Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 16 - Art. 16 SIC - Delega di funzioni→T.U. Sicurezza art. 18 - Art. 18 SIC - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 15 SIC – Misure generali di tutela→Art. 19 SIC – Obblighi del preposto→Art. 14 bis SIC – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)→Art. 14 SIC – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro…→Art. 20 SIC – Obblighi dei lavoratori→Art. 13 SIC – Vigilanza→Art. 21 SIC – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui a…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I due obblighi inderogabili del datore di lavoro
L'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e una delle norme cardine dell’intero Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In poche righe il legislatore fissa un principio strutturale: vi sono due adempimenti che il datore di lavoro non puo trasferire ad altri, ne mediante delega di funzioni ne mediante contratto di consulenza, e che restano dunque saldamente ancorati alla sua posizione di garanzia.
Si tratta di:
La ragione di questa scelta e chiara: si tratta delle due decisioni che fondano l’intero sistema di prevenzione aziendale. Senza valutazione dei rischi non vi e conoscenza dei pericoli; senza RSPP non vi e organizzazione tecnica della prevenzione. Lasciare che queste scelte possano essere trasferite a terzi significherebbe svuotare di contenuto la posizione di garanzia del datore di lavoro definita dall’art. 2, comma 1, lett. b) SIC.
Perche la valutazione dei rischi non si delega
La valutazione dei rischi non e un mero adempimento documentale: e un processo conoscitivo e decisionale che impone al datore di lavoro di analizzare l’organizzazione dell’azienda, i cicli produttivi, le mansioni, i macchinari, le sostanze utilizzate, gli ambienti di lavoro e le caratteristiche soggettive dei lavoratori (eta, genere, provenienza, condizioni di salute).
Solo il datore di lavoro conosce realmente le scelte organizzative aziendali, dispone dei poteri decisionali e di spesa per modificarle e puo orientare gli investimenti in sicurezza. Per questa ragione la giurisprudenza di legittimita ha costantemente affermato che il datore di lavoro non puo limitarsi a sottoscrivere un DVR redatto materialmente dal consulente: deve partecipare attivamente al processo valutativo, comprendere le scelte tecniche e farle proprie.
Il consulente esterno o il RSPP possono assistere il datore di lavoro nella valutazione (l’art. 33 SIC prevede espressamente il supporto del SPP), ma la titolarita e la responsabilita della valutazione restano esclusivamente in capo al datore di lavoro. La sottoscrizione del DVR non e un atto formale: e l’assunzione di responsabilita sulla mappatura dei rischi e sulle misure di prevenzione adottate.
Cio comporta che, se il DVR risulta carente, incompleto, generico o non aggiornato, la responsabilita penale ricade sul datore di lavoro anche quando il documento sia stato materialmente predisposto da terzi. La firma del datore equivale a una dichiarazione di scienza e di responsabilita.
Designazione del RSPP: requisiti e responsabilita
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la figura tecnica che coordina il sistema di prevenzione aziendale. La sua designazione e atto personale del datore di lavoro: la legge richiede che sia compiuta in modo formale, con accettazione scritta dell’incarico e con verifica dei requisiti di capacita e di formazione previsti dall’art. 32 SIC (titolo di studio, modulo A, modulo B specifico per il settore Ateco, modulo C, aggiornamento quinquennale).
Il RSPP puo essere interno (un dipendente dell’azienda) oppure esterno (un consulente). In alcuni casi tassativamente previsti dall’art. 34 SIC il datore di lavoro puo svolgere personalmente i compiti del SPP, ma anche in questa ipotesi residua un atto formale di assunzione del ruolo con la relativa formazione obbligatoria.
