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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 54 consente la trasmissione telematica di documenti e comunicazioni agli enti o amministrazioni pubbliche previste dal D.Lgs. 81/2008, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
  • La norma promuove la digitalizzazione dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione in materia di sicurezza sul lavoro.
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Art. 54 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comunicazioni e trasmissione della documentazione

In vigore dal 15/05/2008

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

La comunicazione telematica con la PA: un principio di semplificazione

L'art. 54 del D.Lgs. 81/2008 è una norma di principio, breve ma significativa sul piano della politica del diritto: autorizza e promuove la trasmissione telematica di tutta la documentazione e le comunicazioni che il decreto legislativo impone verso enti o amministrazioni pubbliche. Nel contesto del 2008, in cui molte delle comunicazioni con la pubblica amministrazione avvenivano ancora su carta, questa previsione anticipava la direzione che la digitalizzazione della PA avrebbe seguito negli anni successivi con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le sue successive revisioni.

Ambito applicativo: quali comunicazioni rientrano nell'art. 54

La norma si applica a tutte le comunicazioni e trasmissioni di documentazione «a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo». Rientrano quindi nell'ambito dell'art. 54 le comunicazioni all'INAIL (denunce di infortuni, comunicazioni di sorveglianza sanitaria), le trasmissioni all'INL e alle ASL (nel rispetto dei format previsti), le comunicazioni all'INL per i lavoratori autonomi occasionali ex art. 14 SIC, le trasmissioni dei dati del medico competente alle ASL ex art. 40 SIC. In tutti questi casi, la trasmissione può avvenire per via telematica, nel formato e con le modalità — formati elettronici specifici, portali web, PEC — indicate dalle strutture riceventi.

Il ruolo delle strutture riceventi nella definizione delle modalità

La norma rimette alle strutture riceventi — INAIL, INL, ASL, altre amministrazioni — la definizione del formato e delle modalità tecniche della trasmissione. Questo approccio pragmatico riconosce che le specifiche tecniche devono essere definite da chi gestisce i sistemi informativi destinatari, non dal legislatore. In pratica, significa che le modalità cambiano nel tempo man mano che le amministrazioni aggiornano i propri sistemi: ciò che vale oggi per la denuncia di infortuni via Inail On Line potrebbe essere modificato da una futura revisione del portale. I datori di lavoro e i loro consulenti devono quindi monitorare le istruzioni operative delle singole amministrazioni, non fare riferimento rigido alla norma per i dettagli tecnici.

Evoluzione normativa e digitalizzazione PA

L'art. 54 si inserisce in un quadro normativo più ampio che nel corso degli anni ha progressivamente digitalizzato i rapporti tra PA e imprese: il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede il diritto dei cittadini e delle imprese di comunicare con la PA esclusivamente per via digitale, e la PA ha l'obbligo di dotarsi di strumenti idonei. Per la sicurezza sul lavoro, la digitalizzazione si è concretizzata nei portali INAIL (denuncia infortuni, comunicazione cambio medico competente), nel portale dell'INL (comunicazioni obbligatorie) e nella progressiva digitalizzazione dei rapporti con le ASL. Il medico competente, ad esempio, è obbligato a trasmettere i dati ex art. 40 SIC esclusivamente per via telematica.

Domande frequenti

Un datore di lavoro può ancora inviare documentazione di sicurezza alle ASL o all'INAIL in formato cartaceo?

Dipende dalle specifiche modalità previste dalla struttura ricevente. L'art. 54 consente la trasmissione telematica ma non la impone in modo esclusivo per tutte le comunicazioni. Tuttavia, molte amministrazioni (INAIL in primis) hanno già reso obbligatoria la modalità telematica per specifiche comunicazioni (es. denuncia di infortuni).

La PEC è sufficiente per trasmettere la documentazione di sicurezza alle amministrazioni pubbliche?

La PEC è uno strumento legalmente valido per le comunicazioni telematiche con la PA, ma la struttura ricevente può richiedere formati o canali specifici (es. portali dedicati, formati XML strutturati). È necessario verificare le istruzioni operative della specifica amministrazione destinataria.

Il medico competente deve trasmettere i dati sanitari alle ASL in forma cartacea o telematica?

Esclusivamente per via telematica, come previsto dall'art. 40, comma 1, SIC. L'art. 54 conferma la validità della trasmissione telematica, ma per i dati del medico competente la modalità telematica è obbligatoria per espressa previsione dell'art. 40.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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