Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 42 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. ))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 )) .

In sintesi

  • L'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i provvedimenti del datore di lavoro in caso di inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente.
  • A fronte del giudizio di inidoneità (art. 41, comma 6), il datore attua le misure indicate dal medico competente.
  • Ove possibile, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori.
  • In caso di mansioni inferiori, garantisce il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
  • La norma richiama la legge 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili; il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 106/2009.
Indice dei contenuti

L'art. 42 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro, in caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica accertata dal medico competente, ad attuare le misure indicate e ad adibirlo, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori, conservando in quest'ultimo caso il trattamento economico di provenienza.

Ratio della norma

L'articolo 42 tutela il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione specifica, evitando che l'esito della sorveglianza sanitaria si traduca automaticamente nella perdita del posto di lavoro. La norma realizza un bilanciamento tra la protezione della salute del lavoratore e la conservazione dell'occupazione, imponendo al datore un obbligo di adattamento dell'organizzazione del lavoro alle condizioni accertate dal medico competente.

Analisi del testo

Il comma 1 collega i provvedimenti del datore ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, ossia alle valutazioni espresse dal medico competente all'esito della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), attua le misure indicate dal medico competente; qualora queste prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo in tal caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Il comma 2 è stato abrogato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Profili pratici

L'obbligo di repêchage previsto dalla norma è centrale nel contenzioso sui licenziamenti per inidoneità sopravvenuta: il datore deve dimostrare di aver verificato in concreto la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili, equivalenti o anche inferiori, prima di poter considerare risolto il rapporto. La conservazione del trattamento economico di provenienza, in caso di adibizione a mansioni inferiori, costituisce una garanzia retributiva a favore del lavoratore. Il richiamo alla legge 68/1999 valorizza inoltre gli strumenti del collocamento mirato.

Domande frequenti

Cosa deve fare il datore se il lavoratore è inidoneo alla mansione?

Deve attuare le misure indicate dal medico competente e, ove possibile, adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, secondo l'art. 42 del D.Lgs. 81/2008.

Il lavoratore adibito a mansioni inferiori perde lo stipendio?

No. La norma prevede che, in caso di assegnazione a mansioni inferiori, sia garantito il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Da cosa nasce il giudizio di inidoneità?

Dai giudizi del medico competente di cui all'articolo 41, comma 6, espressi all'esito della sorveglianza sanitaria sul lavoratore.

L'inidoneità comporta automaticamente il licenziamento?

No. L'art. 42 impone prima un obbligo di adattamento e ricollocazione (repêchage): il datore deve verificare la possibilità di mansioni compatibili, equivalenti o inferiori, prima di considerare risolto il rapporto.

Che ruolo ha la legge 68/1999 in questo contesto?

La norma richiama espressamente la legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, valorizzando gli strumenti del collocamento mirato nella gestione dell'inidoneità sopravvenuta.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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