L’omessa o irregolare designazione del RSPP non rappresenta una semplice irregolarita documentale: comporta che l’intero sistema di prevenzione manca del suo presidio tecnico. La legge sanziona dunque la mera omissione della designazione, indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
Va sottolineato che il RSPP, anche quando svolge correttamente i propri compiti consultivi, non e titolare di poteri decisionali o di spesa e non puo essere destinatario di una delega di funzioni: e una figura di supporto al datore di lavoro, non un suo sostituto. La Cassazione penale ha ribadito piu volte che un eventuale errore del RSPP nella valutazione tecnica non esonera il datore di lavoro da responsabilita, salvo i casi di cooperazione colposa in cui la responsabilita del RSPP si aggiunge a quella del datore.
Rapporto con l’art. 16 SIC (delega di funzioni)
L'art. 16 SIC disciplina l’istituto generale della delega di funzioni, ammettendo che il datore di lavoro possa trasferire ad altri soggetti competenti gli obblighi di tutela, purche ricorrano i requisiti di forma scritta, data certa, idoneita professionale del delegato, attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa e accettazione scritta.
L’art. 17 SIC chiude il sistema fissando il perimetro esterno dell’art. 16: per quanto valida e completa sia una delega, essa non puo mai estendersi alla valutazione dei rischi e alla designazione del RSPP. Si parla in dottrina di nucleo indelegabile della posizione di garanzia: una soglia minima che resta sempre del datore di lavoro.
Da qui discendono alcune conseguenze operative importanti:
Indelegabilita e responsabilita penale personale
L’effetto piu rilevante dell’art. 17 SIC e che la responsabilita penale per la mancata valutazione dei rischi e per la mancata designazione del RSPP non puo essere trasferita ad altri soggetti dell’organizzazione aziendale. Nemmeno un’eventuale delega formalmente perfetta puo spostare l’imputazione: il giudice, accertata l’omissione, individua il responsabile direttamente nel datore di lavoro.
Nei gruppi societari, nelle aziende con piu unita produttive, nelle societa di capitali con consiglio di amministrazione, il problema si pone in termini di individuazione del datore di lavoro. La giurisprudenza distingue il datore di lavoro formale (chi e indicato come tale dallo statuto o dalla delibera assembleare) dal datore di lavoro effettivo (chi esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa sull’unita produttiva). In presenza di amministratore delegato con deleghe specifiche in materia di sicurezza, sara questi il destinatario degli obblighi dell’art. 17 SIC.
Va precisato che, in caso di pluralita di datori di lavoro nella stessa impresa (es. cantieri con piu imprese, contratti di appalto e subappalto), ciascuno resta titolare degli obblighi indelegabili per il personale e i rischi propri della sua organizzazione: la cooperazione disciplinata dall’art. 26 SIC integra ma non sostituisce gli obblighi dell’art. 17 SIC.
Sanzioni in caso di omissione
L’art. 55 SIC, comma 1, lett. a) e b), individua il quadro sanzionatorio:
Si tratta di reati di pericolo (contravvenzioni omissive proprie) che si consumano nel momento in cui l’obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto. Non e necessario il verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale: la sanzione e attivata dalla mera omissione, rilevata di regola in sede ispettiva dagli organi di vigilanza (servizi PISLL delle ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA).
Le contravvenzioni sono soggette alla disciplina della prescrizione amministrativa di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza impartisce prescrizione, fissa un termine per l’adempimento e, in caso di esecuzione e di pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue. Resta comunque traccia ispettiva e il rischio di recidiva per le successive verifiche.
Casi pratici
Caso 1 - Delega al direttore tecnico inefficace per il DVR. Tizio, amministratore unico della Alfa S.r.l. (azienda metalmeccanica con 40 dipendenti), confida la gestione operativa della sicurezza al direttore tecnico Caio con delega scritta, data certa, autonomia di spesa di 30.000 euro annui e attribuzione dei poteri organizzativi. Caio commissiona a un consulente la redazione del DVR e lo firma personalmente. A seguito di un controllo ispettivo l’ASL rileva la carenza di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e la sottoscrizione del DVR da parte di soggetto non legittimato. Pur in presenza di una delega completa ex art. 16 SIC, l’imputazione e a carico di Tizio: l’art. 17 SIC esclude la delegabilita dell’adempimento e la firma di Caio non sostituisce quella del datore di lavoro.
