- L'art. 52 istituisce presso l'INAIL il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e alla pariteticità, finanziato dalle aziende che non hanno un RLS aziendale.
- Il Fondo sostiene le attività degli RLST (almeno il 50% delle risorse), finanzia la formazione dei datori di lavoro delle PMI, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi, e supporta gli organismi paritetici.
- Il contributo è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore dell'azienda, calcolate sulla base della retribuzione media INAIL del settore.
- La gestione del Fondo è affidata a un Comitato di gestione tripartito (governo, datori, lavoratori) presso l'INAIL.
Art. 52 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
In vigore dal 15/05/2008
1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il: a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile , dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 ; d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 .
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ((entro il 30 giugno 2022)) , sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso
- Articolo 52 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore
- Articolo 52 Codice della Strada: Ciclomotori
- Articolo 52 Codice di Procedura Civile: Ricusazione del giudice
- Articolo 52 Codice di Procedura Penale: Astensione
Il Fondo di sostegno: una risposta strutturale al problema delle PMI
L'art. 52 del D.Lgs. 81/2008 istituisce un meccanismo di solidarietà inter-aziendale per garantire che anche le piccole imprese — che non dispongono delle risorse per eleggere e supportare un RLS aziendale — possano beneficiare di una rappresentanza effettiva in materia di sicurezza e di attività formative finanziate. Il Fondo di sostegno, gestito dall'INAIL, rappresenta la risposta strutturale a una delle criticità fondamentali del sistema prevenzionale italiano: la debolezza della sicurezza nelle micro e piccole imprese, che concentrano la grande maggioranza degli infortuni gravi e mortali.
Chi contribuisce e come viene calcolato il contributo
Il contributo è versato dalle aziende che non hanno eletto o designato un RLS aziendale — in pratica, la grande maggioranza delle piccole imprese. La norma fissa il contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera INAIL per il settore industria (e convenzionale per il settore agricoltura), con giornata lavorativa convenzionale di 8 ore. Il computo dei lavoratori avviene secondo l'art. 4 SIC. La scelta di parametrare il contributo al numero di lavoratori — anziché a un importo fisso — garantisce una certa proporzionalità: un'azienda con 10 lavoratori paga il doppio di una con 5.
Le finalità del Fondo: RLST, formazione e pariteticità
Le risorse del Fondo sono destinate a tre finalità. La prima — cui deve essere destinata almeno il 50% delle risorse — è il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali): remunerazione, formazione, strumenti per lo svolgimento delle funzioni. Questa priorità riflette la centralità della rappresentanza dei lavoratori nel sistema di sicurezza delle piccole imprese. La seconda finalità è il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle PMI, dei piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c., dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi. La terza è il sostegno delle attività degli organismi paritetici.
La gestione del Fondo: il Comitato tripartito
La gestione del Fondo è affidata a un Comitato di gestione con composizione tripartita: rappresentanti del Governo, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Questa struttura di governance riflette il principio di pariteticità che caratterizza l'intero sistema delle relazioni industriali in materia di sicurezza. Le modalità operative, i criteri di ripartizione delle risorse e le procedure di accesso al Fondo sono definiti con decreto ministeriale.
Le lettere soppresse: una storia normativa
Il comma 2 del testo vigente mostra che le lettere b), c) e d) sono state soppresse dal D.Lgs. 106/2009. Originariamente, queste lettere prevedevano ulteriori fonti di finanziamento del Fondo: quote delle sanzioni comminate dagli organi di vigilanza e altri contributi pubblici. La loro soppressione ha ristretto il finanziamento del Fondo al solo contributo aziendale, rendendo il sistema meno robusto di quanto originariamente previsto.
Domande frequenti
Quanto paga un'azienda con 8 lavoratori che non ha eletto l'RLS al Fondo ex art. 52?
Il contributo è pari a due ore lavorative annue per ciascuno degli 8 lavoratori, calcolate sulla retribuzione media INAIL del settore. L'importo varia quindi in funzione della retribuzione media di riferimento del settore produttivo dell'azienda.
Un'azienda edile che aderisce al sistema paritetico di settore è esonerata dal contributo al Fondo?
Sì, se esistono accordi interconfederali che prevedono sistemi di rappresentanza o pariteticità equivalenti nell'edilizia. In questo caso, l'azienda non versa al Fondo INAIL ma contribuisce al sistema paritetico di settore.
I datori di lavoro delle PMI possono accedere alla formazione finanziata dal Fondo ex art. 52?
Sì. Tra le finalità del Fondo c'è espressamente il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese. Le modalità di accesso sono definite dal Comitato di gestione del Fondo e rese note attraverso il sito dell'INAIL.
Come viene usato il 50% minimo del Fondo destinato agli RLST?
Finanzia le attività degli RLST: remunerazione per il tempo dedicato alle visite nelle aziende, formazione specifica, strumenti per lo svolgimento delle funzioni (es. rimborso spese di trasporto, materiali informativi). Le modalità specifiche di utilizzo sono definite dai regolamenti del Fondo.