- L’art. 28 SIC definisce oggetto e contenuto minimo della valutazione dei rischi: tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli specifici (stress lavoro-correlato, gravidanza, eta, genere, provenienza, tipologia contrattuale, ordigni bellici inesplosi negli scavi).
- Il DVR (documento di valutazione dei rischi) deve contenere obbligatoriamente sei elementi (lett. a-f comma 2): relazione con criteri valutativi, misure di prevenzione e DPI adottati, programma di miglioramento, procedure attuative con ruoli aziendali, nominativi RSPP/RLS/medico competente, mansioni a rischio specifico.
- Il DVR deve avere data certa attribuita o tramite sottoscrizione congiunta (datore + RSPP + RLS + medico competente) o tramite procedure informatiche ex art. 53 SIC; in alternativa servono marca temporale, firma digitale o protocollo PEC.
- Per le nuove imprese il DVR va elaborato entro 90 giorni dall’inizio attivita, ma gli obblighi di prevenzione (lett. b-f) operano immediatamente con evidenza documentale al RLS.
- L’INAIL e le ASL mettono a disposizione strumenti tecnici e specialistici (sistema OT23, modelli ISPESL, banche dati Profili di Rischio) per la riduzione dei livelli di rischio.
- La mancata valutazione e l’omessa redazione del DVR sono sanzionate dall'art. 55 SIC con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, elevata fino a 11.792,15 euro nei settori a rischio elevato.
Art. 28 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Oggetto della valutazione dei rischi
In vigore dal 15/05/2008
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei ((miscele chimiche)) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (14) (28)
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto
2010. 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (9)
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
- Articolo 28 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 28 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 28 Codice della Strada: Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti
- Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto
Cosa e il DVR e perche e obbligatorio per ogni azienda
L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e il cuore tecnico dell’intero sistema di prevenzione disciplinato dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Mentre l’art. 17 SIC fissa il principio dell'indelegabilita della valutazione dei rischi in capo al datore di lavoro, l’art. 28 SIC ne definisce l'oggetto, il contenuto e il perimetro operativo, indicando cosa il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve concretamente contenere per essere giuridicamente valido e tecnicamente utile.
Il DVR e l’atto fondante della prevenzione aziendale: e una fotografia ragionata dei pericoli presenti nell’organizzazione, della loro probabilita di concretizzarsi in danno e della loro gravita potenziale, accompagnata dall’individuazione delle misure di prevenzione e protezione gia adottate e di quelle programmate per il miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza. Non e un adempimento burocratico ne un format da scaricare e firmare: e uno strumento operativo di pianificazione, come dichiara espressamente il comma 2, lett. a) della norma.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con almeno un lavoratore subordinato o equiparato (compresi soci lavoratori, tirocinanti, collaboratori coordinati e continuativi nei limiti dell’art. 2 SIC), a prescindere dal settore Ateco, dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal livello di rischio percepito. Anche un’azienda di servizi con due dipendenti d'ufficio deve redigere il proprio DVR: l’autocertificazione semplificata per le imprese fino a 10 dipendenti, prevista dal comma 5 dell’art. 29 SIC nella versione originaria, e stata abrogata dal 31 dicembre 2012 (proroga ex art. 32 d.l. 69/2013) e oggi tutte le micro-imprese devono adottare il DVR, con la possibilita di avvalersi delle procedure standardizzate previste dal D.I. 30 novembre 2012.
Contenuto minimo del DVR (lett. a-f del comma 2)
Il comma 2 dell’art. 28 SIC elenca sei elementi tassativi che il DVR deve contenere a pena di nullita sostanziale. Si tratta di un nucleo minimo: il datore di lavoro puo arricchirlo con contenuti ulteriori, ma non puo ometterne alcuno. La giurisprudenza penale di legittimita considera la mancanza di uno solo di questi elementi equivalente alla totale assenza di valutazione, con applicazione integrale della sanzione dell’art. 55 SIC.
Rischi specifici da valutare (stress, gravidanza, eta, genere, provenienza)
Il comma 1 dell’art. 28 SIC, riformulato dalla L. 215/2021 e dalla L. 132/2025, impone al datore di lavoro di considerare nella valutazione anche i rischi che riguardano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La norma elenca espressamente:
Procedura di redazione: chi collabora con il datore di lavoro
La valutazione dei rischi e atto del datore di lavoro, ma non e un atto solitario. La norma prevede la collaborazione obbligatoria di figure tecniche e di rappresentanza:
I dirigenti e i preposti coadiuvano il datore nell’individuazione dei rischi delle aree di rispettiva competenza. I lavoratori partecipano attraverso il RLS e tramite l’ascolto diretto durante i sopralluoghi: una valutazione che non incorpori l’esperienza di chi opera quotidianamente sulle macchine e sugli impianti e quasi sempre una valutazione astratta e inattendibile.