L’azienda regolarizza nominando un nuovo DVR sottoscritto da Tizio, integrando la valutazione del rischio MMC con i protocolli ISO 11228, e Tizio paga l’ammenda in misura ridotta a seguito di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
Caso 2 - Mancata designazione del RSPP in startup. Sempronio costituisce nel gennaio una startup di servizi informatici (10 dipendenti). Convinto che, trattandosi di attivita d'ufficio a basso rischio, l’obbligo di nomina del RSPP non si applichi, omette la designazione formale per sei mesi. In sede di ispezione l’INL contesta la violazione dell’art. 17, comma 1, lett. b SIC: l’obbligo di nomina del RSPP sussiste per qualsiasi azienda con lavoratori subordinati o equiparati, a prescindere dal livello di rischio. Sempronio puo eventualmente avvalersi della facolta ex art. 34 SIC di svolgere personalmente i compiti del SPP (essendo nel settore terziario fino a 200 dipendenti), ma deve comunque formalizzare l’autonomina e completare il modulo di formazione obbligatoria (16 ore per rischio basso).
Caso 3 - DVR copiato da altra azienda. La Alfa S.r.l. ha appena rilevato un ramo di azienda da una concorrente; per risparmiare tempo, il consulente propone di riutilizzare il DVR della cedente cambiando solo intestazione e ragione sociale. Tizio, datore di lavoro entrante, firma. Si tratta di una scelta gravemente rischiosa: il DVR non e un format generico ma uno strumento di analisi della specifica realta aziendale. Se l’organizzazione, i macchinari, i lavoratori, gli ambienti sono diversi, la valutazione non e attendibile. In caso di infortunio, il DVR copiato e considerato dalla giurisprudenza equivalente all’assenza di valutazione, con responsabilita aggravata in ipotesi di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) per violazione delle norme antinfortunistiche.
Errori frequenti
Sintesi operativa per il datore di lavoro
Per assicurare il rispetto sostanziale dell’art. 17 SIC il datore di lavoro dovrebbe:
L’art. 17 SIC, non e una norma burocratica: e l’architrave che impedisce al datore di lavoro di liberarsi delle scelte fondamentali in materia di sicurezza, garantendo che la responsabilita resti ancorata a chi detiene il potere decisionale ed economico nell’organizzazione aziendale.
Pubblico impiego - disciplina del rapporto di lavoro PA:
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 405/2008
Corte Cost., sent. n. 248/2010
Casi pratici
Caso 1: Delega illegittima della valutazione rischi
Tizio, amministratore delegato di una società manifatturiera con 300 dipendenti, conferisce a Caio, direttore di stabilimento, procura speciale con cui delega "ogni adempimento in materia di sicurezza sul lavoro, inclusa la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP". La delega rispetta i requisiti formali dell'art. 16 (atto scritto, accettazione, autonomia di spesa, pubblicità). Dopo un infortunio grave, la Procura contesta a Tizio l'omessa valutazione di un rischio specifico.
Soluzione: L'art. 17 SIC qualifica come non delegabili la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR (lett. a) e la designazione del RSPP (lett. b). La delega a Caio è nulla per la parte relativa a queste due attività, anche se formalmente corretta. Tizio risponde penalmente in via diretta della violazione, non potendo invocare lo schermo della delega. Caio mantiene invece la posizione di garanzia derivante dalla sua qualifica di dirigente ex art. 18, ma non assume quella propria del datore di lavoro su questi specifici obblighi.
Caso 2: RSPP designato dal procuratore
Tizio, presidente del CdA di una SpA, attribuisce a Sempronio, procuratore generale, il potere di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sempronio designa Caio come RSPP esterno. In sede ispettiva l'ITL contesta la nullità della nomina.
