- L’art. 61 disciplina l’esercizio dei diritti della persona offesa nei procedimenti penali per omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
- Il pubblico ministero deve dare immediata notizia dell’azione penale all’INAIL (e originariamente all’IPSEMA), ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
- Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni possono esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa ex artt. 91-92 c.p.p., con il consenso della vittima o dei familiari.
Art. 61 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Esercizio dei diritti della persona offesa
In vigore dal 15/05/2008
1. In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ed all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale , con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Note all’art. 61: – Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale , è il seguente: «Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). –
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.». «Art. 92 (Consenso della persona offesa). –
1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. Einefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma
2. 4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.».
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta
- Articolo 61 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio
- Articolo 61 Codice della Strada: Sagoma limite
- Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico
- Articolo 61 Codice di Procedura Penale: Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
Il procedimento penale per infortuni: gli attori processuali
L’art. 61 del D.Lgs. 81/2008 si occupa di un profilo processual-penalistico fondamentale: chi può intervenire nel procedimento penale avviato per omicidio colposo o lesioni colpose commesse con violazione delle norme di sicurezza, e con quali diritti. La norma allarga il novero dei soggetti che possono partecipare attivamente al processo, dando forza alle istanze di giustizia delle vittime e delle loro famiglie, e garantisce all’INAIL la possibilità di intervenire per esercitare il diritto di regresso sulle somme erogate come indennizzo per l’infortunio.
La comunicazione all’INAIL e il diritto di regresso
Il comma 1 impone al pubblico ministero di dare «immediata notizia» all’INAIL dell’azione penale avviata per i delitti di omicidio colposo o lesioni colpose in violazione delle norme di sicurezza. Questa comunicazione serve a consentire all’INAIL di valutare l’opportunità di costituirsi parte civile nel procedimento e di esercitare l’azione di regresso. L’azione di regresso è lo strumento attraverso cui l’INAIL recupera le somme pagate a titolo di indennizzo per l’infortunio nei confronti del responsabile dell’infortunio: se il datore di lavoro è condannato per omicidio colposo o lesioni gravi, l’INAIL può agire contro di lui per recuperare quanto corrisposto al lavoratore o ai suoi familiari. Questa possibilità esiste tuttavia solo in caso di condanna penale: non è sufficiente la mera accertata responsabilità civile.
I diritti delle organizzazioni sindacali e dei familiari delle vittime
Il comma 2 attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare «i diritti e le facoltà della persona offesa» di cui agli artt. 91 e 92 c.p.p. L’art. 91 c.p.p. consente a tali enti, riconosciuti per legge come portatori di interessi lesi dal reato, di esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti della persona offesa: depositare memorie, indicare elementi di prova, presentare istanze e impugnare determinati provvedimenti. L’art. 92 subordina l’esercizio di questi diritti al consenso della persona offesa (o dei familiari, in caso di omicidio), che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo meccanismo tutela la privacy e l’autonomia della vittima, evitando che organizzazioni esterne possano intervenire nel processo senza il suo consenso.
Profili pratici: le vittime di infortuni e la tutela processuale
Per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul lavoro, l’art. 61 offre la possibilità di avvalersi del supporto organizzativo e legale delle associazioni dei familiari delle vittime nelle fasi processuali, senza dover sostenere da soli il peso del procedimento penale. Le organizzazioni sindacali, che dispongono di strutture legali e della conoscenza specifica del diritto del lavoro e della sicurezza, possono affiancare la persona offesa nell’esercizio dei diritti processuali, garantendo un presidio qualificato della posizione della vittima nel procedimento penale. Per i datori di lavoro, la possibilità di costituzione di parte civile dell’INAIL e l’intervento delle organizzazioni sindacali nel processo penale aumentano significativamente la rilevanza delle conseguenze di un infortunio mortale o grave.
Domande frequenti
L’INAIL può sempre costituirsi parte civile in un processo per infortuni sul lavoro?
L’INAIL ha la facoltà (non l’obbligo) di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni colpose in violazione delle norme di sicurezza, al fine di esercitare l’azione di regresso. Il PM deve dargli notizia immediata dell’avvio dell’azione penale per consentirgli di valutare questa opportunità.
Un sindacato può intervenire nel procedimento penale per l’infortunio di un proprio iscritto senza il consenso del lavoratore?
No. L’art. 61, comma 2, richiama l’art. 92 c.p.p., che subordina l’esercizio dei diritti della persona offesa da parte delle organizzazioni sindacali al consenso della vittima (o dei familiari). Il consenso deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’azione di regresso INAIL contro il datore di lavoro può essere esercitata senza una condanna penale?
In linea generale, l’azione di regresso INAIL presuppone la condanna penale del responsabile dell’infortunio. Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato posizioni articolate sulla possibilità di regresso anche in assenza di condanna penale, in particolare in caso di prescrizione del reato o di definizione del procedimento con altri riti alternativi.
I familiari di un lavoratore deceduto in un infortunio possono avvalersi di un’associazione delle vittime per il processo penale?
Sì. Le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro possono esercitare i diritti della persona offesa ex artt. 91-92 c.p.p. con il consenso dei familiari della vittima. Possono depositare memorie, indicare prove e impugnare determinati provvedimenti in ogni stato e grado del procedimento.