Data certa: come si attribuisce
Il comma 2 dell’art. 28 SIC richiede che il DVR abbia data certa. Si tratta di un requisito sostanziale di validita: un DVR senza data certa equivale, per la giurisprudenza, a un DVR mancante. La norma prevede due modalita alternative:
Sono invece insufficienti, ai fini della data certa: la mera data dattilografica apposta sul frontespizio, la stampa con orario di sistema, la conservazione in un drive aziendale. Una buona pratica e affiancare alla firma del datore una marca temporale di un certificatore accreditato AgID, costo modesto e prova robusta in sede ispettiva o processuale.
Aggiornamento del DVR (quando va rifatto)
L’art. 28 SIC non disciplina direttamente l’aggiornamento: rinvia all'art. 29, comma 3, SIC, che obbliga alla rielaborazione del documento in occasione di:
Non esiste un termine fisso (annuale, biennale, triennale) di obbligatoria revisione: il DVR si aggiorna quando cambia concretamente qualcosa. Tuttavia, e prassi consolidata che il datore effettui una verifica periodica almeno annuale per intercettare modifiche minori e per documentare l’attivita di monitoraggio (riunione periodica ex art. 35 SIC, audit interni, riesame del programma di miglioramento).
DVR per rischi specifici (chimico, biologico, MMC, VDT, rumore, vibrazioni)
Il comma 3 dell’art. 28 SIC prescrive che il contenuto del DVR debba rispettare anche le indicazioni dei titoli successivi del decreto, dedicati a rischi specifici. Da qui discendono diversi moduli specialistici che integrano il DVR generale:
Ogni modulo specialistico costituisce parte integrante del DVR, anche se redatto in fascicoli separati per ragioni di gestione operativa.
Errori frequenti nel DVR
Casi pratici (Alfa S.r.l. settore metalmeccanico)
Caso 1 - Avvio nuova unita produttiva e termine di 90 giorni. Tizio, amministratore unico di Alfa S.r.l. (PMI metalmeccanica), nel mese di gennaio inaugura un secondo capannone destinato alla lavorazione laser. Il consulente lo rassicura che il DVR specifico per la nuova unita potra essere redatto con calma entro l’anno. In sede ispettiva l’ASL contesta la violazione del comma 3-bis dell’art. 28 SIC: per le nuove imprese e le nuove unita produttive il DVR va elaborato entro novanta giorni dall’inizio dell’attivita e gli obblighi di prevenzione (misure, DPI, programma, ruoli, nominativi, mansioni a rischio) sono immediatamente operativi con evidenza documentale al RLS. Tizio regolarizza redigendo il DVR del nuovo sito entro il termine e documentando l’attivita di prevenzione svolta nelle settimane precedenti (consegna DPI, formazione operatori laser ex art. 37 SIC, sorveglianza sanitaria mirata per esposizione a fumi metallici).
Caso 2 - Stress lavoro-correlato dimenticato. La Alfa S.r.l., 45 dipendenti, ha un DVR aggiornato e ben strutturato per i rischi tradizionali (meccanici, chimici, MMC, rumore), ma non contiene alcuna sezione sulla valutazione dello stress lavoro-correlato. Caio, dirigente delegato, ritiene che con quel numero di dipendenti il rischio non sussista. L’INL contesta la violazione dell’art. 28, comma 1-bis, e dell’art. 55 SIC: la valutazione preliminare oggettiva e obbligatoria per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione. Alfa S.r.l. integra il DVR con la check-list INAIL 2017, individua due aree critiche (turnazioni notturne, conflittualita reparto verniciatura) e avvia la fase approfondita con questionari HSE-MS.
Caso 3 - Lavoratrice neoassunta in stato di gravidanza. Sempronia, assunta da due mesi presso Alfa S.r.l. come operaia di reparto verniciatura, comunica al datore di essere in stato di gravidanza. Il DVR non contiene la valutazione specifica per le lavoratrici gestanti. Tizio si rivolge tempestivamente al medico competente, che, esaminando il ciclo di verniciatura (uso di solventi organici classificati come tossici per la riproduzione cat. 1B) attesta la non compatibilita della mansione con lo stato di gravidanza. Si attiva il procedimento di spostamento ad altra mansione ex D.Lgs. 151/2001, art. 7; in mancanza di mansioni compatibili Tizio richiede all’ITL l’astensione anticipata. Contestualmente integra il DVR con la sezione specifica e mansioni vietate per gestanti, puerpere e in allattamento.
Caso 4 - Riutilizzo del DVR del ramo d'azienda ceduto. Alfa S.r.l. acquisisce un ramo d'azienda da una concorrente; il consulente propone di mantenere il DVR esistente per dodici mesi per non creare disservizi. La scelta e gravemente rischiosa: nella cessione di ramo d'azienda con prosecuzione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il nuovo datore diventa titolare degli obblighi dell’art. 17 e dell’art. 28 SIC. Il DVR va riemesso entro 90 giorni con sottoscrizione del nuovo datore, anche se il contenuto tecnico puo confermare in larga parte la valutazione precedente; la mera intestazione modificata e insufficiente.