Soluzione: L'art. 17 lett. b) riserva al datore di lavoro in via esclusiva la designazione del RSPP, configurandola come scelta fiduciaria non delegabile. La nomina effettuata da Sempronio è inefficace e Tizio risulta inadempiente all'obbligo: scatta la sanzione dell'art. 55 co. 1 lett. b) (arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 euro). Tizio deve provvedere personalmente alla designazione con atto sottoscritto, accettazione dell'incarico e comunicazione al RLS ex art. 50.
Caso 3: Datore di lavoro pubblico e DVR
Tizio è dirigente generale di un ente pubblico individuato come datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) SIC. Per gestire i numerosi plessi territoriali, sub-delega a Caio, dirigente di area, la redazione del DVR del compendio di sua competenza.
Soluzione: Anche nel settore pubblico l'art. 17 lett. a) non ammette deleghe sulla valutazione dei rischi. Tizio deve coordinare personalmente la redazione del DVR generale, eventualmente avvalendosi della collaborazione tecnica di Caio (che può predisporre la documentazione istruttoria), ma sottoscrivendo egli stesso il documento finale con data certa. La responsabilità penale resta in capo a Tizio; Caio risponde solo nei limiti della sua qualifica di dirigente.
Domande frequenti
Il datore di lavoro puo delegare la redazione del DVR a un consulente esterno?
Puo farsi assistere da un consulente nella raccolta dei dati e nella stesura tecnica, ma la valutazione e la sottoscrizione del DVR restano atti personali e indelegabili del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) SIC. Firmare un DVR senza partecipare al processo valutativo non sposta la responsabilita: il datore resta penalmente responsabile dei contenuti, anche di quelli erroneamente formulati dal consulente.
Cosa succede se il RSPP non viene designato formalmente?
L’omessa designazione del RSPP integra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 55, comma 1, lett. b) SIC, punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Si tratta di un reato di pericolo: la sanzione scatta a prescindere dal verificarsi di un infortunio. La violazione e rilevabile in sede di ispezione (ASL/INL) e si estingue, ex D.Lgs. 758/1994, solo se il datore designa il RSPP entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell’ammenda.
Il DVR puo essere copiato da un’altra azienda dello stesso settore?
No. Il DVR deve riflettere la realta specifica dell’azienda: organizzazione, processi, macchinari, ambienti, lavoratori. Un documento copiato e considerato dalla giurisprudenza equivalente all’omessa valutazione dei rischi, con possibili conseguenze penali aggravate in caso di infortunio (art. 589 e 590 c.p.). Le procedure standardizzate previste dall’art. 29, comma 5, SIC per le micro-imprese sono uno strumento agevolato, ma devono comunque essere personalizzate sulla singola realta produttiva.
Una delega di funzioni completa ex art. 16 SIC esonera il datore di lavoro dagli obblighi dell’art. 17 SIC?
No. L’art. 17 SIC delimita il nucleo indelegabile della posizione di garanzia del datore di lavoro: per quanto perfetta sia la delega (forma scritta, data certa, idoneita del delegato, autonomia di spesa, accettazione), essa non puo mai includere la valutazione di tutti i rischi e la designazione del RSPP. La responsabilita penale per questi due obblighi resta esclusivamente in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro puo svolgere personalmente i compiti del RSPP?
Si, nei casi tassativamente elencati dall’art. 34 SIC (in genere aziende artigiane fino a 30 dipendenti, agricole o terziarie fino a 200 dipendenti, fuori dai settori a rischio elevato come industria chimica, estrattiva o pirotecnica). Anche in questa ipotesi e comunque necessaria la formalizzazione dell’autonomina e la frequenza dei moduli formativi specifici (durata variabile da 16 a 48 ore secondo il livello di rischio Ateco) con aggiornamento quinquennale. L’omissione della formazione rende nulla l’autonomina e configura comunque la violazione dell’art. 17 SIC.