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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 51 disciplina gli organismi paritetici: enti a composizione mista datori di lavoro-lavoratori, istituiti a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
  • Svolgono funzioni di supporto alle imprese, formazione, risoluzione di controversie sulla rappresentanza in materia di sicurezza e asseverazione dei modelli di sicurezza ex art. 30 SIC.
  • Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici per garantirne la trasparenza e identificabilità.
  • Gli organismi paritetici promuovono attività formative anche attraverso i fondi interprofessionali e i fondi di settore.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 51 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Organismi paritetici

In vigore dal 15/05/2008

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

3-quater. Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità ((…)) possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell’ articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma

3. 7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2025, N. 159 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2025, N. 198 .

8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell’INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , agli organi di vigilanza territorialmente competenti, ((e all’Ispettorato nazionale del lavoro)) i dati relativi: a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8; c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis; d) alle aziende ((per le quali sono stati effettuati)) la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.

8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

Gli organismi paritetici: un’istituzione della concertazione

Gli organismi paritetici (OP) sono enti a composizione mista, rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, istituiti a livello territoriale o di settore con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza e supportare le imprese nell’adempimento degli obblighi normativi. Sono una delle espressioni più concrete del modello partecipativo che caratterizza il D.Lgs. 81/2008: la sicurezza non è solo una questione tra Stato e imprese, ma coinvolge le parti sociali come soggetti attivi nella costruzione di un sistema prevenzionale efficace. La loro presenza è radicata soprattutto in alcuni settori storicamente forti nella contrattazione collettiva: edilizia, artigianato, commercio.

Le funzioni degli organismi paritetici

Il comma 2 attribuisce agli OP la funzione di «prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti». In pratica, prima di adire gli organi giurisdizionali o l’autorità ispettiva, le parti possono rivolgersi all’OP per risolvere le controversie sulla corretta applicazione dei diritti dell’RLS, sulle modalità di svolgimento della formazione o sull’accesso alla documentazione aziendale. Il comma 3 prevede che gli OP «possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza». Si tratta di una funzione consulenziale che, specie per le PMI, può supplire alla carenza di risorse interne per la gestione della sicurezza.

L’asseverazione dei modelli di sicurezza: un’attestazione di qualità

Il comma 3-bis introduce una delle funzioni più innovative degli OP: l’asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 SIC. L’asseverazione, rilasciata su richiesta delle imprese dopo specifica verifica, è una dichiarazione formale dell’OP che attesta la conformità del MOG ai requisiti dell’art. 30. Gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività: le imprese con MOG asseverato possono essere oggetto di ispezioni con minore frequenza. L’asseverazione non equivale alla certificazione ISO 45001 (che è effettuata da enti terzi accreditati), ma è un riconoscimento istituzionale che le parti sociali attribuiscono alle imprese virtuose. Per rilasciare l’asseverazione, gli OP devono istituire specifiche commissioni con adeguate competenze tecniche.

Formazione e fondi interprofessionali

Il comma 3-bis prevede che gli OP svolgano o promuovano attività di formazione, anche attraverso i fondi interprofessionali ex art. 118 L. 388/2000 e i fondi di settore ex art. 12 D.Lgs. 276/2003. Questa disposizione è molto rilevante per le PMI: accedere ai fondi interprofessionali per finanziare la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, può ridurre significativamente i costi di compliance. Gli OP fungono da intermediari qualificati tra le imprese e i fondi interprofessionali, facilitando l’accesso a risorse che molte piccole aziende altrimenti non riuscirebbero a utilizzare.

Il repertorio degli organismi paritetici

Il comma 1-bis prevede che il Ministero del lavoro istituisca un repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali. Il repertorio è funzionale alla trasparenza e alla identificabilità degli OP: garantisce che i soggetti che si presentano come organismi paritetici rispondano a requisiti minimi di rappresentatività e serietà, evitando la proliferazione di enti che usano la denominazione senza i presupposti sostanziali.

Domande frequenti

Un organismo paritetico può obbligare un’azienda ad adottare determinate misure di sicurezza?

No. Gli organismi paritetici hanno funzioni di supporto, consulenza e promozione, non di vigilanza né di potere coercitivo. Possono formulare raccomandazioni, supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche, ma non possono imporre misure né irrogare sanzioni.

L’asseverazione del MOG da parte di un organismo paritetico equivale alla certificazione ISO 45001?

No, sono due strumenti distinti. L’asseverazione è rilasciata dall’OP, un organismo delle parti sociali, a seguito di verifica della conformità del MOG all’art. 30 SIC. La certificazione ISO 45001 è rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo standard internazionali. Entrambe danno evidenza della qualità del sistema di sicurezza, ma con percorsi e valenza diversi.

Come può un’impresa accedere alla formazione finanziata tramite gli organismi paritetici?

Le imprese associate alle organizzazioni di categoria che partecipano agli OP possono richiedere supporto per l’accesso ai piani formativi finanziati dai fondi interprofessionali attraverso il proprio OP di riferimento. È consigliabile contattare direttamente l’OP del settore di appartenenza per conoscere le opportunità disponibili.

L’organismo paritetico può essere il primo interlocutore in caso di controversia sull’elezione dell’RLS?

Sì. Gli OP sono la «prima istanza di riferimento» per le controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza in materia di sicurezza, incluse quelle relative all’elezione e all’esercizio delle funzioni dell’RLS. Possono svolgere una funzione di mediazione prima del ricorso alle vie legali o all’autorità ispettiva.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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