← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei: si tratta di un divieto generale a tutela della salute dei lavoratori.
  • In deroga, l’uso è consentito se le lavorazioni non producono agenti nocivi e sono rispettati i requisiti dell’allegato IV in materia di aerazione, illuminazione e microclima.
  • Il datore di lavoro deve comunicare all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) tramite PEC l’utilizzo dei locali in deroga, allegando la documentazione prescritta da apposita circolare INL.
  • I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’ufficio territoriale.
  • Violazioni del divieto o dell’utilizzo non autorizzato sono sanzionate penalmente dall’art. 68 SIC.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Locali sotterranei o semisotterranei

In vigore dal 15/05/2008

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. ((

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma

2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo))

Il divieto generale e la sua ratio
L’art. 65 D.Lgs. 81/2008 pone un divieto di principio che affonda le radici nella tradizione normativa italiana in materia di igiene del lavoro: i locali chiusi sotterranei o semisotterranei non possono essere destinati al lavoro. La ratio del divieto è intuitiva: questi ambienti presentano strutturalmente problemi di aerazione naturale insufficiente, illuminazione ridotta o assente, umidità elevata e microclima sfavorevole, che si traducono in rischi aumentati per la salute respiratoria, visiva e muscolo-scheletrica dei lavoratori. La qualificazione di «sotterraneo» riguarda i locali il cui pavimento è al di sotto del piano di campagna esterno, mentre «semisotterranei» sono quelli parzialmente interrati, generalmente con finestre in parte sopra il piano esterno. La distinzione rileva anche ai fini dell’applicazione dei requisiti specifici dell’allegato IV, che pongono limiti più stringenti per i locali con minore esposizione naturale alla luce e all’aria.
Le condizioni per la deroga
Il comma 2 prevede una deroga strutturata: l’uso è consentito a condizione che le lavorazioni «non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi» (requisito negativo) e che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV, con particolare riferimento ad aerazione, illuminazione e microclima (requisiti positivi). Quanto al requisito negativo, gli «agenti nocivi» comprendono polveri, fumi, vapori, agenti chimici, biologici e fisici (rumore, vibrazioni). Lavorazioni come la verniciatura con solventi, la lavorazione di metalli con emissione di fumi o la lavorazione di materiali polverosi non possono essere svolte in locali interrati nemmeno in regime derogatorio. Quanto ai requisiti positivi, l’aerazione artificiale deve compensare l’assenza di ventilazione naturale adeguata, l’illuminazione artificiale deve soddisfare i lux minimi previsti dall’allegato IV in relazione al tipo di lavorazione, e il microclima (temperatura, umidità relativa) deve rientrare nei parametri ergonomici.
La procedura di comunicazione all’INL
Il comma 3 disciplina un procedimento di notifica preventiva che costituisce il presupposto di legittimità dell’utilizzo in deroga. Il datore di lavoro deve inviare una PEC all’ufficio territoriale dell’INL competente, allegando la documentazione individuata da apposita circolare dell’INL che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. La documentazione tipicamente include: planimetrie del locale, perizia tecnica sulle condizioni di aerazione e illuminazione, relazione sul sistema di ventilazione artificiale installato, misurazioni del microclima. Decorsi 30 giorni senza risposta o senza richiesta di ulteriori informazioni, i locali possono essere utilizzati (silenzio-assenso procedimentale). Se l’ufficio territoriale richiede chiarimenti, il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione delle ulteriori informazioni, fatta salva la possibilità di espresso divieto. La procedura bilancia l’esigenza di flessibilità produttiva con il necessario controllo preventivo sull’idoneità degli ambienti.
Implicazioni pratiche per Alfa S.r.l.
Alfa S.r.l., manifatturiera con un magazzino parzialmente interrato, deve verificare se nel locale vengono svolte attività che rientrano nella nozione di «lavoro» ai sensi dell’art. 62 SIC. Se il magazzino è accessibile ai lavoratori per attività di prelievo, inventario o picking, l’art. 65 si applica. L’azienda dovrà: verificare che non vi siano emissioni nocive (es. da carrelli a gas o diesel), installare un sistema di aerazione artificiale efficace, dotare il locale di illuminazione adeguata, misurare il microclima e comunicare all’INL con PEC prima di avviare le attività. Il piano di manutenzione deve prevedere controlli periodici del sistema di ventilazione.

Domande frequenti

Un ufficio in un piano seminterrato con finestre che si affacciano su una corte interna è vietato?

Non automaticamente. Se il locale è semisotterraneo ma dispone di aerazione, illuminazione e microclima conformi all’allegato IV, è possibile utilizzarlo previa comunicazione PEC all’INL, purché le attività svolte non producano agenti nocivi. La presenza di finestre su corte interna può essere sufficiente per l’aerazione naturale, ma occorre una verifica tecnica.

Cosa succede se l’INL invia un espresso divieto entro i 30 giorni?

Il locale non può essere utilizzato. Il divieto espresso blocca il meccanismo di silenzio-assenso e il datore di lavoro dovrà adeguare il locale ai requisiti richiesti dall’INL o rinunciare all’utilizzo. Il provvedimento di divieto è impugnabile davanti al TAR.

Un laboratorio artigianale con verniciatura a solvente può essere installato in un seminterrato?

No. Le lavorazioni con solventi danno luogo a emissioni di vapori chimici nocivi (COV), che escludono la possibilità di utilizzare il seminterrato anche in regime derogatorio. La deroga è riservata a lavorazioni che non producono agenti nocivi.

Quali sono le sanzioni per chi utilizza un locale sotterraneo senza comunicazione all’INL?

L’art. 68, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 65. L’utilizzo non comunicato all’INL è sanzionato autonomamente.

La comunicazione all’INL deve essere rinnovata periodicamente?

La normativa non prevede un obbligo di rinnovo periodico, ma se cambiano in modo significativo le condizioni di utilizzo (tipo di lavorazioni, numero di lavoratori, caratteristiche del sistema di ventilazione) o se vengono eseguiti lavori strutturali al locale, è prudente effettuare una nuova comunicazione o consultare preventivamente l’INL.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.