- L'art. 16 disciplina la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, fissando condizioni tassative di validità: atto scritto con data certa, accettazione scritta del delegato, professionalità adeguata, piena attribuzione di poteri organizzativi e autonomia di spesa.
- La delega non elimina l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto operato del delegato.
- Il delegato può sub-delegare specifiche funzioni previo accordo con il datore di lavoro, ma non può delegare ulteriormente le funzioni ricevute in sub-delega.
- L'adozione di un efficace modello di verifica e controllo ex art. 30 SIC assolve l'obbligo di vigilanza del delegante.
Art. 16 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Delega di funzioni
In vigore dal 15/05/2008
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. ((L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma
4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e
2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
- Articolo 16 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 16 Codice del Consumo: Esenzioni
- Articolo 16 Codice della Strada: Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
- Articolo 16 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]
- Articolo 16 Codice di Procedura Penale: Competenza per territorio determinata dalla connessione
La delega di funzioni: necessità e limiti
La delega di funzioni in materia di sicurezza è uno strumento giuridico essenziale per le organizzazioni complesse. In un'impresa di medie o grandi dimensioni, il datore di lavoro — spesso identificato nell'amministratore delegato o nel titolare con poteri di spesa — non può fisicamente presenziare a tutte le attività e gestire direttamente ogni aspetto della sicurezza nei diversi reparti o unità produttive. La delega consente di distribuire responsabilità a soggetti che hanno la competenza tecnica e il potere operativo necessari per gestire la sicurezza in specifiche aree o funzioni aziendali. L'art. 16, tuttavia, non consente una delega in bianco: fissa condizioni stringenti di validità che, se non rispettate, rendono la delega priva di effetti giuridici, con conseguente responsabilità residua in capo al datore di lavoro.
I requisiti tassativi di validità della delega
L'art. 16 elenca cinque condizioni cumulative di validità. La delega deve: (a) risultare da atto scritto con data certa — scrittura privata autenticata o atto notarile, oppure raccomandata, posta elettronica certificata, timbro postale; (b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche funzioni delegate; (c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari; (d) deve attribuire l'autonomia di spesa necessaria all'esercizio delle funzioni; (e) deve essere accettata per iscritto dal delegato. Deve inoltre essere resa pubblica con adeguata e tempestiva pubblicità all'interno dell'organizzazione. La mancanza anche di una sola di queste condizioni rende la delega inidonea a trasferire la responsabilità penale al delegato.
Il residuo obbligo di vigilanza del datore di lavoro
Un principio fondamentale — e spesso trascurato — è che la delega non libera completamente il datore di lavoro. L'art. 16, comma 3, stabilisce che «la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite». Il datore di lavoro rimane responsabile se, pur avendo delegato, non ha verificato che il delegato stesse effettivamente svolgendo le funzioni nel rispetto della normativa. Questo obbligo di vigilanza è assolto — secondo la norma stessa — in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4, SIC: un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 che includa specifici meccanismi di controllo sull'attuazione delle misure di sicurezza.
La sub-delega: possibilità e limiti
L'art. 16, comma 3-bis, prevede la possibilità di sub-delega: il soggetto delegato può, previa intesa con il datore di lavoro, delegare a sua volta specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza alle medesime condizioni di validità della delega originaria. Tuttavia, il sub-delegato non può a sua volta delegare: la catena si ferma al secondo livello. Questa limitazione è ispirata a ragioni di trasparenza e certezza della responsabilità: se la delega potesse essere trasmessa a cascata senza limiti, diventerebbe impossibile identificare il soggetto effettivamente responsabile di una specifica funzione di sicurezza. Anche il delegante principale mantiene l'obbligo di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni sub-delegate.
Caso pratico: la delega in Alfa S.r.l.
L'amministratore delegato di Alfa S.r.l. — capogruppo con due unità produttive in città diverse — delega al direttore di stabilimento di ciascuna sede le funzioni di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 relative alla propria unità produttiva. Perché le deleghe siano valide, devono essere formalizzate con atto scritto recante data certa, devono attribuire ai direttori autonomia di spesa per gli interventi di sicurezza, devono essere accettate per iscritto e devono essere pubblicizzate internamente. Se uno dei direttori delega ulteriormente specifiche funzioni a un responsabile di reparto, questa sub-delega richiede l'intesa dell'AD e deve rispettare tutti i requisiti dell'art. 16, ma il responsabile di reparto non potrà delegare a sua volta.
Domande frequenti
Una delega di funzioni di sicurezza orale è valida ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008?
No. L'art. 16 richiede espressamente che la delega risulti da atto scritto recante data certa. Una delega orale è priva di effetti giuridici ai fini del trasferimento della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro che ha delegato le funzioni di sicurezza è completamente esente da responsabilità in caso di infortunio?
No. L'art. 16 mantiene in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto operato del delegato. Se il datore di lavoro non ha esercitato tale vigilanza — e non ha adottato un efficace modello di controllo ex art. 30 SIC — rimane corresponsabile. La delega trasferisce la responsabilità operativa, non quella di sorveglianza.
Cosa si intende per 'autonomia di spesa' del delegato?
Il delegato deve avere la possibilità di disporre delle risorse economiche necessarie per adempiere alle funzioni delegate senza dover chiedere autorizzazione al datore di lavoro per ogni spesa. Non si tratta di una delega di spesa illimitata, ma di un budget o di poteri decisionali adeguati alla funzione delegata.
Un RSPP può ricevere una delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008?
Sì, ma con attenzione. La delega ex art. 16 trasferisce responsabilità penali e può configurare una posizione di garanzia in capo al delegato. Il ruolo del RSPP è per sua natura consulenziale e di supporto, non di gestione operativa. Una delega che trasferisca all'RSPP responsabilità operative va costruita con particolare cura, verificando che il profilo professionale corrisponda alle funzioni delegate.
La delega può essere revocata? Con quali modalità?
Sì, la delega può essere revocata dal datore di lavoro. Per coerenza con i requisiti di forma, la revoca dovrebbe anch'essa essere formalizzata per iscritto con data certa e comunicata al delegato e all'interno dell'organizzazione, analogamente a quanto previsto per la sua pubblicità.