- L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 elenca, in una catena continua di lettere da a) a bb), gli obblighi gestionali del datore di lavoro e dei dirigenti: la norma traduce in compiti operativi i doveri non delegabili dell’art. 17 (valutazione dei rischi e nomina del RSPP) e si salda al sistema sanzionatorio degli artt. 55 e 56.
- Datore e dirigenti rispondono congiuntamente degli stessi obblighi nei limiti delle attribuzioni e competenze conferite: il dirigente non è un esecutore neutro, è garante in posizione apicale (Cass. pen. sez. IV, sentenze costanti dal 2009) e risponde delle proprie scelte organizzative.
- Gli obblighi coprono cinque grandi aree: dispositivi di protezione individuale (lett. d), sorveglianza sanitaria (lett. a, g, g-bis, bb), informazione-formazione-addestramento (lett. l, in raccordo con artt. 36 e 37), designazioni (medico competente, addetti emergenze, preposti, lett. a, b, b-bis) e registrazioni/comunicazioni telematiche all’INAIL per infortuni e RLS (lett. r, aa).
- La comunicazione INAIL degli infortuni superiori a tre giorni si considera assolta tramite la denuncia ex art. 53 del D.P.R. 1124/1965; quella a fini statistici per gli infortuni di almeno un giorno opera dal decreto attuativo dell’art. 8.
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori scatta l’obbligo di convocare la riunione periodica dell’art. 35 SIC: è il momento di sintesi annuale fra datore, RSPP, medico competente e RLS.
- Il comma 3-bis cristallizza l'obbligo di vigilanza sui soggetti subordinati (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori, medico competente): la mancata vigilanza è autonoma fonte di responsabilità del datore e del dirigente.
Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo
28. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo
19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; (10) v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma
4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331 , 340 e 658 del codice penale . 3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. (51) (60) ((67)) 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori
- Articolo 18 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 18 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 18 Codice della Strada: Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
- Articolo 18 Codice di Procedura Civile: Foro generale delle persone fisiche
- Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processi<ref>Articolo modificato dalla [[L. 19 gennaio 2001, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia]].</ref>
L’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è il cuore operativo del Testo Unico Sicurezza. Mentre l’art. 17 SIC fissa i due obblighi non delegabili del datore (valutazione dei rischi e designazione del RSPP) e l’art. 16 SIC disciplina la delega di funzioni, l’art. 18 elenca la catena di doveri gestionali che il datore può condividere con i dirigenti e, tramite delega scritta efficace, trasferire ad altri soggetti, salvi i limiti dell’art. 17. Per il consulente del lavoro, l’RSPP e l’avvocato giuslavorista questa è la checklist da cui parte ogni audit di compliance e ogni difesa penale post-infortunio.
Mappa degli obblighi: dispositivi, sanità, informazione, registrazioni
La struttura dell’articolo è apparentemente disordinata, un elenco continuo da a) a bb) con inserimenti successivi (lett. b-bis, g-bis, lett. v e z), ma riconducibile a cinque famiglie di obblighi che conviene sempre tenere distinte.
La prima famiglia è quella delle designazioni: medico competente per la sorveglianza sanitaria (lett. a), addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione (lett. b), preposti con l’individuazione formale ora obbligatoria dopo la riforma del 2021 (lett. b-bis). Sono atti formali, scritti, con accettazione del designato e tracciabili in azienda: la giurisprudenza esclude la designazione tacita o per facta concludentia.
La seconda famiglia riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI): lett. d, integrata con il Titolo III. Il datore deve fornire DPI «necessari e idonei», sentiti RSPP e medico competente; deve garantirne il mantenimento in efficienza, addestrare all’uso (Titolo III, Capo II) e sostituirli quando si deteriorano. Sono a carico esclusivo del datore, non possono mai essere addebitati al lavoratore.
La terza famiglia è la sorveglianza sanitaria (lett. a, g, g-bis, bb, in raccordo con l’art. 41 SIC): nomina del medico competente, invio alle visite secondo il programma, comunicazione tempestiva della cessazione del rapporto di lavoro, divieto assoluto di adibire il lavoratore alla mansione senza giudizio di idoneità. La lett. bb cristallizza un dogma operativo: «niente idoneità, niente mansione».
La quarta famiglia è quella di informazione, formazione e addestramento (lett. l, che rinvia agli artt. 36 e 37): l’aggiornamento periodico, le ore minime per profilo di rischio e i contenuti sono regolati dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e successive revisioni. Il datore deve documentare la formazione effettuata con registri firmati: in giudizio, il «non lo sapevo» del lavoratore vale solo se la formazione non è dimostrabile.
