- L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 è la norma cardine sulla formazione in materia di salute e sicurezza: impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione «sufficiente ed adeguata», generale e specifica, articolata in base al rischio della mansione (basso, medio, alto) e rinviata, per durata e contenuti minimi, all'Accordo Stato-Regioni (21 dicembre 2011, integrato il 7 luglio 2016 e da ultimo rinnovato nel 2025).
- La norma distingue nettamente tre concetti, informazione (art. 36 SIC), formazione (art. 37) e addestramento (comma 5), quest'ultimo da effettuarsi sul luogo di lavoro, da persona esperta, con prova pratica e tracciamento in apposito registro anche informatizzato.
- Sono previste formazioni specifiche per dirigenti e preposti (comma 7), con regime rafforzato per i preposti dopo la L. 215/2021: obbligo di sola modalità in presenza e aggiornamento almeno biennale (comma 7-ter).
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione di 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici aziendali), con aggiornamento periodico minimo di 4 ore annue (15-50 lavoratori) o 8 ore annue (oltre 50 lavoratori).
- La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore (comma 12); per i lavoratori stranieri va verificata preventivamente la comprensione della lingua veicolare (comma 13).
- L’omessa formazione integra reato contravvenzionale ex art. 55 SIC a carico di datore e dirigente (arresto da due a quattro mesi o ammenda) e, in caso di infortunio, espone a responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con riflessi 231/2001 sull’ente.
Art. 37 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma
2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; b-bis) ((dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro)) ; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. ((L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato)) .
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 , attuativo dell’ articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’ articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’ articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 . Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo
6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 37 Codice Civile: Fondo comune
- Articolo 37 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 37 Codice del Consumo: Azione inibitoria
- Articolo 37 Codice della Strada: Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
- Articolo 37 Codice di Procedura Civile: Difetto di giurisdizione
- Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione
L’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è la norma cardine dell’intero sistema italiano della sicurezza sul lavoro: senza formazione tracciabile e adeguata, ogni altra misura, DVR, DPI, sorveglianza sanitaria, perde efficacia preventiva e si traduce in mera carta. Per il datore di lavoro, il dirigente e il preposto la lettura sistematica dell’art. 37 con l’art. 2 SIC (definizioni di lavoratore, datore, dirigente, preposto, RLS), l’art. 18 SIC (obblighi gestionali), l’art. 36 SIC (informazione), l’art. 20 SIC (obblighi dei lavoratori), l’art. 47 SIC (RLS) e l’art. 73 SIC (uso delle attrezzature) è il punto di partenza di qualsiasi audit di compliance e di qualsiasi difesa post-infortunio.
Cosa è la formazione (vs informazione e addestramento)
Il Testo Unico tiene rigorosamente distinti tre concetti che nella pratica aziendale tendono a confondersi. L'informazione (art. 36 SIC) è la trasmissione unilaterale di conoscenze: il datore comunica al lavoratore i rischi specifici della mansione, le procedure di emergenza, i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Si esaurisce in una comunicazione, anche scritta, e non richiede verifica di apprendimento.
La formazione (art. 37) è un processo didattico strutturato: ha durata minima, contenuti minimi, modalità predeterminate dall’Accordo Stato-Regioni, verifica finale di apprendimento obbligatoria e attestazione individuale. Si svolge in aula (fisica o virtuale) e produce un attestato registrato nel fascicolo elettronico del lavoratore (comma 14, in raccordo con l’art. 14 del D.Lgs. 150/2015 e l’art. 5 del D.L. 48/2023, piattaforma SIISL).
L'addestramento, disciplinato dal comma 5 nella versione novellata dal D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021), consiste nella «prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale» e nell'esercitazione applicata alle procedure di lavoro. Va effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (non in aula remota), con eventuale uso di simulatori in ambiente reale o virtuale, e tracciato in apposito registro, anche informatizzato. È la novità più sottovalutata della riforma 2021: il registro dell’addestramento è oggi il primo documento richiesto dagli ispettori INL dopo il DVR.
