In sintesi
- L’art. 57 disciplina le sanzioni penali per i progettisti (comma 1), per i fabbricanti e i fornitori (comma 2) e per gli installatori (comma 3) che violano i rispettivi obblighi degli artt. 22, 23 e 24 SIC.
- Le sanzioni sono graduate per gravità: i fabbricanti e fornitori sono puniti più severamente (arresto 3-6 mesi o ammenda 10.000-40.000 euro), seguiti dai progettisti (arresto fino a 6 mesi o ammenda 1.500-6.000 euro) e dagli installatori (arresto fino a 3 mesi o ammenda 1.200-5.200 euro).
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Art. 57 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)
In vigore dal 15/05/2008
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1. I proggettisti che violano il rispetto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell'assente
- Articolo 57 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 57 Codice del Consumo: Fornitura non richiesta
- Articolo 57 Codice della Strada: Macchine agricole
- Articolo 57 Codice di Procedura Civile: Attività del cancelliere
- Articolo 57 Codice di Procedura Penale: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le sanzioni per la filiera della sicurezza: una responsabilità distribuita
L’art. 57 del D.Lgs. 81/2008 completa il sistema sanzionatorio relativo alla filiera della progettazione, produzione e installazione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature, punendo le violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori) e 24 (installatori) SIC. La graduazione delle sanzioni riflette la diversa gravità delle violazioni potenziali: un fabbricante che immette sul mercato attrezzature non conformi può esporre un numero elevato di lavoratori in molte aziende diverse; un progettista che viola i principi di prevenzione nella progettazione di un impianto espone i lavoratori di quella specifica installazione; un installatore che monta male una singola macchina crea un rischio localizzato.
Sanzioni per i progettisti
Il comma 1, che si applica ai progettisti che violano l’art. 22 SIC, prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. La sanzione è significativa, sia per la pena detentiva sia per quella pecuniaria, e riflette la responsabilità del progettista nel determinare il livello strutturale di sicurezza dei luoghi di lavoro. Un progetto carente sotto il profilo prevenzionale non è un errore tecnico trascurabile: può causare danni a molti lavoratori nel corso della vita utile dell’impianto progettato.
Sanzioni per i fabbricanti e i fornitori: la risposta più severa
Le sanzioni più severe riguardano i fabbricanti e fornitori che violano l’art. 23: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro. La gravità della sanzione è giustificata dalla potenziale diffusione del rischio: un macchinario non conforme venduto a cento imprese diverse espone centinaia di lavoratori a un pericolo sistematico. La norma si affianca alla disciplina comunitaria sulla libera circolazione dei prodotti sicuri (direttive macchine, DPI, bassa tensione, ecc.) e alle relative sanzioni previste dai decreti di recepimento. In caso di infortuni causati da un macchinario difettoso, il fabbricante può rispondere sia per le violazioni dell’art. 23 sia per responsabilità da prodotto ai sensi del D.P.R. 224/1988 (ora artt. 114-127 Codice del Consumo).
Sanzioni per gli installatori
Gli installatori che violano l’art. 24 SIC sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La sanzione si colloca su un livello intermedio: il rischio generato da un’installazione non conforme è circoscritto al sito di installazione, ma può essere grave. In caso di infortuni causati da un’installazione errata, le responsabilità penali dell’installatore si sommano a quelle del datore di lavoro che non ha verificato la conformità dell’installazione prima dell’avvio della produzione.
Procedure di estinzione e rapporto con la vigilanza
Come per le altre contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008, le sanzioni dell’art. 57 possono essere estinte attraverso la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994, che consente di evitare il giudizio penale a fronte della regolarizzazione della violazione e del pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. Questa procedura è utilizzabile per le violazioni formali rilevate dagli organi di vigilanza; diverso è il caso in cui la violazione abbia già causato un infortunio, nel qual caso possono configurarsi reati più gravi (lesioni colpose o omicidio colposo) che non si estinguono con la prescrizione contravvenzionale.
Domande frequenti
Un’azienda che vende macchine senza marcatura CE rischia l’arresto?
Sì. L’art. 57, comma 2, prevede per i fabbricanti e fornitori che violano l’art. 23 SIC l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro. La vendita di macchine prive di marcatura CE obbligatoria è sia una violazione del D.Lgs. 81/2008 sia delle specifiche direttive europee di prodotto applicabili.
Un progettista che progetta ambienti di lavoro non conformi alle norme ergonomiche può essere sanzionato ex art. 57?
Sì. L’art. 22 impone ai progettisti il rispetto dei principi generali di prevenzione, inclusi quelli ergonomici. La violazione è sanzionata dall’art. 57, comma 1, con arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. La prova della violazione richiede la dimostrazione che le scelte progettuali non erano conformi alle norme di sicurezza vigenti.
L’installatore che monta male un ponteggio in cantiere risponde ex art. 57?
Sì. La violazione dell’art. 24 SIC (obblighi degli installatori) è sanzionata dall’art. 57, comma 3, con arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro. In caso di infortuni causati dal ponteggio mal installato, si aggiungono potenziali responsabilità per lesioni colpose o omicidio colposo.