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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art. 63 D.Lgs. 81/2008 (accessibilità, sicurezza strutturale, requisiti per disabili).
  • Le vie di emergenza e le uscite di emergenza devono essere costantemente sgombre per consentirne l’utilizzo in qualsiasi circostanza.
  • È obbligatoria la manutenzione tecnica regolare di luoghi, impianti e dispositivi, con eliminazione tempestiva dei difetti che pregiudichino la sicurezza.
  • La pulitura periodica degli ambienti deve assicurare condizioni igieniche adeguate per la salute dei lavoratori.
  • Gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione dei pericoli devono essere sottoposti a controlli periodici del funzionamento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Gli obblighi del datore di lavoro: struttura e contenuto
L’art. 64 D.Lgs. 81/2008 traduce in obblighi operativi concreti i requisiti astratti dell’art. 63 SIC. Il legislatore ha costruito la norma come una serie di «provvedimenti» che il datore di lavoro «provvede affinché» siano attuati, formula che evidenzia la natura di obblighi di risultato: non basta disporre l’adozione delle misure, occorre garantire che esse siano effettivamente realizzate e mantenute nel tempo. Cinque sono i macro-obblighi previsti dalla disposizione, ciascuno con implicazioni pratiche rilevanti per l’organizzazione aziendale e per il piano di manutenzione preventiva.
Conformità ai requisiti dell’allegato IV
Il primo obbligo (lettera a) richiama la conformità ai requisiti di cui all’art. 63, commi 1, 2 e 3: requisiti strutturali generali dell’allegato IV, adeguamento per i lavoratori disabili e specifici elementi da adeguare (porte, scale, bagni, ecc.). Si tratta di un obbligo permanente, non solo iniziale: il datore di lavoro deve garantire che la conformità si mantenga anche dopo modifiche dei locali, ristrutturazioni o cambiamenti dell’organizzazione del lavoro.
Sgombero delle vie di emergenza
La lettera b) impone che le vie di circolazione interne o esterne che conducono alle uscite di emergenza, e le uscite stesse, siano «sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza». Si tratta di un obbligo assoluto, che non ammette eccezioni funzionali o di praticità: è vietato usare le vie di emergenza come depositi temporanei, anche se per brevi periodi o per ragioni logistiche contingenti. Tizio, capo reparto di Alfa S.r.l., che impila temporaneamente pallet davanti all’uscita di emergenza durante il carico delle merci, viola l’art. 64, lettera b), esponendo sia sé stesso sia il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 68 SIC. Il RSPP deve prevedere nel piano di manutenzione ispezioni periodiche delle vie di esodo e un sistema di segnalazione immediata delle ostruzioni.
Manutenzione tecnica e igiene
Le lettere c) e d) disciplinano rispettivamente la manutenzione tecnica e la pulitura. La manutenzione tecnica deve essere «regolare» (quindi pianificata, non occasionale) e deve condurre all’eliminazione «quanto più rapidamente possibile» dei difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza. Il requisito della rapidità assume particolare rilievo per i difetti gravi (es. impianto elettrico difettoso, pavimentazione sconnessa in un’area di transito): in questi casi il rischio immediato può giustificare la sospensione temporanea dell’utilizzo del locale fino alla risoluzione del problema. La pulitura deve garantire «condizioni igieniche adeguate», espressione che va interpretata in relazione al tipo di attività svolta e alla natura degli agenti eventualmente presenti (polveri, oli, sostanze chimiche). Il piano di pulitura deve essere parte integrante del sistema di gestione della sicurezza.
Controllo degli impianti di sicurezza
La lettera e) introduce un obbligo specifico per gli «impianti e i dispositivi di sicurezza», categoria che comprende sistemi antincendio, rilevatori di gas, impianti di allarme, dispositivi di arresto di emergenza, barriere di protezione. Questi devono essere sottoposti a «regolare manutenzione» e a «controllo del loro funzionamento». Non basta mantenerli fisicamente integri: occorre verificare periodicamente che funzionino come previsto, attraverso prove e simulazioni documentate. I verbali di controllo costituiscono prova dell’adempimento dell’obbligo e sono indispensabili in caso di contestazioni da parte dell’organo di vigilanza o in caso di infortunio.

Domande frequenti

Con quale frequenza il datore di lavoro deve controllare che le uscite di emergenza siano sgombre?

La legge non fissa una frequenza minima, ma l’obbligo di tenerle sgombre «in ogni evenienza» implica un controllo continuo o comunque sistematico. La prassi suggerisce ispezioni giornaliere nei turni di inizio attività e ogni qualvolta si svolgano operazioni logistiche (carico, scarico, traslochi) che possano ostruire le vie di esodo. Il controllo va documentato nel registro delle ispezioni.

Un lavoratore che ostruisce un’uscita di emergenza può essere sanzionato?

Sì. I lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni aziendali in materia di sicurezza (art. 20 D.Lgs. 81/2008). L’ostruzione di un’uscita di emergenza costituisce una grave violazione che può comportare provvedimenti disciplinari. Tuttavia, la responsabilità primaria rimane in capo al datore di lavoro, che deve garantire l’organizzazione del lavoro in modo da prevenire tali situazioni.

Cosa si intende per «manutenzione regolare» ai sensi della lettera c)?

Per manutenzione regolare si intende un piano di controlli periodici, programmato in anticipo, che copra tutti i luoghi, gli impianti e i dispositivi. La periodicità deve essere proporzionata al tipo di attrezzatura e al rischio connesso. Le indicazioni del fabbricante, le norme tecniche di riferimento (UNI, CEI) e le buone prassi settoriali costituiscono la base per definire le frequenze appropriate. I risultati delle verifiche vanno documentati.

Gli impianti antincendio rientrano nei «dispositivi di sicurezza» di cui alla lettera e)?

Sì. Gli estintori, gli idranti, i rilevatori di fumo, i sistemi sprinkler e i dispositivi di allarme rientrano nella categoria degli impianti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli. Sono soggetti a manutenzione e controllo periodico ai sensi dell’art. 64, lettera e), e della normativa antincendio (D.Lgs. 139/2006 e relativi decreti attuativi).

Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che viola l’art. 64?

L’art. 68, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’art. 64, comma 1. La violazione di più requisiti omogenei dell’allegato IV è considerata un’unica violazione. In caso di infortunio conseguente alla violazione, si applicano le più gravi fattispecie penali di lesioni o omicidio colposo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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