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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 46 definisce la prevenzione incendi come funzione di preminente interesse pubblico e di esclusiva competenza statuale, volta alla sicurezza della vita umana e all’incolumità delle persone.
  • Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure preventive e di tutela dell’incolumità dei lavoratori in caso di incendio.
  • I criteri specifici (misure di prevenzione, evacuazione, gestione emergenze, caratteristiche del servizio antincendio) sono definiti con decreti ministeriali, in coordinamento con il D.Lgs. 139/2006.
  • Fino all’adozione dei nuovi decreti si applica il D.M. 10 marzo 1998 sui criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
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Art. 46 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Prevenzione incendi

In vigore dal 15/05/2008

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo

1998. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’ articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 . Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo

13. 7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Note all’art. 46: – Per il testo del citato decreto legislativo n. 139, del 2006, si veda nota all’art.

14. – Il testo del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81, supplemento ordinario. – Il testo dell’art. 14, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , è il seguente: «Art. 14 (Competenza e attivita). ( Articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570 ; art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966 ; art. 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; articoli 1 , 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ). –

1. (Omissis).

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) (omissis); b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;». – Il testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006 , è il seguente: « Art. 1 (Struttura e funzioni). ( Articoli 1 , 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469 ; art. 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225 ; art. 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ). –

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell’interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell’ art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .». «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale). ( Articoli 10 , 11 , 12, legge 13 maggio 1961, n. 469 ; art. 4, comma 4 e art. 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ). –

1. L’organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, dall’ art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e dall’ art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 .

2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici: a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all’art. 1; b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l’espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all’art. 1; c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l’impiego di personale specificamente preparato, nonché l’ausilio di mezzi speciali o di animali.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell’ art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinate l’organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l’indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

4. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). ( Articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469 ; art. 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239 ; articoli 1 , 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ). –

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.».

La prevenzione incendi come funzione pubblica esclusiva

L’art. 46 del D.Lgs. 81/2008 inquadra la prevenzione incendi come «funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale». Questa qualificazione non è meramente teorica: significa che le regole antincendio devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, non possono variare da regione a regione, e che la competenza per la loro definizione e vigilanza spetta allo Stato attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVFF). La frammentazione delle norme antincendio tra livelli istituzionali diversi sarebbe incompatibile con l’obiettivo di sicurezza della vita umana che la norma esplicitamente persegue.

Il quadro normativo di riferimento: dal D.M. 1998 al Codice di Prevenzione Incendi

La norma di attuazione di riferimento per i luoghi di lavoro è storicamente il D.M. 10 marzo 1998 («Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»), che classifica le attività lavorative in tre livelli di rischio incendio (basso, medio, elevato) e disciplina le misure da adottare in ciascun livello. Questo decreto è ancora in vigore per molte tipologie di luoghi di lavoro che non rientrano nell’ambito di specifici decreti di settore. Il D.M. 2 settembre 2021 («Nuovo Codice di Prevenzione Incendi») ha introdotto un sistema più moderno e flessibile per le attività soggette al controllo preventivo dei VVFF (elenco di cui al D.P.R. 151/2011), basato su obiettivi di sicurezza piuttosto che su prescrizioni rigide. Le due normative coesistono e si applicano in funzione del tipo di attività e della soglia dimensionale prevista.

Obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione incendi

Il comma 2 sancisce l’obbligo generale: nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/2008 devono essere adottate «idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori». Questo obbligo si traduce in una serie di adempimenti pratici: valutazione del rischio incendio dell’attività (che confluisce nel DVR), adozione delle misure di prevenzione (stoccaggio sicuro dei materiali infiammabili, manutenzione degli impianti, segnaletica di sicurezza), predisposizione del piano di emergenza, designazione e formazione degli addetti alla lotta antincendio (art. 43 SIC), dotazione di idonei mezzi di estinzione (art. 43, lett. e-bis SIC) e, per le attività soggette, ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) dai VVFF.

Il servizio antincendio: requisiti del personale e formazione

Il comma 3, lett. b) prevede che i decreti attuativi definiscano «le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione». La formazione degli addetti alla lotta antincendio è disciplinata dal D.M. 10 marzo 1998 (e dall’Allegato IX del D.M. 2 settembre 2021 per le attività soggette al Codice): prevede corsi di durata variabile (da 4 ore per il rischio basso a 16 ore per il rischio elevato) e aggiornamento periodico. Questa formazione è distinta da quella del primo soccorso e dagli altri obblighi formativi del D.Lgs. 81/2008: è specifica per la gestione dell’emergenza incendio e per l’uso dei mezzi di estinzione.

Il supporto regionale: laboratori di sicurezza antincendio

Il comma 5 prevede l’istituzione presso ogni Direzione regionale dei VVFF di strutture di supporto, laboratori di sicurezza antincendio, per favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste strutture hanno una funzione promozionale e di supporto tecnico, complementare alla funzione ispettiva e certificativa dei VVFF.

Domande frequenti

Ogni azienda deve ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi dai Vigili del Fuoco?

No. Il CPI è richiesto solo per le attività elencate nel D.P.R. 151/2011 che superano le soglie dimensionali previste. Molte piccole aziende non rientrano in questo elenco e sono soggette al solo obbligo di adottare le misure del D.M. 10 marzo 1998 senza ottenere il CPI preventivo.

Che differenza c'è tra rischio incendio basso, medio ed elevato e come si determina?

La classificazione segue i criteri del D.M. 10 marzo 1998: dipende dal tipo di materiali presenti, dalla quantità di sostanze infiammabili, dal numero di persone e dalla possibilità di evacuazione. Il RSPP, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve classificare il livello di rischio incendio dell’attività, che determina i requisiti di misure, formazione e attrezzature.

Quanto durano i corsi di formazione per gli addetti antincendio?

Variano in funzione del livello di rischio incendio: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il medio, 16 ore per il rischio elevato. L’aggiornamento periodico è previsto ogni tre anni. I contenuti e la struttura dei corsi sono definiti dal D.M. 10 marzo 1998 e, per le attività soggette al Codice, dal D.M. 2 settembre 2021.

Un ufficio con 10 dipendenti e nessun materiale infiammabile deve avere addetti alla lotta antincendio?

Sì. Anche gli uffici devono designare addetti alla lotta antincendio e all’evacuazione. Nella generalità degli uffici il rischio incendio è classificato come basso: il corso di formazione richiesto è di 4 ore e la dotazione di estintori deve essere proporzionata al rischio.

La valutazione del rischio incendio fa parte del DVR aziendale?

Sì. La valutazione del rischio incendio è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Il datore di lavoro deve documentare la classificazione del livello di rischio, le misure adottate, la dotazione delle attrezzature antincendio e il piano di emergenza/evacuazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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