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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti strutturali, impiantistici e igienico-sanitari dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
  • È obbligatorio tenere conto delle esigenze dei lavoratori disabili, con adeguamento di porte, vie di circolazione, ascensori, scale, docce e gabinetti.
  • L’obbligo di accessibilità per disabili non si applica ai luoghi già in uso prima del 1° gennaio 1993, ma restano comunque dovute misure minime di mobilità e accesso ai servizi igienici.
  • In presenza di vincoli urbanistici o architettonici, il datore di lavoro può adottare misure alternative equivalenti, previa consultazione dell’RLS e autorizzazione dell’organo di vigilanza.
  • Le misure alternative devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dall’allegato IV.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti di salute e di sicurezza

In vigore dal 15/05/2008

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. ((

3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili. ))

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 )) .

I requisiti dell’allegato IV: contenuto e struttura
L’art. 63 costituisce il cardine normativo attorno al quale ruota la disciplina dei requisiti fisici dei luoghi di lavoro. Il richiamo all’allegato IV, articolato in sei sezioni (vie e uscite di emergenza, aperture nei solai, scale e marciapiedi mobili, locali a rischio specifico, servizi igienico-assistenziali, locali di riposo e refezione), è il meccanismo che trasforma i requisiti tecnici da mere raccomandazioni a obblighi giuridicamente vincolanti la cui violazione è sanzionata penalmente o amministrativamente dall’art. 68 SIC. La conformità all’allegato IV riguarda l’intero ciclo di vita del luogo di lavoro: dalla progettazione iniziale alla manutenzione ordinaria e straordinaria, passando per le eventuali ristrutturazioni. Il datore di lavoro non può quindi limitarsi a verificare la conformità al momento dell’insediamento, ma deve garantire la permanenza nel tempo dei requisiti, come conferma anche l’art. 64 SIC che impone la manutenzione periodica.
Accessibilità per lavoratori disabili
I commi 2 e 3 introducono un obbligo trasversale di progettazione inclusiva: i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili. La disposizione, introdotta in attuazione della Direttiva 89/654/CEE, richiede un approccio preventivo e non meramente adattivo: già in fase di progettazione o ristrutturazione il datore di lavoro deve considerare le esigenze di accessibilità. Il comma 3 individua le componenti minime oggetto dell’adeguamento: porte (larghezza idonea al transito in carrozzina), vie di circolazione (larghezza e pavimentazione adeguate), ascensori e pulsantiere (posizione e segnaletica accessibile), scale e relativi accessi, docce, gabinetti e posti di lavoro. L’elenco non è tassativo: il principio guida è la rimozione di ogni barriera architettonica che impedisca o limiti la partecipazione del lavoratore disabile alla vita aziendale.
Regime transitorio per luoghi preesistenti
Il comma 4 prevede una deroga temporale rilevante: i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non sono soggetti all’obbligo di adeguamento per i disabili. La deroga riconosce le difficoltà tecnico-economiche dell’adeguamento di edifici storici o costruiti secondo standard differenti. Tuttavia, anche per tali luoghi «devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale»: si tratta di un obbligo minimo di livello irriducibile, che impone almeno la garanzia di accesso ai servizi igienici e la possibilità di spostamento interno, anche attraverso soluzioni alternative (rampe rimovibili, ascensori portatili, ecc.). Alfa S.r.l., che opera in un capannone costruito nel 1988, potrà non adeguare strutturalmente l’edificio per i disabili, ma sarà comunque tenuta a garantire al lavoratore Tizio, sopravvenuta disabilità agli arti inferiori, l’accesso ai bagni e la mobilità all’interno del reparto attraverso soluzioni pratiche documentabili nel DVR.
Misure alternative in caso di vincoli urbanistici
Il comma 5 introduce una procedura speciale per i casi in cui i vincoli urbanistici o architettonici (es. immobili vincolati dalla Soprintendenza, centri storici, edifici tutelati) rendano impossibile o eccessivamente oneroso l’adeguamento ai requisiti dell’allegato IV. In tali casi il datore di lavoro può adottare misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, ma solo dopo aver: (a) consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); (b) ottenuto l’autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ITL). Il procedimento richiede quindi un approccio partecipato e un vaglio preventivo dell’autorità di controllo, a tutela dei lavoratori che potrebbero essere esposti a rischi non standard. La valutazione dell'«equivalenza» della misura alternativa è affidata all’organo di vigilanza, che verificherà caso per caso la sufficienza della soluzione proposta.

Domande frequenti

Un datore di lavoro che assume il primo dipendente disabile deve adeguare subito l’intero stabilimento?

Non necessariamente in modo integrale: l’obbligo è di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto dei lavoratori disabili. Se il luogo è anteriore al 1993, bastano misure minime di mobilità e accesso ai servizi igienici. Per luoghi nuovi o ristrutturati dopo il 1993, l’adeguamento deve riguardare almeno gli elementi elencati nel comma 3 (porte, vie di circolazione, ascensori, scale, bagni).

Cosa si intende per «misure alternative» ex art. 63 comma 5?

Sono soluzioni tecniche o organizzative diverse da quelle prescritte dall’allegato IV, ma capaci di assicurare lo stesso livello di protezione. Esempi: sistemi di rilevazione incendio alternativi alle vie di esodo standard in edifici storici, illuminazione di sicurezza con tecnologie diverse. Devono essere preventivamente autorizzate dall’organo di vigilanza.

L’RSPP deve aggiornare il DVR quando cambia la configurazione fisica dei luoghi di lavoro?

Sì. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008, il DVR va rielaborato in occasione di modifiche significative al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro. Una ristrutturazione dei locali o la creazione di nuovi spazi di lavoro costituisce sempre un’occasione per verificare la conformità ai requisiti dell’allegato IV e aggiornare di conseguenza la valutazione.

Chi è l’organo di vigilanza competente a rilasciare l’autorizzazione per le misure alternative?

L’organo di vigilanza competente per territorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro è, a seconda del settore produttivo, l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) tramite il Dipartimento di Prevenzione, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Per le attività estrattive e le costruzioni possono essere coinvolti altri enti.

Le sanzioni per violazione dell’art. 63 sono penali o amministrative?

Entrambe, a seconda della specifica violazione. L’art. 68 SIC prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dei requisiti dell’allegato IV. La violazione di più requisiti appartenenti alla stessa categoria omogenea è considerata un’unica violazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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