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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 50 elenca le attribuzioni dell’RLS: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulle scelte organizzative, ricezione di informazioni e documentazione aziendale sui rischi, partecipazione alla riunione periodica.
  • L’RLS riceve una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall’art. 37 SIC, a carico del datore di lavoro.
  • Promuove l’elaborazione delle misure di prevenzione e può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure adottate.
  • L’RLS non è responsabile per non aver segnalato rischi di propria competenza ai sensi della norma.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 50 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In vigore dal 15/05/2008

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai ((miscele pericolose)) , alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma

3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Le attribuzioni dell’RLS: un catalogo ampio di diritti di partecipazione

L’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 definisce in modo analitico le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, costruendo un catalogo ampio di diritti di informazione, consultazione e partecipazione. L’elenco è il più lungo e dettagliato tra quelli riservati a qualsiasi figura del sistema prevenzionale, a testimonianza del rilievo che il legislatore attribuisce alla partecipazione dei lavoratori nella governance della sicurezza aziendale. Le attribuzioni dell’art. 50 si applicano all’RLS aziendale, all’RLST e all’RLS di sito produttivo, ciascuno per le rispettive competenze.

Accesso, informazione e documentazione

La prima categoria di attribuzioni riguarda l’accesso alle informazioni. L’RLS: (a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; (b) è consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione della prevenzione; (c) è consultato sulla designazione di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente; (d) è consultato sull’organizzazione della formazione ex art. 37 SIC; (e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi, sulle sostanze e miscele pericolose, sulle macchine, sugli impianti, sull’organizzazione del lavoro, sugli infortuni e sulle malattie professionali; (f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (es. verbali ispettivi delle ASL). Questi diritti di informazione fanno dell’RLS il soggetto meglio informato sulla situazione di sicurezza dell’azienda dopo il datore di lavoro e il RSPP.

Formazione adeguata: un diritto dell’RLS

La lett. g) prevede che l’RLS riceva «una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37». La formazione dell’RLS deve essere adeguata alle specificità del contesto produttivo e ai rischi presenti nell’azienda. I costi della formazione sono a carico del datore di lavoro. Gli accordi Stato-Regioni definiscono la durata minima della formazione iniziale (32 ore) e dell’aggiornamento periodico (4 ore annue per aziende fino a 50 lavoratori, 8 ore per le aziende più grandi). La formazione adeguata è un prerequisito per l’esercizio efficace delle funzioni di RLS: un rappresentante non formato non è in grado di valutare criticamente il DVR né di dialogare alla pari con il RSPP sulle misure preventive.

Promozione, proposte e ricorso alle autorità

L’RLS non è solo un soggetto passivo che riceve informazioni: ha attribuzioni attive. Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione (lett. h); formula osservazioni in occasione di ispezioni delle autorità (lett. i); partecipa alla riunione periodica (lett. l); fa proposte in merito alle attività di prevenzione (lett. m); avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati (lett. n). La più significativa delle attribuzioni attive è la lett. o): l’RLS può fare ricorso alle autorità competenti (ASL, INL) qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. Questo diritto di segnalazione alle autorità, senza dover passare per il datore di lavoro, è una tutela fondamentale dell’indipendenza dell’RLS.

La clausola di non responsabilità

Il comma 2 dell’art. 50 contiene una disposizione rilevante: «l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione». Questa incompatibilità risponde a una logica di separazione dei ruoli: il RSPP è il braccio tecnico del datore di lavoro nella gestione della sicurezza; l’RLS è il rappresentante dei lavoratori nel controllo di quella gestione. L’incompatibilità garantisce l’indipendenza dell’RLS. Il comma 3 precisa inoltre che l’RLS «ha facoltà di consultare il rappresentante per la sicurezza nei cantieri di cui all’art. 49», collegamento esplicito con la dimensione di sito produttivo.

Domande frequenti

L’RLS può entrare in qualsiasi area dell’azienda, anche quelle con accesso limitato per ragioni di sicurezza?

L’art. 50 attribuisce all’RLS il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Per le aree ad accesso limitato per ragioni di sicurezza, l’accesso deve avvenire nel rispetto delle procedure di sicurezza applicabili (es. DPI obbligatori, autorizzazione per aree ATEX). Il datore di lavoro non può impedire l’accesso, ma può regolamentarne le modalità.

Il datore di lavoro deve consultare l’RLS prima di acquistare nuove macchine?

Non c'è un obbligo esplicito per ogni singolo acquisto, ma l’art. 50, lett. b), prevede la consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sull’individuazione delle misure di prevenzione. Se l’introduzione di nuove macchine modifica significativamente il profilo di rischio, la consultazione dell’RLS è necessaria nell’ambito del processo di rielaborazione del DVR.

L’RLS può denunciare direttamente all’ASL una situazione di pericolo in azienda?

Sì. La lett. o) dell’art. 50 attribuisce all’RLS la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti (ASL, INL) se ritiene che le misure di sicurezza adottate non siano idonee. Questa denuncia può avvenire senza passare per il datore di lavoro e non può comportare ritorsioni a carico dell’RLS.

L’RLS può essere anche RSPP nella stessa azienda?

No. Il comma 2 dell’art. 50 prevede l’incompatibilità tra le funzioni di RLS e quelle di RSPP o ASPP. L’incompatibilità garantisce l’indipendenza dell’RLS come rappresentante dei lavoratori nel controllo della gestione della sicurezza da parte del datore di lavoro.

Quante ore di formazione spettano all’RLS?

La formazione iniziale è di 32 ore, a carico del datore di lavoro. L’aggiornamento periodico è di 4 ore annue nelle aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue nelle aziende con più di 50 lavoratori, secondo gli Accordi Stato-Regioni di riferimento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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