- L'art. 15 elenca le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, in ordine di priorità che privilegia l'eliminazione del rischio alla fonte rispetto alla protezione individuale.
- La valutazione di tutti i rischi è la prima misura generale e il presupposto logico di tutte le altre.
- Il principio della sostituzione — eliminare il pericolo o sostituirlo con qualcosa di meno pericoloso — è esplicitamente codificato.
- Le misure di protezione collettiva hanno priorità rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
- L'informazione, la formazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono misure generali di tutela al pari di quelle tecniche.
Art. 15 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure generali di tutela
In vigore dal 15/05/2008
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. z-bis) ((la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.))
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Stesso numero, altri codici
- Art. 15 Codice Civile: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
- Articolo 15 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 15 Codice del Consumo: Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
- Articolo 15 Codice della Strada: Atti vietati
- Articolo 15 Codice di Procedura Civile - Cause relative a beni immobili
- Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione
L'art. 15 come bussola dell'intero sistema preventivo
L'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 è una norma fondamentale: non introduce obblighi specifici — quelli sono disciplinati dagli articoli successivi — ma fissa i principi e le misure generali di tutela che informano l'intero sistema preventivo. È la norma che risponde alla domanda «in che modo il datore di lavoro deve intervenire sui rischi?» e stabilisce una gerarchia delle priorità che deve guidare ogni scelta aziendale in materia di sicurezza. La sua rilevanza pratica è enorme: in sede ispettiva o giudiziaria, la violazione dei principi dell'art. 15 può essere ricondotta a responsabilità del datore di lavoro anche in assenza di una specifica norma tecnica violata.
La gerarchia delle misure: eliminazione, riduzione, protezione
L'elenco dell'art. 15 non è casuale: segue una gerarchia di priorità mutuata dalla direttiva quadro europea 89/391/CEE. In cima vi è la valutazione di tutti i rischi (lett. a) — premessa logica e giuridica di ogni intervento preventivo. Seguono la programmazione integrata della prevenzione (lett. b) e l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo (lett. c). Il principio della sostituzione (lett. f) — sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso — è codificato esplicitamente e ha applicazioni concrete nell'ambito della scelta delle sostanze chimiche, dei macchinari e dei processi produttivi. Solo quando l'eliminazione o la sostituzione non sono tecnicamente possibili si giustifica il ricorso alle misure di protezione, che a loro volta seguono una gerarchia interna: prima le protezioni collettive (lett. i) e solo come ultima ratio i dispositivi di protezione individuale. I DPI, pur necessari, non sostituiscono le misure di protezione strutturali.
I principi ergonomici e la prevenzione del rischio da lavoro monotono
Tra le misure generali dell'art. 15 figura esplicitamente il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature (lett. d), «al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo». Questa disposizione ha trovato crescente rilevanza applicativa con l'evoluzione dei sistemi di produzione industriale — catena di montaggio, operazioni ripetitive nei call center, lavoro ai videoterminali — e ha alimentato una ricca letteratura tecnica sui disturbi muscoloscheletrici da lavoro. La valutazione del rischio ergonomico è oggi una componente essenziale del DVR in molti settori.
Informazione, formazione e partecipazione: misure di tutela, non mere formalità
L'art. 15 elenca tra le misure generali di tutela anche l'informazione e la formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli RLS (lett. n, o, p), nonché la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (lett. r, s). Questa collocazione sistematica è fondamentale: informazione e formazione non sono meri adempimenti burocratici ma misure di tutela della salute e sicurezza al pari delle protezioni tecniche. Un datore di lavoro che installi tutte le protezioni tecniche ma ometta di formare i lavoratori viola comunque l'art. 15. Sul piano sanzionatorio, la mancata formazione è un'autonoma fonte di responsabilità.
Emergenze, segnaletica e manutenzione
Le ultime lettere dell'elenco riguardano aspetti operativi cruciali: le misure di emergenza per primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione (lett. u), l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza (lett. v) e la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti, «con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza» (lett. z). Quest'ultima disposizione conferma che la sicurezza non è un adempimento una tantum ma un processo continuativo: un macchinario conforme alla marcatura CE al momento dell'acquisto può diventare pericoloso se i dispositivi di sicurezza non sono oggetto di controllo e manutenzione periodica.
Domande frequenti
I DPI (dispositivi di protezione individuale) possono sostituire le misure di protezione collettiva?
No. L'art. 15, lett. i), stabilisce esplicitamente la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto ai DPI. I DPI sono l'ultima misura da adottare quando le protezioni strutturali e collettive non possono eliminare o ridurre sufficientemente il rischio. Usare solo DPI quando sarebbe possibile adottare protezioni collettive viola la gerarchia dell'art. 15.
Il principio di sostituzione dell'art. 15 si applica anche alla scelta delle sostanze chimiche in azienda?
Sì. La lett. f) dell'art. 15 prevede la «sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso». Questo principio si applica pienamente alle sostanze chimiche: prima di utilizzare un agente chimico pericoloso, il datore di lavoro deve valutare se è possibile sostituirlo con uno meno pericoloso o non pericoloso.
La mancata formazione dei lavoratori è sufficiente a integrare una violazione dell'art. 15?
Sì. L'informazione e la formazione adeguate dei lavoratori sono espressamente elencate tra le misure generali di tutela dall'art. 15, lett. n). La loro omissione costituisce una violazione autonoma del decreto, indipendentemente dall'eventuale adozione di tutte le altre misure di prevenzione tecnica.
Alfa S.r.l. ha installato un macchinario nuovo conforme alle norme CE. Deve comunque mantenerlo nel tempo?
Sì. L'art. 15, lett. z), prevede la regolare manutenzione di attrezzature e impianti, «con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza». La conformità al momento dell'acquisto non esime dal programma di manutenzione periodica, che deve essere documentato nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.
La valutazione del rischio ergonomico è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008?
Sì. L'art. 15, lett. d), include tra le misure generali di tutela il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, esplicitamente per ridurre i rischi da lavoro monotono e ripetitivo. La valutazione del rischio ergonomico — inclusi i disturbi muscoloscheletrici — è una componente necessaria del DVR nelle lavorazioni a rischio specifico.