- L’art. 68 fissa le sanzioni penali e amministrative per i datori di lavoro e i dirigenti che violano le disposizioni del Titolo II (luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008.
- La violazione dell’art. 66 (spazi confinati) è punita con la pena più grave: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
- La violazione degli artt. 64 e 65 (obblighi generali e locali sotterranei) comporta arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
- La violazione dell’art. 67 (notifica) è sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
- Il sistema del «cumulo giuridico» considera un’unica violazione la trasgressione di più requisiti omogenei dell’allegato IV.
Art. 68 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e
2. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti
1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.” ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio
- Articolo 68 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 68 Codice del Consumo: Rinvio
- Articolo 68 Codice della Strada: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
- Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari
- Articolo 68 Codice di Procedura Penale: Errore sull’identità fisica dell’imputato
Struttura del sistema sanzionatorio del Titolo II
L’art. 68 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo II con il quadro delle sanzioni, costruito secondo una scala di gravità proporzionale al pericolo che ciascuna violazione rappresenta per i lavoratori. Il legislatore ha utilizzato tre livelli sanzionatori: penale grave (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro), penale attenuato (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro) e amministrativo (da 500 a 1.800 euro). I soggetti attivi degli illeciti sono il datore di lavoro e il dirigente, quali destinatari degli obblighi del Titolo II. Il preposto non è esplicitamente menzionato nell’art. 68, ma risponde delle proprie omissioni ai sensi delle disposizioni generali (artt. 19 e 299 D.Lgs. 81/2008, principio di effettività).La violazione più grave: spazi confinati (art. 66)
Il livello sanzionatorio più elevato, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (lett. a), è riservato alla violazione dell’art. 66 SIC, che disciplina i lavori in ambienti sospetti di inquinamento. La scelta del legislatore riflette il rischio letale di questi ambienti: gli infortuni in spazi confinati hanno tassi di mortalità elevatissimi e spesso coinvolgono più vittime (il soccorritore che entra per aiutare il primo infortunato). La possibilità di scelta tra arresto e ammenda (alternativa) consente alla Procura di calibrare la risposta sanzionatoria in relazione alla gravità concreta della violazione, al comportamento dell’imputato e alle circostanze del caso. In caso di infortunio grave o letale, alle sanzioni dell’art. 68 si aggiungono le fattispecie penali di lesioni gravi o omicidio colposo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 590 e 589 c.p.).Sanzioni intermedie: obblighi generali e locali sotterranei
Il secondo livello (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro, lett. b) riguarda la violazione degli artt. 64, comma 1 (obblighi generali di manutenzione e sgombero vie di emergenza) e 65, commi 1 e 2 (divieto e condizioni di utilizzo di locali sotterranei). La severità intermedia riflette la gravità significativa ma non immediatamente letale di queste violazioni.Il cumulo giuridico per violazioni omogenee
Il comma 2 introduce un meccanismo fondamentale per la pratica ispettiva: la violazione di più requisiti riconducibili alla stessa categoria omogenea dell’allegato IV è considerata un’unica violazione, punita con la pena della lettera b). Questo significa che un’ispezione che accerti, ad esempio, l’inadeguatezza dell’illuminazione, la mancanza di dispositivi di aerazione e il degrado della pavimentazione non genera tre distinti illeciti ma uno solo, con obbligo per l’organo di vigilanza di precisare in sede di contestazione tutti i precetti violati. Il cumulo giuridico mira a evitare sanzioni sproporzionate per situazioni di diffuso degrado delle condizioni del luogo di lavoro, ma impone all’organo di vigilanza una precisa catalogazione delle violazioni per categoria omogenea. Le categorie omogenee sono quelle indicate nell’allegato IV: via di circolazione (1.1), illuminazione (1.4), microclima (1.9), servizi igienici (2.1), ecc.Domande frequenti
Un datore di lavoro che riceve un verbale di ispezione con più violazioni dell’allegato IV paga una multa per ciascuna?
Non necessariamente. Se le violazioni rientrano nella stessa categoria omogenea dell’allegato IV, il comma 2 dell’art. 68 le considera un’unica violazione. L’organo di vigilanza è tenuto a indicare nel verbale tutti i precetti violati, ma l’ammenda o l’arresto sono quelli previsti per la singola violazione più grave della categoria.
Il preposto può essere sanzionato per violazioni dell’art. 64?
Il testo dell’art. 68 cita espressamente solo datore di lavoro e dirigente. Tuttavia, il preposto risponde delle proprie omissioni ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 e del principio di effettività (art. 299), qualora eserciti in concreto poteri decisionali in materia di sicurezza. La giurisprudenza ha in più occasioni riconosciuto la responsabilità del preposto per violazioni di norme del Titolo II.
L’ammenda può sostituire l’arresto in tutti i casi previsti dall’art. 68?
Sì, nei commi 1 lett. a) e b) le pene sono alternative (arresto o ammenda). La scelta spetta al giudice, che la effettua in relazione alla gravità del fatto, alla condotta dell’imputato e alle circostanze. Il pagamento dell’ammenda estingue il reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 758/1994, se effettuato entro i termini previsti dalla prescrizione dell’organo di vigilanza.
Cosa significa «obbligo per l’organo di vigilanza di precisare i diversi precetti violati» in sede di contestazione?
L’organo di vigilanza (tipicamente ASL o ITL) che constata una pluralità di violazioni omogenee deve elencarle analiticamente nel verbale di ispezione, indicando per ciascuna quale punto dell’allegato IV è stato violato. Questo garantisce al destinatario del verbale di conoscere esattamente le misure correttive da adottare per sanare la situazione.
In caso di infortunio mortale in uno spazio confinato, le sanzioni dell’art. 68 si aggiungono a quelle per omicidio colposo?
Sì. L’art. 68 punisce la violazione dell’obbligo di sicurezza indipendentemente dall’evento lesivo. In caso di infortunio, il datore di lavoro risponde anche delle fattispecie penali di lesioni gravi (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con pene ben più severe di quelle dell’art. 68.