Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 c.p.p. – Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 61 - Art. 61 c.p.p.: Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imp→Cod. proc. pen. art. 63 - Articolo 63 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni indizianti→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 60 c.p.p.: Assunzione della qualità di imputato→Art. 64 c.p.p.: Regole generali per l’interrogatorio→Art. 59 c.p.p.: Subordinazione della polizia giudiziaria→Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito→Art. 58 c.p.p.: Disponibilità della polizia giudiziaria→Art. 66 c.p.p.: Verifica dell’identità personale dell’imputato→Art. 57 c.p.p.: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Dichiarazioni rese dall'imputato nel procedimento non possono formare oggetto di testimonianza nei confronti di terzi. Protezione da autoincriminazione indiretta.
Ratio
L'articolo 62 CPP protegge il diritto di silenzio e di difesa. Se Tizio potesse essere condannato per dichiarazioni che ha reso al PM durante interrogatorio, sarebbe costretto a scegliere fra silenzio assoluto e autoincriminazione. Art. 62 crea un 'porto sicuro': Tizio può parlare al PM per controllarsi, per esporre versione, sapendo che almeno non servirà contro di lui per via di testimonianza altrui basata su sue parole. È uno 'scudo' a favore dell'imputato, non contro la prova diretta (se Tizio confessa omicidio in dibattimento, quella confessione vale).
Analisi
La norma dice: dichiarazioni 'comunque rese' (interrogatorio formale, dichiarazioni spontanee, riprese audio, ecc.) 'nel corso del procedimento' (dalle indagini al dibattimento finale) 'non possono formare oggetto di testimonianza' (art. 191 CPP, inutilizzabilità). Significa: il testimone Caio non può dire 'ho sentito imputato Tizio confessare il furto al PM' per incriminarlo. Diverso: se il testimone Caio era presente a reato e lo attesta di proprio, testifica sui fatti, non su parole di imputato. La lista di articoli citati (64-66, 228, 294 ecc.) sono i luoghi dove sono codificati interrogatori, dichiarazioni, atti verbali. L'art. 228 CPP disciplina testimonianza di carabiniere che ha sentito confessione: art. 62 dice che confessione non è testimoniabile.
Quando si applica
Tizio è interrogato dal PM Caio. Tizio confessa 'ho rubato la borsa di Sempronio'. Nel dibattimento, Caio è testimone. La difesa di Tizio chiede: 'Il testimone PM Caio può testimoniare di confessione di Tizio?' No, art. 62: confessione non è testimoniabile. Caio (PM) può testimoniare fatti oggettivi che ha osservato in interrogatorio (comportamento di Tizio, condizioni ambientali), ma non ripetrà confessione come fondamento di prova. Se l'accusa vuol usare confessione, deve far deposare Tizio stesso in dibattimento (diritto di confronto), non via testimone.
Connessioni
Art. 60-61 (status imputato, diritti). Art. 64-66 (interrogatori, regole). Art. 191 CPP (inutilizzabilità dichiarazioni viziate). Art. 195 CPP (testimonianza, fonte prova). Art. 14 CEDU (diritto difesa, cross-examination, confronto con accusa). Artt. 526 ss. (sentenza: valutazione prove, ruolo confessione).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è indagato per omicidio
Durante interrogatorio dal PM Caio, Tizio confessa: 'Ho ucciso Sempronio per gelosia.' Nel dibattimento, il PM Caio è teste dell'accusa. Caio non può dire 'Tizio mi confessò l'omicidio', perché art. 62 lo vieta. Caio testimonia fatti (Tizio era agitato, aveva motive, era sul luogo a quell'ora), ma non ripete confessione. Se accusa vuol fondare condanna su confessione, chiede a Tizio di confessare di nuovo in dibattimento, dove difesa può controllare e contestare.
Caso 2: Mevio è imputato di frode
Durante indagini, racconta al PM Filano una versione falsa per allontanare sospetti. Nel dibattimento, testimone Tizio vuole dire 'Mevio mi disse ciò che disse al PM per giustificarsi'. Problema: se Tizio ripete cosa Mevio disse in interrogatorio? Art. 62 protegge Mevio: dichiarazioni in procedimento non sono testimoniabili. Filano può raccontare cosa Mevio disse solo se Mevio lo autorizza esplicitamente o se Mevio contraddice in dibattimento (allora PM lo sfida).
Domande frequenti
Se confesso al PM, può usare confessione contro di me?
Sì, ma in modo specifico. PM può usare confessione per condannarti solo se tu riconfessi in dibattimento o se confessione è resa in circostanze tali da garantire libertà. Art. 62 vieta che confessione sia testimoniata da terzi; deve provenire da te stesso.
Se testimone dice 'ho sentito imputato confessare al PM', vale come prova?
No, è inutilizzabile per art. 62. Il testimone può descrivere fatti di cui è autore o osservatore diretto, non ripeterne parole dell'imputato sentite indirettamente (per non aggirare diritto di silenzio).
Art. 62 protegge anche le bugie che ho detto in interrogatorio?
Sì, formalmente. Art. 62 copre qualsiasi dichiarazione. Però se bugia è smentita da altre prove, il giudice sarà contrario. Protezione di art. 62 è procedurale (non testimoniabile), non sostanziale (giudice non la crederà).
Se il carabiniere mi sente parlare di confessione ad amico, può usarlo?
Sì. Art. 62 vieta che dichiarazioni in procedimento siano testimoniabili (fra procedimento e dibattimento). Ma dichiarazioni spontanee fuori procedimento (tu parli ad amico per strada) sono libere, amico può testimoniare.
Che differenza c'è tra art. 62 e diritto di silenzio?
Diritto di silenzio (art. 66): tu non rispondi, PM non può obbligarti. Art. 62: tu rispondi, PM può usare risposta, ma solo se tu la ripeti in dibattimento (non via testimone). Protezione diversa, entrambe a tua tutela.