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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 56 stabilisce le sanzioni penali a carico dei preposti per la violazione degli obblighi dell’art. 19 SIC.
  • Le violazioni delle lettere a), c), e), f) e f-bis sono punite con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.
  • Le violazioni delle lettere b), d) e g) sono punite con l’arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.
  • Le sanzioni si applicano «nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze» del preposto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il preposto

In vigore dal 15/05/2008

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ((, f) e f-bis) )) ; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Le sanzioni del preposto: una responsabilità autonoma e personale

L’art. 56 del D.Lgs. 81/2008 conferma che la responsabilità penale in materia di sicurezza non è prerogativa esclusiva del datore di lavoro: anche il preposto, il caposquadra, il responsabile di reparto, il capocantiere, può essere soggetto a sanzioni penali per la violazione degli obblighi che gli competono ai sensi dell’art. 19 SIC. La clausola «nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze» è fondamentale: il preposto risponde solo per le violazioni che rientrano nelle funzioni effettivamente a lui affidate, non per violazioni che esulano dal suo perimetro di responsabilità operativa. La delimitazione precisa del ruolo del preposto, anche attraverso la documentazione del suo incarico, è quindi rilevante non solo per l’organizzazione aziendale ma anche per la determinazione delle responsabilità in caso di infortuni.

Graduazione delle sanzioni in funzione della gravità

L’art. 56 distingue due livelli di sanzione, in funzione della gravità degli obblighi violati. Le violazioni più gravi, quelle delle lettere a) (mancata sorveglianza e intervento immediato), c) (mancata gestione delle emergenze), e) (ordine di riprendere l’attività in situazione di pericolo persistente), f) (mancata segnalazione delle deficienze) e f-bis) (mancata interruzione dell’attività in caso di pericolo), sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro. Le violazioni meno gravi, lettere b) (mancato controllo sull’accesso alle zone pericolose), d) (mancata informazione ai lavoratori esposti) e g) (mancata formazione), sono punite con l’arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.

Il cumulo con la responsabilità del datore di lavoro

La responsabilità penale del preposto non sostituisce quella del datore di lavoro e del dirigente: si cumula. In caso di infortuni, la catena delle responsabilità può coinvolgere contemporaneamente il preposto (per la mancata vigilanza immediata), il dirigente (per carenze organizzative), il datore di lavoro (per carenze strutturali nel sistema di sicurezza) e il RSPP (per errori nella valutazione dei rischi). La giurisprudenza penale ha elaborato criteri per graduare la responsabilità di ciascuno in funzione del contributo causale all’evento, ma la molteplicità dei soggetti imputabili è una caratteristica strutturale del sistema penalistico della sicurezza sul lavoro.

L’alternativa ammenda/arresto e la prescrizione

Come nella generalità delle contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008, le sanzioni dell’art. 56 sono formulate in alternativa: arresto o ammenda. Questo significa che il giudice può applicare la sanzione più adeguata al caso concreto. Per le contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008 è prevista la possibilità di estinzione del reato mediante prescrizione e pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda, ai sensi degli artt. 20-22 del D.Lgs. 758/1994. Il preposto che ottempera alla prescrizione può estinguere il reato senza giungere a giudizio.

Domande frequenti

Un caposquadra (preposto) può essere arrestato per violazione degli obblighi di sicurezza?

Sì, teoricamente. L’art. 56 prevede l’arresto fino a due mesi per le violazioni più gravi dell’art. 19 SIC. In pratica, per le sole contravvenzioni alle norme di sicurezza si applicano le procedure di prescrizione e pagamento della sanzione ex D.Lgs. 758/1994. L’arresto diventa concretamente applicabile in caso di infortuni gravi che generano contestazioni per lesioni colpose o omicidio colposo.

Se il preposto non ha ricevuto formazione adeguata, può essere sanzionato per non aver sorvegliato correttamente i lavoratori?

La mancata formazione del preposto è, in primis, una responsabilità del datore di lavoro. Il preposto risponde nei «limiti delle proprie attribuzioni e competenze»: se non è stato formato, le sue competenze sono ridotte e la responsabilità per la mancata sorveglianza ricade principalmente sul datore di lavoro che ha omesso la formazione.

Un responsabile di reparto che non ha mai ricevuto la qualifica formale di preposto può essere sanzionato ex art. 56?

Sì, se in concreto svolge funzioni di sorveglianza sui lavoratori. La qualifica di preposto è definita in base alle attribuzioni di fatto, non a una nomina formale. Chi sovrintende all’attività lavorativa è preposto indipendentemente dalla denominazione del ruolo.

Come si estingue una contravvenzione contestata a un preposto ex art. 56?

Attraverso la procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione di regolarizzazione; il preposto adempie; l’organo attesta l’adempimento; il preposto paga una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda edittale. Il reato si estingue senza giudizio.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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