Formazione generale e specifica (durate per rischio basso/medio/alto)
L’art. 37 non fissa direttamente le ore: rinvia all'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (integrato il 7 luglio 2016 e rinnovato nel 2025) per durata, contenuti minimi e modalità. Lo schema operativo distingue:
1) Formazione generale: 4 ore per tutti i lavoratori, su concetti di rischio, prevenzione, organizzazione aziendale, diritti e doveri, organi di vigilanza. Comune a ogni settore.
2) Formazione specifica, modulata sul rischio del comparto ATECO dell’azienda:
- rischio basso (uffici, commercio): 4 ore;
- rischio medio (agricoltura, trasporti, pesca): 8 ore;
- rischio alto (edilizia, chimica, sanità, estrazione, rifiuti): 12 ore.
Generale + specifica vanno completate prima dell’adibizione alla mansione e comunque entro 60 giorni dall’assunzione (regola operativa consolidata dall’Accordo 2016). Il datore che adibisce un neoassunto senza formazione completata risponde ex art. 55 SIC anche senza infortunio: è reato di pericolo astratto. La formazione va ripetuta (comma 4) in caso di: (a) costituzione del rapporto o inizio utilizzazione in somministrazione; (b) trasferimento o cambio mansioni; (b-bis) periodi di CIG in sospensione o riduzione d'orario (lettera introdotta dalla L. 215/2021); (c) introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Formazione dirigenti e preposti
Il comma 7 estende l’obbligo formativo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, con un'«adeguata e specifica formazione» e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. La durata, fissata dall’Accordo Stato-Regioni 2011 e successive modifiche, è strutturata come segue:
- dirigenti: 16 ore di formazione su sistemi di gestione, deleghe, valutazione dei rischi, comunicazione, fattore umano; aggiornamento quinquennale di 6 ore;
- preposti: 8 ore iniziali (la riforma 2021 ha annunciato il portato a 12, recepito dall’Accordo 2025), su soggetti del sistema prevenzione, relazioni e comunicazione, tecniche di individuazione delle situazioni di rischio, gestione dell’emergenza; aggiornamento almeno biennale (non più quinquennale come per gli altri ruoli).
La novità più rilevante della L. 215/2021 è il comma 7-ter: per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione del preposto, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza (vietata la e-learning, anche sincrona) e ripetute con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia reso necessario dall’evoluzione dei rischi. Il preposto, quale «sentinella di prossimità» nel cantiere o nello stabilimento, non può essere formato a distanza.
Formazione del RLS (32 ore)
I commi 10 e 11 disciplinano la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, designato o eletto ai sensi dell’art. 47 SIC. La durata minima è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici aziendali, con verifica di apprendimento obbligatoria. I contenuti minimi sono fissati direttamente dalla norma: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale, soggetti coinvolti e obblighi, individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure di prevenzione, aspetti normativi della rappresentanza, tecnica della comunicazione.
L'aggiornamento è annuale e proporzionato alle dimensioni: 4 ore per imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50. Sotto i 15 dipendenti la contrattazione collettiva regola le modalità nel rispetto del principio di proporzionalità. Per il RLS territoriale (RLST) valgono gli accordi interconfederali. La formazione del RLS è a carico del datore, in orario di lavoro, senza oneri né perdita retributiva.
Aggiornamento periodico (5 anni)
Per i lavoratori, l’Accordo Stato-Regioni 2011 fissa l’aggiornamento ogni cinque anni, durata minima 6 ore, a prescindere dal livello di rischio. È ammessa la modalità in presenza o in e-learning; i contenuti devono coprire novità normative, scenari di rischio aggiornati e ritorni di esperienza infortunistica aziendale. Il quinquennio decorre dal completamento della formazione iniziale (generale + specifica) e si ripete ciclicamente.
Per dirigenti e datori RSPP l’aggiornamento è quinquennale (6 ore per i datori, modulato per i dirigenti). Per i preposti è biennale (comma 7-ter), per il RLS annuale. Per gli addetti antincendio (D.M. 2 settembre 2021) e primo soccorso (D.M. 388/2003) l’aggiornamento è triennale, con durata variabile in base al livello di rischio.
