- L’art. 33 elenca i compiti specifici del Servizio di Prevenzione e Protezione: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure preventive, redazione delle procedure di sicurezza, proposte di formazione e partecipazione alle riunioni periodiche.
- Il SPP fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi previste dall’art. 36 SIC.
- Gli addetti al SPP hanno l’obbligo del segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
- Il SPP è posto a disposizione del datore di lavoro, che ne rimane il responsabile ultimo.
Art. 33 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo
36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche
- Articolo 33 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 33 Codice del Consumo: Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Articolo 33 Codice della Strada: Canali artificiali e manufatti sui medesimi
- Articolo 33 Codice di Procedura Civile: Cumulo soggettivo
- Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice
Il SPP come struttura di supporto e non come sostituto del datore di lavoro
L’art. 33 definisce i compiti operativi del Servizio di Prevenzione e Protezione, chiarendo fin dall’ultimo comma il suo ruolo sistemico: «il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro». Questa precisazione non è banale: il SPP è uno strumento al servizio del datore di lavoro, non un soggetto autonomo con responsabilità proprie nella gestione della sicurezza. La responsabilità rimane in capo al datore di lavoro; il SPP fornisce competenza tecnica, identifica i rischi, elabora le misure, propone i programmi formativi, ma spetta al datore di lavoro approvare, implementare e finanziare le soluzioni. Questa struttura è fondamentale per comprendere la posizione giuridica del RSPP in caso di contestazioni.
I compiti operativi del SPP
La norma elenca sei funzioni principali. La prima è l'individuazione dei fattori di rischio e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della conoscenza specifica dell’organizzazione aziendale: una funzione che richiede al RSPP di conoscere bene l’azienda, i suoi processi produttivi, le sue attrezzature e le sue dinamiche organizzative. La seconda è l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo. La terza è la redazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, istruzioni operative, protocolli per le lavorazioni a rischio, procedure di emergenza. La quarta è la proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori. La quinta è la partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e alla riunione periodica ex art. 35 SIC. La sesta è la fornitura ai lavoratori delle informazioni previste dall’art. 36 SIC sui rischi specifici e sulle misure di protezione.
L’obbligo di riservatezza: il segreto sui processi produttivi
Un aspetto spesso trascurato è quello della riservatezza. Il comma 2 dell’art. 33 prevede che «i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni». Il RSPP e gli ASPP, nell’adempimento dei loro compiti, vengono inevitabilmente a conoscenza di informazioni aziendali sensibili: know-how produttivo, composizione dei prodotti, processi tecnologici proprietari, dati sui lavoratori. L’obbligo di segreto garantisce che queste informazioni non vengano divulgate indebitamente. In caso di violazione, il RSPP può incorrere in responsabilità civile per i danni causati all’impresa.
Il SPP come presidio preventivo continuativo
Nella pratica organizzativa più virtuosa, il SPP non è un organo che interviene solo quando si verifica un problema, ma una struttura di presidio preventivo continuativo: monitora l’evoluzione dei rischi in azienda, tiene aggiornato il DVR, verifica l’efficacia delle misure adottate, propone miglioramenti, garantisce che la formazione venga erogata e documentata, e partecipa alle decisioni organizzative che possono avere riflessi sulla sicurezza (es. introduzione di nuovi macchinari, cambiamenti nel layout produttivo, modifiche dei cicli lavorativi). Questa funzione di presidio continuativo è ciò che distingue un SPP efficace da una mera conformità formale agli adempimenti.
Domande frequenti
Il RSPP è responsabile penalmente in caso di infortunio sul lavoro?
Il RSPP ha un ruolo prevalentemente di supporto e consulenza; la responsabilità primaria è del datore di lavoro. Tuttavia, il RSPP può essere chiamato a rispondere se, per colpa professionale, errori o omissioni nelle valutazioni, ha contribuito causalmente all’evento. La giurisprudenza valuta caso per caso il rapporto causale tra le omissioni del RSPP e l’infortunio.
Il SPP deve redigere le procedure di sicurezza per tutte le lavorazioni dell’azienda?
Sì, rientra tra i compiti del SPP ex art. 33, lett. c). Le procedure di sicurezza non sono un optional: sono istruzioni operative su come svolgere le lavorazioni a rischio in modo sicuro e devono essere redatte, portate a conoscenza dei lavoratori e aggiornate in caso di variazioni dei processi.
Un RSPP esterno può divulgare le informazioni sui processi produttivi aziendali acquisite nell’esercizio delle sue funzioni?
No. L’art. 33, comma 2, impone ai componenti del SPP l’obbligo di segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza. La violazione di questo obbligo può comportare responsabilità civile per i danni causati all’impresa e potenzialmente anche responsabilità penale per violazione del segreto professionale.
Il RSPP partecipa alla riunione periodica di sicurezza ex art. 35 SIC?
Sì, la partecipazione del RSPP alla riunione periodica è espressamente prevista sia dall’art. 33, lett. e), sia dall’art. 35, comma 1, lett. b). È uno dei momenti di incontro istituzionale tra RSPP, datore di lavoro (o suo rappresentante), medico competente e RLS.