La quinta famiglia riguarda registrazioni e comunicazioni telematiche: trasmissione INAIL degli infortuni (lett. r), comunicazione dei nominativi RLS (lett. aa), elaborazione del DUVRI nell’ambito dei contratti di appalto (lett. p, in raccordo con l’art. 26 SIC). È l’area di maggior contenzioso amministrativo, perché le omissioni emergono dai controlli telematici incrociati INL-INAIL anche a distanza di anni.
Differenza tra obblighi del datore e del dirigente
L’art. 18 indirizza i suoi precetti «al datore di lavoro» e «ai dirigenti» con un e di congiunzione: il dirigente non è soggetto di obblighi attenuati, è coobbligato negli stessi termini del datore nei limiti delle attribuzioni e competenze conferite. La Cassazione penale sezione IV ha più volte ribadito che il dirigente è garante in posizione apicale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) SIC, e che la sua responsabilità non discende da delega del datore (sarebbe un delegato ex art. 16) ma direttamente dal ruolo organizzativo che ricopre.
La differenza pratica sta nell'oggetto della funzione: il datore ha il potere decisionale e di spesa generale; il dirigente attua, organizza e dirige le attività secondo le scelte strategiche del datore. Da qui due regole operative.
Prima regola. Se il dirigente attua correttamente le scelte del datore e l’evento dannoso dipende da carenze a monte (es. budget insufficiente per i DPI), risponde il datore. Seconda regola. Se il dirigente, nei limiti delle risorse assegnate, ignora o organizza male l’esecuzione (es. ritarda la consegna dei DPI già acquistati, omette la nomina del preposto in un cantiere), risponde personalmente il dirigente. La giurisprudenza chiama questa logica «principio di effettività delle funzioni».
DPI: scelta, fornitura, manutenzione
L’obbligo di fornire DPI (lett. d) è uno dei più controllati in sede ispettiva. Il datore deve attraversare quattro fasi tracciabili:
1) Valutazione: nel DVR (art. 28 SIC) si identificano i rischi residui che non sono eliminabili con misure collettive e si motiva l’adozione di un DPI specifico. 2) Scelta: il datore sceglie il DPI marcato CE conformemente al Reg. UE 2016/425, sentito il RSPP e il medico competente. 3) Fornitura e addestramento: il DPI è consegnato al lavoratore con verbale firmato, accompagnato da istruzioni d'uso e, per i DPI di terza categoria e per quelli soggetti a rischio biologico, da addestramento documentato. 4) Manutenzione e sostituzione: il datore garantisce le verifiche periodiche, la sanificazione (per i DPI riutilizzabili) e la sostituzione al deterioramento; tutto a carico aziendale, mai del lavoratore.
Il datore che richiede al lavoratore il costo del DPI o della sua sostituzione viola l’art. 18 lett. d) e l’art. 77 SIC (Titolo III, Capo II): la condotta è sanzionata penalmente ex art. 55 SIC con arresto fino a sei mesi o ammenda.
Sorveglianza sanitaria: cooperazione con il medico competente
Le lettere a), g), g-bis) e bb) costruiscono un microsistema basato sulla cooperazione fra datore e medico competente (art. 41 SIC). Il datore deve: (i) nominare il medico competente, scegliendolo fra i professionisti iscritti nell’elenco nazionale del Ministero della Salute; (ii) consegnargli il DVR e la cartografia dei rischi; (iii) inviare il lavoratore alle visite previste dal protocollo sanitario; (iv) ricevere il giudizio di idoneità (lett. bb impone di non adibire il lavoratore senza il giudizio); (v) comunicare al medico la cessazione del rapporto (lett. g-bis), perché il medico deve archiviare la cartella sanitaria e di rischio e, per gli agenti cancerogeni o biologici, proseguire la sorveglianza retroattiva.
Il giudizio del medico è vincolante: il datore non può ignorarlo. Se il giudizio prevede limitazioni o inidoneità, il datore deve modificare la mansione o ricollocare il lavoratore secondo l’art. 42 SIC, con tutte le conseguenze in materia di repêchage.
Comunicazioni INAIL e infortuni di almeno un giorno o superiori a tre giorni
La lettera r) regola due distinti obblighi telematici. Il primo, a fini statistici e informativi, riguarda gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento: l’obbligo decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 8 comma 4 SIC. Il secondo, a fini assicurativi, riguarda gli infortuni con assenza superiore a tre giorni ed è assolto con la denuncia INAIL ex art. 53 del D.P.R. 1124/1965, da trasmettere entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
L’operatività concreta è scandita dalla piattaforma «Servizi online» INAIL: il datore o un suo intermediario abilitato (consulente del lavoro, associazione di categoria) trasmette il certificato medico ricevuto dal lavoratore e attiva la pratica infortuni. La mancata o tardiva comunicazione è sanzionata in via amministrativa ex art. 55 comma 5 lett. h) SIC. La giurisprudenza amministrativa è severa: il termine decorre dalla ricezione del certificato, non dalla data dell’infortunio, ma il datore deve organizzarsi per intercettare il certificato senza ritardi.