Modalità: in presenza, e-learning, blended
L’Accordo 2011, integrato nel 2016, ha aperto la formazione all’e-learning ma con paletti rigorosi. La generale dei lavoratori (4 ore) è interamente in e-learning. La specifica a rischio basso è ammessa in e-learning; a rischio medio e alto deve essere in presenza, salvo la parte teorica. La formazione dei dirigenti è ammessa in e-learning. La formazione del preposto, dopo la L. 215/2021, deve essere integralmente in presenza. La formazione del RLS deve essere in presenza per le 12 ore sui rischi specifici aziendali.
La modalità blended (mista) è la più diffusa: parte teorica in e-learning, parte pratica in aula. L’ente formatore deve essere accreditato o rientrare fra i soggetti qualificati ai sensi dell’Accordo (organismi paritetici ex art. 51 SIC, scuole edili, associazioni datoriali e sindacali, università, enti pubblici). L’attestato riporta data, ore, contenuti, docente, esito della verifica e firma del partecipante.
Accordo Stato-Regioni: cosa stabilisce
L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (n. 221 e n. 223) è il «codice operativo» dell’art. 37: definisce durata, contenuti, modalità, soggetti formatori e crediti formativi per lavoratori, dirigenti e preposti. L'Accordo 7 luglio 2016 ha integrato la disciplina per RSPP/ASPP e datori di lavoro RSPP. Il comma 2, secondo periodo, introdotto dalla L. 215/2021, ha imposto alla Conferenza di adottare entro il 30 giugno 2022 un Accordo unico di accorpamento e revisione, con tre obiettivi: (a) ridefinire durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria; (b) introdurre la verifica finale per tutti i percorsi e la verifica di efficacia on the job; (c) prevedere monitoraggio e controllo sulle attività formative.
L’Accordo unico è stato adottato, con ritardo sul termine del 30 giugno 2022, nel 2025, e ridisegna i percorsi formativi rafforzando la verifica di efficacia on the job e portando a 12 le ore preposti. Per le aziende l’adeguamento è progressivo: i percorsi avviati prima dell’entrata in vigore restano validi, i nuovi seguono il nuovo schema.
Addestramento attrezzature pericolose (patentini)
L’art. 73 SIC, comma 5, istituisce l'abilitazione specifica («patentino») per gli operatori di determinate attrezzature individuate dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012: piattaforme mobili elevabili (PLE), gru a torre/autocarro/mobili, carrelli elevatori (muletti), trattori agricoli, macchine movimento terra (escavatori, pale, terne), pompe per calcestruzzo.
Il percorso si articola in modulo giuridico-normativo, tecnico e pratico, con verifica finale e attestato. L’aggiornamento è quinquennale (minimo 4 ore di cui almeno 3 pratiche). Il datore che assegna l’attrezzatura a operatore privo di patentino risponde ex art. 87 SIC; in caso di infortunio, la mancanza di abilitazione è un fattore aggravante decisivo nel giudizio di colpa.
Casi pratici
Caso 1, Alfa S.r.l., neoassunto adibito senza formazione. Alfa S.r.l., impresa edile a rischio alto, assume Tizio come muratore il 3 marzo e lo invia subito in cantiere. La formazione generale (4 ore) e specifica (12 ore) è programmata per giugno. Il 20 marzo l’INL contesta la violazione dell’art. 37, commi 1 e 4: Alfa ha adibito Tizio alla mansione senza formazione completata, indipendentemente da infortunio. Sanzione ex art. 55 SIC; estinguibile tramite prescrizione ex D.Lgs. 758/1994.
Caso 2, Beta S.r.l., preposto formato in e-learning. Beta S.r.l., azienda metalmeccanica, nomina Caio preposto e gli fa seguire un corso di 8 ore online sincrono. L’INL contesta la violazione del comma 7-ter: la formazione del preposto deve essere «interamente in presenza». Beta ripete il corso in aula; Caio non esercita funzioni di preposto fino al completamento.
