In sintesi
- L’art. 59 disciplina le sanzioni penali a carico dei lavoratori che violano i propri obblighi di sicurezza previsti dall’art. 20 e dall’art. 43, comma 3, SIC.
- La violazione degli obblighi principali (uso dei DPI, utilizzo corretto delle attrezzature, segnalazione dei pericoli, ecc.) è punita con l’arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro.
- La violazione dell’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria (art. 20, comma 3) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
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Art. 59 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i lavoratori)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20, comma
3. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza
- Articolo 59 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 59 Codice del Consumo: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
- Articolo 59 Codice della Strada: Veicoli con caratteristiche atipiche
- Articolo 59 Codice di Procedura Civile: Attività dell’ufficiale giudiziario
- Articolo 59 Codice di Procedura Penale: Subordinazione della polizia giudiziaria
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le sanzioni dei lavoratori: un corollario necessario del sistema partecipativo
L’art. 59 del D.Lgs. 81/2008 è una delle norme meno note del decreto ma non per questo meno rilevante: sancisce la responsabilità personale dei lavoratori per la violazione degli obblighi di sicurezza che il decreto pone a loro carico. Il D.Lgs. 81/2008 è strutturato su un modello partecipativo in cui datori di lavoro, dirigenti, preposti, progettisti, fabbricanti e lavoratori hanno tutti obblighi specifici. L’esistenza di sanzioni a carico dei lavoratori è il corollario necessario di questo sistema: se solo il datore di lavoro potesse essere sanzionato, la responsabilità della sicurezza resterebbe unilateralmente a suo carico, senza che il lavoratore abbia incentivi a rispettare le regole di prevenzione.
Le violazioni sanzionate: le principali
La lettera a) del comma 1 sanziona con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro la violazione dell’art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i). Queste lettere dell’art. 20 comprendono gli obblighi principali dei lavoratori: osservare le misure di sicurezza impartite dal datore di lavoro; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i DPI e gli altri dispositivi di sicurezza; non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza; non compiere azioni pericolose; segnalare le condizioni di pericolo; non fumare in luoghi in cui è vietato; sottoporsi alle misure di sicurezza previste dal datore di lavoro (in relazione allo specifico profilo di rischio). Viene altresì sanzionata la violazione dell’art. 43, comma 3, primo periodo, relativo al rifiuto ingiustificato di essere designato addetto alle misure di emergenza.
Sanzione amministrativa per la mancata sorveglianza sanitaria
La lettera b) del comma 1 sanziona con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro la violazione dell’art. 20, comma 3: l’obbligo del lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto. La sorveglianza sanitaria non è solo un diritto del lavoratore ma anche un suo obbligo, sia per tutelare la propria salute sia perché la valutazione di idoneità alla mansione è funzionale alla sicurezza collettiva del luogo di lavoro. Il lavoratore che rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle visite mediche del medico competente viola la norma e può essere sanzionato in via amministrativa.
Il principio di colpevolezza e la prassi applicativa
Nella pratica, le sanzioni ai lavoratori ex art. 59 sono applicate con frequenza nettamente inferiore rispetto a quelle previste per datori di lavoro, dirigenti e preposti. L’orientamento prevalente, in sede ispettiva e giudiziaria, è che la responsabilità principale per la sicurezza spetti comunque al datore di lavoro che ha il potere di organizzare e dirigere il lavoro. La sanzionabilità del lavoratore non esime il datore di lavoro dai propri obblighi: anche se un infortunio è stato causato da comportamento imprudente del lavoratore, il datore di lavoro resta responsabile se non ha adottato tutte le misure possibili per prevenire quel comportamento.
Domande frequenti
Un lavoratore che non indossa il casco di protezione in cantiere rischia sanzioni penali?
Sì. La mancata utilizzazione dei DPI è una violazione dell’art. 20, comma 2, lett. d), sanzionata dall’art. 59, comma 1, lett. a) con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro. In pratica, le sanzioni ai lavoratori per violazione dei propri obblighi di sicurezza sono applicate soprattutto in caso di infortuni o in seguito a accessi ispettivi.
Un lavoratore può essere sanzionato se rifiuta di sottoporsi alla visita del medico competente?
Sì. L’art. 59, comma 1, lett. b) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’art. 20, comma 3, che include l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa. Il rifiuto reiterato può essere sanzionato più volte.
Se un infortunio è causato dalla disattenzione del lavoratore, il datore di lavoro è comunque responsabile?
In linea di principio sì, se non ha adottato tutte le misure organizzative e tecniche per prevenire il comportamento imprudente. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, solo il comportamento del lavoratore che sia abnorme, imprevedibile e del tutto estraneo al processo produttivo può interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento.
Un lavoratore che danneggia volontariamente un dispositivo di sicurezza rischia solo sanzioni amministrative o anche penali?
La rimozione o la modifica non autorizzata dei dispositivi di sicurezza (art. 20, comma 2, lett. c) è sanzionata penalmente ex art. 59 con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro. Se il danneggiamento è intenzionale, possono configurarsi anche altri reati (es. danneggiamento ex art. 635 c.p.).