- L’art. 48 disciplina il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST), che opera per conto delle aziende del comparto o del territorio in cui non è stato eletto un RLS aziendale.
- Le modalità di elezione o designazione dell’RLST sono definite dalla contrattazione collettiva nazionale o, in sua mancanza, con decreto ministeriale.
- Le aziende senza RLS aziendale versano un contributo al Fondo di sostegno ex art. 52 SIC per finanziare l’attività degli RLST.
- L’RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle aziende di propria competenza nel rispetto delle norme aziendali.
Art. 48 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
In vigore dal 15/05/2008
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo
52. ((Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.))
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma
2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 48 Codice Civile
- Articolo 48 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso
- Articolo 48 Codice della Strada: Veicoli a braccia
- Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi
- Articolo 48 Codice di Procedura Penale: Decisione<ref>Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
L’RLST: la rappresentanza per le piccole imprese
L’art. 48 del D.Lgs. 81/2008 risolve un problema concreto: come garantire la rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza nelle imprese di piccole dimensioni, dove il numero ridotto di lavoratori rende difficile, o talvolta impossibile, eleggere un RLS aziendale dedicato? La soluzione adottata è la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST): un soggetto eletto o designato a livello di comparto produttivo o territorio, che esercita le funzioni dell’RLS per conto di tutte le aziende dell’area che non abbiano un RLS aziendale proprio.
Competenze e funzionamento dell’RLST
L’RLST esercita le medesime competenze dell’RLS aziendale (art. 50 SIC) con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato un RLS aziendale. Ha quindi diritto di accedere ai luoghi di lavoro, di essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, di ricevere la documentazione pertinente e di partecipare alla riunione periodica. L’accesso avviene nel rispetto delle norme aziendali applicabili, previa comunicazione al datore di lavoro. Il coordinamento tra più RLST operanti nello stesso territorio è assicurato dagli accordi collettivi di riferimento.
Le modalità di elezione o designazione
La norma rimette alla contrattazione collettiva nazionale o interconfederale la definizione delle modalità di elezione o designazione dell’RLST. In mancanza di accordi collettivi specifici, le modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro. Questo meccanismo riconosce la varietà dei contesti settoriali: in alcuni comparti (come l’edilizia) esistono già sistemi consolidati di rappresentanza territoriale della sicurezza; in altri la contrattazione collettiva deve costruire queste strutture da zero.
Il finanziamento attraverso il Fondo ex art. 52 SIC
Le aziende o unità produttive in cui non è stato eletto o designato un RLS aziendale sono tenute a versare un contributo al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa ex art. 52 SIC. Questo fondo, gestito dall’INAIL, finanzia le attività degli RLST, remunerazione, formazione, mezzi per lo svolgimento delle funzioni, nonché le attività degli organismi paritetici. Il meccanismo garantisce che le piccole imprese che non eleggono un RLS interno contribuiscano economicamente al sistema di rappresentanza territoriale che supplisce a questa assenza.
Deroga per settori con sistemi di rappresentanza equivalenti
La norma prevede che accordi interconfederali possano esonerare le aziende dal versamento al Fondo quando aderiscano a sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità equivalenti, come avviene nel settore edile. Questa deroga riconosce che alcune categorie hanno già costruito sistemi di rappresentanza e pariteticità in materia di sicurezza che assolvono le stesse funzioni dell’RLST previsto dall’art. 48.
Domande frequenti
Un’impresa artigiana con 5 dipendenti che non ha eletto un RLS aziendale deve fare qualcosa?
Sì. Deve versare il contributo al Fondo ex art. 52 SIC (calcolato in base al numero di lavoratori) che finanzia l’attività dell’RLST territoriale. L’RLST esercita per questa impresa le funzioni che avrebbe l’RLS aziendale, compreso il diritto di accedere ai luoghi di lavoro e di essere consultato.
L’RLST può entrare in azienda senza preavviso?
No. L’art. 48 prevede che l’accesso avvenga nel rispetto delle norme aziendali, previa comunicazione al datore di lavoro. L’RLST non è un organo di vigilanza (come l’INL o l’ASL) e non ha poteri di accesso coattivo: deve concordare con il datore di lavoro le modalità della visita.
L’impresa edile che aderisce al sistema paritetico del settore è esonerata dal versare al Fondo ex art. 52?
Sì, se la contrattazione collettiva del settore edile prevede la deroga per le imprese aderenti ai sistemi di rappresentanza o pariteticità equivalenti. In questo caso, l’impresa non versa al Fondo INAIL ma contribuisce al sistema paritetico di settore.
Quante aziende può seguire contemporaneamente un RLST?
Non esiste un limite numerico fissato dalla legge. Il numero dipende dalle specificità del comparto, dalla dimensione media delle aziende del territorio e dagli accordi collettivi di settore. Nella pratica, il territorio di competenza e il numero di aziende seguite da ciascun RLST sono definiti negli accordi interconfederali che istituiscono il sistema.