- In caso di costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali industriali, il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza competente per territorio la descrizione delle lavorazioni e delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
- La comunicazione avviene tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con le modalità del D.P.R. 160/2010.
- L’obbligo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
- Le amministrazioni riceventi trasmettono telematicamente le informazioni all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 67 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma
2. 4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
1. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento
- Articolo 67 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 67 Codice del Consumo: Ulteriori obbligazioni delle parti
- Articolo 67 Codice della Strada: Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custode
- Articolo 67 Codice di Procedura Penale: Incertezza sull’età dell’imputato
Notifica preventiva e controllo preventivo
L’art. 67 D.Lgs. 81/2008 introduce un meccanismo di controllo preventivo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in fase di costruzione o ristrutturazione. La logica sottostante è quella della prevenzione architettonica: è più efficace ed economico incorporare la sicurezza nella progettazione che correggere i difetti a posteriori. La norma si inserisce nel più ampio sistema di comunicazioni preventive che il D.Lgs. 81/2008 ha costruito attorno alla figura dell’organo di vigilanza, inteso come soggetto che non si limita a sanzionare le violazioni ma partecipa attivamente alla prevenzione attraverso consulenza e controllo nella fase più sensibile, quella della realizzazione degli ambienti di lavoro.Contenuto della comunicazione
La comunicazione deve contenere due elementi informativi essenziali: la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione, e la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. In pratica, si tratta di trasmettere gli elaborati progettuali rilevanti ai fini della sicurezza: planimetrie, sezioni, relazioni tecniche sugli impianti di ventilazione, illuminazione, elettrici, antincendio. Il decreto ministeriale previsto dal comma 2 avrebbe dovuto uniformare i modelli di comunicazione, ma la disposizione è rimasta in larga parte inattuata. Trovano pertanto applicazione le disposizioni originarie del comma 1, che richiedono una comunicazione libera ma sostanzialmente completa quanto ai due elementi informativi indicati.Il canale del SUAP e la trasmissione all’organo di vigilanza
La comunicazione avviene nell’ambito delle istanze, segnalazioni o attestazioni già presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo le procedure del D.P.R. 160/2010. Questo significa che l’adempimento dell’art. 67 si integra con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o con il permesso di costruire, evitando duplicazioni burocratiche. Il SUAP poi trasmette telematicamente le informazioni all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL o ITL a seconda del settore).Soglia applicativa e ambito soggettivo
L’obbligo di comunicazione si applica ai luoghi di lavoro «ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori». La soglia numerica esclude le micro-realtà artigianali o familiari con pochissimi addetti, bilanciando l’esigenza di controllo con quella di semplificazione amministrativa per le piccole imprese. La «presenza prevista» va calcolata sulla base dell’organico medio atteso, non sul numero massimo teorico. Alfa S.r.l., che amplia il proprio stabilimento con un nuovo reparto produttivo destinato a ospitare 10 operatori, è tenuta a includere la comunicazione di cui all’art. 67 nella pratica SUAP già predisposta per il permesso di costruire. L’omissione è sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (art. 68, comma 1, lettera c).Domande frequenti
La comunicazione ex art. 67 è necessaria anche per una semplice ristrutturazione interna senza opere edilizie?
La norma si applica a costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali. Interventi meramente estetici (tinteggiatura, sostituzione pavimentazione) che non modificano la struttura o gli impianti non sembrano rientrare nell’obbligo. Interventi che modificano la distribuzione degli spazi, i percorsi di esodo o gli impianti rientrano invece nell’ambito applicativo.
La comunicazione va presentata prima dell’inizio dei lavori o prima dell’inizio dell’attività lavorativa?
La comunicazione va effettuata nell’ambito della pratica SUAP relativa ai lavori, quindi prima dell’inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione, non dell’attività produttiva. L’organo di vigilanza può così esercitare un controllo preventivo prima che l’edificio venga realizzato.
L’organo di vigilanza può vietare l’utilizzo del locale dopo aver ricevuto la comunicazione?
La norma non prevede un procedimento autorizzatorio in senso stretto: non è un’autorizzazione preventiva ma una comunicazione. L’organo di vigilanza può tuttavia intervenire a seguito della comunicazione per richiedere modifiche progettuali o, dopo la realizzazione, per verificare la conformità e adottare provvedimenti ingiuntivi.
Un’impresa edile che ristruttura un capannone per conto di un committente deve effettuare la comunicazione?
La comunicazione è a carico del datore di lavoro del luogo di lavoro risultante dalla ristrutturazione, non dell’impresa edile che esegue i lavori (che è soggetta alla disciplina dei cantieri del Titolo IV SIC). È quindi il committente-datore di lavoro che deve presentare la comunicazione ex art. 67.
Qual è la sanzione per omessa comunicazione?
L’art. 68, comma 1, lettera c) D.Lgs. 81/2008 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’art. 67, commi 1 e 2. Si tratta della sanzione meno grave del Titolo II, in linea con la natura preventivo-amministrativa dell’obbligo.