Riunione periodica (art. 35) e RLS
La lettera v) impone la convocazione annuale della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori: partecipano il datore (o un suo rappresentante), il RSPP, il medico competente (ove presente) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST). L’ordine del giorno minimo è dettato dall’art. 35 SIC e comprende DVR, andamento infortunistico, sorveglianza sanitaria, DPI e formazione. La riunione si conclude con un verbale che resta in azienda a disposizione degli organi di vigilanza.
Nelle aziende con meno di 15 lavoratori la riunione non è obbligatoria, ma il RLS può richiederla in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione (es. introduzione di nuove sostanze, nuovi macchinari, modifiche del layout produttivo). Il datore deve in ogni caso consultare il RLS nelle ipotesi della lettera s) (art. 50 SIC: aggiornamento del DVR, designazione degli addetti emergenze, formazione, ecc.).
Sanzioni: rinvio agli artt. 55 e 56
L’art. 18 non contiene sanzioni dirette: il sistema sanzionatorio è dettato dagli artt. 55 SIC (datore di lavoro e dirigente) e 56 SIC (preposto). La regola è quella della responsabilità penale contravvenzionale: arresto da due a quattro mesi o ammenda variabile a seconda della lettera violata, con la possibilità di estinzione tramite procedura di prescrizione ex artt. 20-24 del D.Lgs. 758/1994 (regolarizzazione + pagamento di un quarto del massimo).
Le violazioni più gravi, omessa nomina del medico competente (lett. a), omessa formazione (lett. l), violazione della lett. bb sul giudizio di idoneità, espongono al rischio penale anche per le lesioni colpose dell’art. 590 c.p. e per l’omicidio colposo dell’art. 589 c.p., con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. La responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies) si innesta sulle ipotesi colpose più gravi.
Casi pratici
Caso 1, Tizio S.r.l., omessa nomina del preposto. Tizio S.r.l., impresa edile con cantiere a Bologna, non designa formalmente alcun preposto (lett. b-bis introdotta dalla L. 215/2021). Durante un sopralluogo l’INL contesta la violazione: arresto fino a due mesi o ammenda. Tizio si regolarizza con nomina scritta, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza e accede alla procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994.
Caso 2, Caio (dirigente di Alfa S.r.l.), ritardo nella consegna DPI. Caio, direttore di stabilimento di Alfa S.r.l., riceve i DPI antincendio acquistati dal datore ma omette la distribuzione per tre mesi a causa di disorganizzazione interna. Un lavoratore subisce ustioni durante un principio di incendio. Caio risponde come dirigente per la violazione dell’art. 18 lett. d) e per le lesioni colpose dell’art. 590 c.p.; Alfa S.r.l. risponde ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 se non dimostra di aver adottato un modello organizzativo idoneo.
Caso 3, Beta S.p.A., omessa comunicazione INAIL. Beta S.p.A. riceve il certificato di infortunio del 10 gennaio (un giorno di prognosi); il certificato resta nelle mani del responsabile HR per due settimane. L’INAIL contesta il ritardo. Beta replica che, in assenza del decreto attuativo dell’art. 8 comma 4, l’obbligo statistico per gli infortuni di un solo giorno non sarebbe ancora operativo: la difesa è tecnica e va calibrata sulla data effettiva di entrata in vigore del decreto attuativo.
Errori frequenti
Primo errore. Confondere art. 17 e art. 18: la valutazione dei rischi (art. 17 SIC) è non delegabile, la fornitura di DPI o le comunicazioni INAIL (art. 18) sono delegabili con delega scritta ex art. 16 SIC. Secondo errore. Considerare la designazione del preposto un atto facoltativo: la lett. b-bis, introdotta dalla L. 215/2021, ha reso la nomina obbligatoria in tutte le aziende con attività organizzate. Terzo errore. Ritenere la riunione periodica un obbligo solo formale: il verbale è il primo documento che gli ispettori chiedono dopo il DVR. Quarto errore. Trascurare l’obbligo di vigilanza del comma 3-bis: il datore e il dirigente rispondono anche delle omissioni dei preposti e dei lavoratori se non hanno predisposto un sistema di controllo (procedure scritte, audit periodici, sanzioni disciplinari documentate).