Rapporto con l’art. 17 SIC e l’art. 29 SIC
L’art. 28 SIC va letto in combinato disposto con due norme cardine:
Si integra inoltre con l'art. 18 SIC (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), l'art. 26 SIC (DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze nei contratti d'appalto e somministrazione), l'art. 30 SIC (modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001: un DVR conforme all’art. 28 e presupposto per l’efficacia esimente del modello 231 in materia di salute e sicurezza), nonche con le norme tecniche UNI ISO 45001:2018 e con le Linee Guida UNI INAIL del 2001 sui sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL).
Sanzioni (art. 55 SIC)
L’apparato sanzionatorio collegato all’art. 28 SIC e definito dall'art. 55 SIC e si articola su piu livelli:
Si tratta di contravvenzioni di pericolo, perfezionate dalla mera omissione; sono soggette alla disciplina della prescrizione amministrativa di cui agli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, con possibilita di estinzione del reato in caso di regolarizzazione entro il termine fissato dall’organo di vigilanza e di pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. In caso di infortunio o malattia professionale conseguenti a carenza valutativa, alle contravvenzioni si aggiungono le imputazioni per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con responsabilita amministrativa dell’ente ex artt. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
L’art. 28 SIC, in conclusione, e la norma che trasforma il principio astratto della valutazione dei rischi in un atto concreto, scritto, datato, firmato e operativo. La sua osservanza sostanziale - non solo formale - e il primo banco di prova della cultura della prevenzione di un’azienda e il presidio piu efficace per ridurre infortuni, malattie professionali e responsabilita penali del datore di lavoro.
Domande frequenti
Il DVR si puo fare in autocertificazione per le piccole imprese?
No. La possibilita di autocertificazione per le imprese fino a 10 dipendenti, prevista dall’art. 29, comma 5, SIC nella versione originaria, e stata abrogata dal 31 dicembre 2012. Oggi tutte le aziende, anche con un solo lavoratore, devono redigere il DVR conforme all’art. 28 SIC. Le imprese fino a 50 dipendenti (escluse quelle a rischio elevato indicate dall’art. 29, comma 7, SIC) possono avvalersi delle procedure standardizzate approvate con D.I. 30 novembre 2012: e una modalita semplificata, non un esonero, e va comunque personalizzata sulla specifica realta aziendale.
Ogni quanto va aggiornato il DVR?
Non esiste un termine fisso (annuale o biennale). L’art. 29, comma 3, SIC impone la rielaborazione del DVR in occasione di: modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica della prevenzione, infortuni significativi, esiti della sorveglianza sanitaria che richiedano nuove misure, introduzione di nuove sostanze, attrezzature o mansioni, novita normative su rischi specifici. E prassi consigliata effettuare una verifica almeno annuale, anche in occasione della riunione periodica ex art. 35 SIC, per documentare il monitoraggio.
Chi deve firmare il DVR?
La firma obbligatoria e quella del datore di lavoro, che assume con la sottoscrizione la responsabilita personale e indelegabile sui contenuti del documento (art. 17 SIC). Ai soli fini della prova della data certa, l’art. 28, comma 2, SIC richiede anche la firma del RSPP, del RLS (o RLST) e del medico competente, ove nominato. In alternativa la data certa puo essere attribuita tramite procedure informatiche ex art. 53 SIC: firma digitale qualificata o eIDAS con marca temporale, trasmissione PEC al RLS, conservazione sostitutiva a norma.
Il DVR deve essere unico per tutta l’azienda o uno per ciascuna unita produttiva?
L’art. 29, comma 4, SIC stabilisce che il DVR deve essere custodito presso ciascuna unita produttiva alla quale si riferisce. Nelle aziende con piu sedi e prassi corretta predisporre un DVR per ogni unita produttiva, tenendo conto delle specifiche caratteristiche di ambienti, processi, organizzazione e lavoratori. Un DVR unico di gruppo e accettabile solo se davvero rappresentativo di tutte le sedi (ipotesi rara) e va comunque integrato con allegati specifici per ciascuna unita. Per le nuove unita produttive vale il termine di 90 giorni del comma 3-bis.
Cosa rischia un datore di lavoro che omette la valutazione dello stress lavoro-correlato?
L’omessa valutazione dello stress lavoro-correlato ex art. 28, comma 1-bis, SIC integra la violazione sanzionata dall’art. 55, comma 1, lett. a) SIC con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro: il DVR e considerato sostanzialmente carente per la mancanza di uno dei rischi specifici espressamente previsti dalla norma. La violazione e rilevabile in sede ispettiva ASL/INL e si estingue, ai sensi del D.Lgs. 758/1994, solo con la regolarizzazione (valutazione preliminare oggettiva e, se necessario, approfondita) e il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. In caso di patologie professionali correlate, si aggiunge la responsabilita per lesioni o malattie da stress.