← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 c.p.p. – Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. I diritti e le garanzie dell’imputato (60) si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

In sintesi

  • Persona sottoposta a indagini preliminari gode di diritti e garanzie dell'imputato
  • Estensione riguarda diritti di difesa, comunicazione, confronto con prove
  • Estensione non è automatica, ma necessaria per parità difensiva
  • Ogni disposizione relativa a imputato si applica a indagato, salvo diverse statuizioni
  • Riflette principio accusatorio: posizione giuridica forte della difesa

Diritti e garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta a indagini preliminari. Tutte le disposizioni relative all'imputato valgono per l'indagato.

Ratio

L'articolo 61 CPP attua un principio cruciale del sistema accusatorio: la parità difensiva fra accusa e difesa, 'ante litteram' (prima del giudizio). Nel vecchio codice (1930) l'indagato era quasi 'non-soggetto' processuale: il PM investigava senza contraddittorio, e l'indagato scopriva accuse solo a processo aperto. Il codice '88 capovolge: se al PM è riconosciuto diritto di indagare liberamente, all'indagato va riconosciuto diritto di conoscere e controbattere sin da subito. Art. 61 estende i 'diritti-scudo' dell'imputato all'indagato: avviso di garanzia, avvocato, accesso agli atti, dichiarazioni, silenzio consapevole.

Analisi

Il comma 1 dice chiaramente: diritti e garanzie dell'imputato (art. 60) si estendono a chi è sottoposto a indagini preliminari. Non è solo il diritto di difesa (banale), ma qualunque diritto enumerato negli artt. 104-106 CPP (avvocato, comunicazioni, visite, mandato cautelare scritto, ecc.). Comma 2 generalizza: 'ogni altra disposizione relativa all'imputato' si applica a indagato, salvo contrario. È una presunzione di equiparazione. Ciò significa che se una norma nomina 'imputato', quella norma opera anche per indagato, a meno che non sia testualmente ristretta (es. 'imputato in dibattimento': lì indagato non entra, non c'è dibattimento preliminare).

Quando si applica

Tizio è indagato per frode. Il PM Caio vuole interrogare Tizio senza avvocato. Illegittimo! Art. 61 estende diritto di difesa (art. 96 CPP) già durante indagini. Tizio può nominare avvocato, che assiste in interrogatorio. Se Sempronio è indagato, non può essere costretto a incriminarsi artificialmente: diritto di silenzio (art. 66 comma 1.b) si estende fino da indagini. Il PM non può usare metodi coercitivi per far parlare (art. 64 comma 2): divieto vale per indagato.

Connessioni

Art. 60 (definizione imputato). Art. 96-106 CPP (diritti di difesa). Art. 64-66 CPP (interrogatori, avvertimenti). Art. 134 CPP (verbali). Art. 191 CPP (inutilizzabilità dichiarazioni viziate). Art. 14 CEDU (diritto equo processo): corte europea ha detto che indagato deve avere accesso a file sin da inizio indagini.

Domande frequenti

Durante indagini ho gli stessi diritti di un imputato?

Sì, secondo art. 61. Hai diritto a avvocato, accesso agli atti (salvo segretazione investigativa limitata), rifiuto di incriminarti, interrogatorio in forme corrette. L'unica eccezione: non sei sottoposto a dibattimento (non esiste), ma hai tutele identiche durante indagini.

Se durante indagini mi rifiuto di parlare, può essere usato contro di me?

Il rifiuto stesso no (diritto di silenzio, art. 66). Ma silenzio prolungato può essere indizio indiretto. Non puoi essere condannato solo per silenzio, ma un PM intelligente lo userà per costruire caso (assenza di alibi credibili, comportamento sospetto).

Che cosa copre 'accesso agli atti' durante indagini?

Diritto di leggere e copiare documenti acquisiti dal PM, testimonianze, perizie. Salvo segretazione temporanea (max 6 mesi) per 'esigenze investigative' (es. non vuoi che indagato avverta complici). Accesso quasi integrale, con poche eccezioni.

Se il PM me la fa franca violando art. 61, posso farmi restituire diritti?

Sì. Puoi eccepire nullità e chiedere inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente (art. 191 CPP). Se interrogatorio privo di avvocato, dichiarazioni inutilizzabili. Se negato accesso agli atti, prove inutilizzabili.

Art. 61 protegge anche dagli abusi del Carabiniere che mi ferma?

Sì. Anche il Carabiniere deve rispettare art. 61: no violenza, no metodi coercitivi, no interrogatori senza avvocato. Se il Carabiniere viola, sei in stato di arresto illegittimo, puoi ottenere inibizione della prova e risarcimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.