Un ultimo monito ai datori: l’art. 18 va letto sempre in combinato con l’art. 28 SIC (DVR), l’art. 26 SIC (appalti e DUVRI), l’art. 35 SIC (riunione periodica), l’art. 41 SIC (sorveglianza sanitaria) e l’art. 55 SIC (sanzioni). Solo questa lettura sistematica consente di costruire una compliance effettiva, capace di reggere sia all’ispezione INL sia, soprattutto, al processo penale che inevitabilmente segue ogni infortunio grave.
Domande frequenti
Entro quanto tempo bisogna comunicare un infortunio all’INAIL ai sensi dell’art. 18 lett. r)?
L’art. 18 lett. r) distingue due obblighi. Per gli infortuni con assenza superiore a tre giorni, la comunicazione si considera assolta tramite la denuncia INAIL ex art. 53 del D.P.R. 1124/1965, da trasmettere entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Per gli infortuni con assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento, la comunicazione a fini statistici e informativi va inviata in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato; questo secondo obbligo decorre dal termine di dodici mesi dall’adozione del decreto attuativo dell’art. 8 comma 4 SIC. Il termine decorre sempre dalla ricezione del certificato medico, non dalla data dell’infortunio: il datore deve organizzare un canale di ricezione tempestiva. La violazione è sanzionata in via amministrativa dall’art. 55 comma 5 lett. h) SIC.
Il dirigente può essere sanzionato come il datore di lavoro per le violazioni dell’art. 18?
Sì. L’art. 18 indirizza i precetti «al datore di lavoro e ai dirigenti» con pari intensità: il dirigente è coobbligato e risponde direttamente, non come delegato del datore, nei limiti delle attribuzioni e competenze conferite dall’organizzazione aziendale. La giurisprudenza penale (Cass. sez. IV, indirizzo costante) qualifica il dirigente come garante in posizione apicale ai sensi dell’art. 2 lett. d) SIC. Sul piano sanzionatorio, l’art. 55 SIC equipara datore e dirigente: stessa pena (arresto da due a quattro mesi o ammenda variabile per lettera violata), stessa procedura di estinzione tramite prescrizione del D.Lgs. 758/1994. La differenza pratica è solo nell'oggetto dell’imputazione: il datore risponde delle scelte strategiche e di spesa, il dirigente dell’attuazione organizzativa.
I dispositivi di protezione individuale (DPI): chi paga la manutenzione e la sostituzione?
L’onere è integralmente a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 lett. d) SIC e dell’art. 77 SIC (Titolo III, Capo II). Il datore deve fornire DPI marcati CE conformi al Reg. UE 2016/425, garantirne il mantenimento in efficienza, la sanificazione per i DPI riutilizzabili, la sostituzione al deterioramento. Il datore che addebita al lavoratore, anche in busta paga o tramite trattenuta, il costo del DPI iniziale, della manutenzione o della sostituzione viola l’art. 18 lett. d) ed espone l’azienda a sanzione penale ex art. 55 SIC. Restano escluse, per giurisprudenza consolidata, le sole ipotesi di danneggiamento doloso del DPI da parte del lavoratore, che possono essere oggetto di azione disciplinare e di risarcimento ex art. 2104 c.c.
Quando scatta l’obbligo della riunione periodica ex art. 18 lett. v) e art. 35 SIC?
L’obbligo di convocare la riunione periodica scatta nelle unità produttive con più di 15 lavoratori e ha cadenza almeno annuale. Partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (ove la sorveglianza sanitaria sia attivata) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST). L’ordine del giorno minimo, dettato dall’art. 35 SIC, comprende l’esame del DVR, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i criteri di scelta dei DPI, i programmi di informazione e formazione. La riunione si conclude con un verbale firmato da tutti i partecipanti, che resta in azienda a disposizione degli ispettori. Nelle aziende con 15 o meno lavoratori la riunione non è obbligatoria, ma il RLS può comunque richiederla in caso di significative variazioni delle condizioni di rischio.
Cosa succede se il datore adibisce un lavoratore alla mansione senza il giudizio di idoneità del medico competente?
La condotta viola direttamente l’art. 18 lett. bb) SIC, che impone di vigilare affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. La sanzione penale (art. 55 SIC, arresto fino a sei mesi) si aggiunge a un effetto civilistico: in caso di infortunio o malattia professionale, l’INAIL eserciterà regresso contro il datore ex artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965, e il lavoratore potrà chiedere il danno differenziale. La regola operativa è secca: «niente giudizio, niente mansione». Il giudizio del medico, se di inidoneità totale o parziale, anche temporanea, è vincolante; il datore deve modificare la mansione o ricollocare il lavoratore ai sensi dell’art. 42 SIC, con tutte le conseguenze in materia di repêchage. Il giudizio resta soggetto a ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente.