone di adottare le misure indicate dal medico e, in particolare, di verificare se esiste una mansione equivalente o anche inferiore compatibile con lo stato di salute del lavoratore. Solo ove dimostri l’impossibilità di ogni ricollocazione potrà valutare altri provvedimenti.

Il ricorso avverso il giudizio

Sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono ricorrere all’Organo di Vigilanza (ASL/ATS territorialmente competente) entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. L’Organo di Vigilanza dispone una nuova visita e il suo giudizio sostituisce quello del medico competente. Non vi è obbligo di sospendere l’adibizione alla mansione durante il periodo di ricorso, salvo diversa indicazione.

Inidoneità e tutela del posto di lavoro

La giurisprudenza ha chiarito che l’inidoneità alla mansione non equivale automaticamente a un giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il datore deve prima dimostrare di aver ricercato in modo concreto ed esaustivo soluzioni alternative (mansioni compatibili, anche dequalificanti con il consenso del lavoratore, riorganizzazione del reparto). Solo se tale ricerca risulta oggettivamente impossibile il recesso può essere giustificato.

Casi pratici

Tizio – inidoneità parziale alla movimentazione dei carichi

Il medico dichiara Tizio inidoneo a sollevare pesi superiori a 10 kg. Il datore deve riorganizzare la mansione attribuendo a Tizio compiti compatibili (es. prelievo di colli leggeri, attività di controllo). Non può licenziarlo solo perché la mansione originaria prevedeva sollevamento di carichi pesanti.

Caia – inidoneità permanente alla postazione al videoterminale

Il medico dichiara Caia permanentemente inidonea all’uso del videoterminale per più di due ore consecutive. Il datore deve verificare se esistono mansioni nell’organizzazione aziendale che non richiedano uso prolungato dello schermo. Se la verifica è positiva, Caia va ricollocata; se negativa, il datore deve documentare l’impossibilità prima di ogni altra decisione.

Sempronio – ricorso contro il giudizio di inidoneità

Sempronio ritiene il giudizio di inidoneità non corretto. Entro 30 giorni dalla comunicazione presenta ricorso all’ASL competente. L’ASL dispone una nuova visita con il proprio medico; l’esito sostituisce il giudizio impugnato e sarà vincolante per entrambe le parti.

Domande frequenti

Il datore può licenziarmi se sono dichiarato inidoneo?

Non automaticamente. Prima di procedere al licenziamento il datore deve ricercare mansioni alternative compatibili con lo stato di salute. Il licenziamento può essere giustificato solo se tale ricerca risulta concretamente impossibile, e deve essere documentato.

Posso contestare il giudizio del medico competente?

Sì. Entrambe le parti – lavoratore e datore – possono ricorrere all’Organo di Vigilanza (ASL/ATS) entro 30 giorni. Il giudizio dell’Organo di Vigilanza è definitivo e sostituisce quello del medico competente.

Cosa significa idoneità con prescrizioni?

Il lavoratore è idoneo alla mansione, ma a condizione che vengano rispettate le indicazioni del medico (ad esempio limitazione del peso sollevabile, pause obbligatorie, utilizzo di ausili specifici). Il datore è tenuto ad applicare le prescrizioni.

Il cambio di mansione per inidoneità comporta una riduzione dello stipendio?

La giurisprudenza tende a tutelare la retribuzione anche in caso di passaggio a mansioni inferiori imposto da ragioni di salute; tuttavia la questione può dipendere dalla specifica normativa applicabile e dal CCNL. È consigliabile verificare con un consulente del lavoro o il sindacato.

L'inidoneità temporanea blocca il rapporto di lavoro?

Non necessariamente. Il datore può adibire temporaneamente il lavoratore a mansioni compatibili. Se non è possibile, si può ricorrere agli ammortizzatori sociali o alla sospensione concordata, a seconda della situazione.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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