Caso 3, Alfa S.r.l., aggiornamento dimenticato dopo cinque anni. Tizio, lavoratore di Alfa S.r.l., ha completato la formazione iniziale (4+8 ore, rischio medio) il 10 maggio 2020. Il 10 maggio 2025 scade l’aggiornamento quinquennale; Alfa lo programma per ottobre. Il 15 settembre Tizio subisce un infortunio. Il PM contesta l’omesso aggiornamento come concausa colposa: la posizione di garanzia del datore è compromessa già a prescindere dall’esito del nesso causale specifico.
Errori frequenti (es. ditta che NON aggiorna)
Primo errore. Confondere informazione e formazione: un opuscolo o una circolare in bacheca non assolvono l’art. 37, che richiede aula, didattica strutturata e verifica di apprendimento. Secondo errore. Ritenere la formazione esaurita con la prima erogazione: l’Accordo 2011 impone aggiornamento quinquennale per lavoratori e dirigenti, biennale per preposti, annuale per RLS. Terzo errore. Formare il preposto in e-learning, ignorando il comma 7-ter del 2021. Quarto errore. Pensare che il dirigente formato come lavoratore non debba fare la formazione di dirigente: sono due percorsi distinti, entrambi obbligatori; vale anche per il preposto, che oltre alla formazione di lavoratore deve seguire il modulo specifico. Quinto errore. Trascurare il registro dell’addestramento imposto dal comma 5: in giudizio l’assenza del registro vale come addestramento mai effettuato. Sesto errore. Non verificare la comprensione linguistica per i lavoratori stranieri (comma 13): la formazione in italiano a un non italofono è nulla in sede penale.
Sanzioni
L’omessa formazione del lavoratore, del dirigente, del preposto o del RLS è sanzionata penalmente dall'art. 55 SIC a carico del datore e del dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.500 euro (importi rivalutati ISTAT). È contravvenzione e ammette l'estinzione tramite procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 (regolarizzazione + pagamento di un quarto del massimo).
Per i preposti l’art. 56 SIC prevede sanzioni autonome in caso di omessa vigilanza sul rispetto degli obblighi formativi. Per i lavoratori che rifiutano la formazione obbligatoria opera l’art. 59 SIC (sanzione amministrativa) e la responsabilità disciplinare ex art. 2104 c.c.
In caso di infortunio o malattia professionale, l’omessa formazione è elemento ricorrente nel giudizio di colpa per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. Per l’ente scatta la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies, con sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote e sanzioni interdittive (sospensione attività, esclusione da finanziamenti) se non è provata l’adozione di un modello organizzativo idoneo. L’investimento in formazione documentata è, anche solo in chiave difensiva, il presidio di compliance dal miglior rapporto costo-beneficio.
Domande frequenti
Quante ore di formazione servono per un lavoratore a rischio basso?
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (richiamato dall’art. 37 comma 2 SIC) il pacchetto formativo iniziale per i lavoratori a rischio basso (es. uffici, commercio, servizi) è di 8 ore complessive: 4 ore di formazione generale (comune a tutti i settori, su concetti di rischio, organizzazione della prevenzione, soggetti aziendali, organi di vigilanza) e 4 ore di formazione specifica sui rischi della mansione e del comparto. Il rischio medio (es. agricoltura, trasporti) richiede 4+8 = 12 ore; il rischio alto (es. edilizia, chimica, sanità) richiede 4+12 = 16 ore. Tutta la formazione iniziale va completata prima dell’adibizione alla mansione e si conclude con verifica di apprendimento e attestato. L’aggiornamento è quinquennale per minimo 6 ore. Il datore che adibisce un neoassunto senza formazione completata viola l’art. 37 commi 1 e 4 ed è sanzionato dall’art. 55 SIC indipendentemente da ogni infortunio.
Si può fare la formazione sulla sicurezza tutta in e-learning?
No, non tutta. L’Accordo Stato-Regioni 2011, integrato nel 2016, distingue: la formazione generale dei lavoratori (4 ore) è interamente erogabile in e-learning; la formazione specifica a rischio basso è ammessa in e-learning; per rischio medio e alto deve essere svolta in presenza, salva la parte teorica. La formazione del datore di lavoro RSPP e dei dirigenti può essere in e-learning. La formazione del preposto, dopo il comma 7-ter introdotto dalla L. 215/2021, deve essere svolta integralmente con modalità in presenza: la e-learning, anche sincrona, è vietata e l’eventuale corso online del preposto è nullo in sede ispettiva. La formazione del RLS deve essere in presenza per la parte sui rischi specifici aziendali (12 ore su 32). L'addestramento ex art. 37 comma 5 va sempre effettuato sul luogo di lavoro, da persona esperta, con prova pratica e tracciamento in registro.
Quando va aggiornata la formazione sulla sicurezza?
Le scadenze di aggiornamento sono differenziate per ruolo. Per i lavoratori l’aggiornamento è quinquennale, durata minima 6 ore, a prescindere dal livello di rischio. Per i dirigenti e i datori di lavoro RSPP è quinquennale (6 ore datori, modularizzato per dirigenti). Per i preposti, dopo la L. 215/2021, l’aggiornamento è almeno biennale ed esclusivamente in presenza (art. 37 comma 7-ter). Per il RLS è annuale: 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50. Per gli addetti antincendio è triennale (D.M. 2 settembre 2021) e per gli addetti primo soccorso triennale (D.M. 388/2003). Indipendentemente dalla scadenza, l’art. 37 comma 6 impone di ripetere la formazione ogni volta che mutano i rischi: nuove attrezzature, nuove sostanze, nuove tecnologie, nuove mansioni (comma 4). L’omissione dell’aggiornamento è sanzionata ex art. 55 SIC.
Il dirigente deve fare la formazione del lavoratore più quella di dirigente?
Sì, sono due percorsi formativi distinti e cumulativi. Il dirigente, in quanto soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa (art. 2 lett. d SIC), ha le responsabilità del «garante in posizione apicale» e deve seguire la formazione di dirigente ex art. 37 comma 7: 16 ore complessive su sistemi di gestione, deleghe, valutazione dei rischi, comunicazione, fattore umano, con aggiornamento quinquennale. Se il dirigente svolge anche attività operative o sovraintende a lavorazioni specifiche, deve aver completato pure la formazione di lavoratore (4 ore generale + specifica modulata sul rischio). Per il preposto vale la stessa logica: alla formazione di lavoratore si aggiunge il modulo specifico preposti, da svolgere interamente in presenza (comma 7-ter). Il credito formativo previsto dal comma 14-bis riconosce sovrapposizioni di contenuto: chi ha già fatto la generale lavoratori non la rifà come dirigente, ma deve completare la parte specifica del ruolo apicale. Considerare assorbita la formazione di dirigente nella generica formazione del lavoratore è un errore ricorrente, contestato dall’INL e dalla giurisprudenza penale.
Cosa rischia il datore di lavoro senza attestati di formazione dei propri dipendenti?
Il datore, e con lui il dirigente, risponde di reato contravvenzionale ex art. 55 SIC: arresto da due a quattro mesi o ammenda (importi rivalutati ISTAT, ordine di grandezza 1.500-6.500 euro per ciascuna violazione). La pena è applicabile anche in assenza di infortunio: la violazione dell’art. 37 è un reato di pericolo astratto. Esiste la possibilità di estinzione tramite procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 (regolarizzazione entro il termine ispettivo + pagamento di un quarto del massimo). In caso di infortunio o malattia professionale, l’omessa formazione concorre nel giudizio di colpa per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche; l’INAIL eserciterà il regresso e il lavoratore potrà chiedere il danno differenziale. Per l'ente scatta la responsabilità amministrativa ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote e sanzioni interdittive (sospensione attività, esclusione finanziamenti) se non è dimostrata l’adozione di un modello organizzativo idoneo. Per evitarlo: pianificare la formazione, archiviare gli attestati firmati, mantenere il registro dell’addestramento e tenere traccia degli aggiornamenti periodici.