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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 31 disciplina l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): il datore di lavoro deve istituirlo prioritariamente all’interno dell’azienda, salvo i casi in cui può affidarsi a servizi esterni.
  • Gli addetti e i responsabili del SPP (RSPP) devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi aziendali.
  • Il SPP interno è obbligatorio in determinate categorie di aziende ad alto rischio (impianti a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, imprese con oltre 200 dipendenti, ecc.).
  • Il ricorso a SPP esterno non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità in materia di sicurezza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Servizio di prevenzione e protezione

In vigore dal 15/05/2008

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione ((prioritariamente)) all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo

32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 , 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Il SPP: il cuore organizzativo della prevenzione aziendale

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è l’infrastruttura organizzativa attraverso cui il datore di lavoro adempie agli obblighi di valutazione e gestione dei rischi. Non è un singolo soggetto ma una struttura, composta dal Responsabile del SPP (RSPP) e dagli addetti al SPP (ASPP), che ha il compito di supportare il datore di lavoro nell’identificazione dei rischi, nell’elaborazione delle misure preventive, nella formazione e nell’informazione dei lavoratori. L’art. 31 fissa le regole fondamentali per la sua organizzazione: dove deve stare (tendenzialmente dentro l’azienda), chi lo può comporre e quando è obbligatorio il servizio interno.

La preferenza per il servizio interno e le eccezioni

La norma prevede che il datore di lavoro organizzi il SPP «prioritariamente» all’interno dell’azienda. L’uso dell’avverbio, inserito dalla riforma del 2009, segnala una preferenza normativa per l’internalizzazione, motivata dalla migliore conoscenza del contesto produttivo specifico che un RSPP interno può sviluppare. Tuttavia, il ricorso a servizi esterni rimane consentito nella generalità dei casi, e obbligatorio quando nell’azienda non vi sono dipendenti con i requisiti professionali richiesti. Nell’ipotesi di servizio esterno, il datore di lavoro non è esonerato dalla propria responsabilità: l’affidamento a un professionista esterno non crea un meccanismo analogo alla delega ex art. 16, che trasferisce la responsabilità.

I casi di SPP interno obbligatorio

Il comma 6 dell’art. 31 elenca le categorie di aziende in cui il SPP interno è obbligatorio: (a) aziende soggette alla Direttiva Seveso (impianti a rischio di incidente rilevante) con obbligo di notifica o rapporto; (b) centrali termoelettriche; (c) impianti nucleari e installazioni di cui al D.Lgs. 230/1995; (d) aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi; (e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori; (f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; (g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. In questi contesti, la complessità e la gravità dei rischi potenziali rendono indispensabile una struttura preventiva stabile e interna all’organizzazione.

Il principio di adeguatezza numerica e di mezzi

La norma prevede che gli addetti e i responsabili del SPP siano «in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda» e che dispongano di «mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati». Questo principio di adeguatezza è spesso trascurato nella pratica: un RSPP che ha a disposizione poche ore al mese e nessun mezzo operativo non è in grado di svolgere efficacemente le proprie funzioni, e il datore di lavoro non può invocare il rispetto formale dell’obbligo di nomina come prova dell’avvenuto adempimento. La norma aggiunge espressamente che gli addetti al SPP «non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico»: una tutela contro possibili interferenze aziendali sull’operato del RSPP.

Il rapporto tra SPP interno e servizi integrativi esterni

Anche nell’ipotesi di SPP interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda per integrare l’azione preventiva in settori specialistici, ad esempio un medico occupazionale esterno per supporto alla sorveglianza sanitaria, o un esperto in igiene industriale per la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici. Questa possibilità di integrazione è espressamente prevista dalla norma e riflette la complessità crescente della materia: nessun RSPP generalista può essere esperto in tutti i settori specialistici della prevenzione.

Domande frequenti

Un’azienda manifatturiera con 50 dipendenti può avvalersi di un RSPP esterno?

Sì. Il SPP interno è obbligatorio solo nelle categorie di aziende elencate nell’art. 31, comma 6, tra cui le aziende industriali con oltre 200 lavoratori. Un’azienda con 50 dipendenti può rivolgersi a un professionista esterno come RSPP, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 SIC.

Il datore di lavoro che affida il SPP a un professionista esterno è esonerato da responsabilità in caso di infortunio?

No. Il comma 5 dell’art. 31 stabilisce espressamente che il ricorso a servizi esterni non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità in materia di sicurezza. La nomina dell’RSPP esterno non è assimilabile a una delega di funzioni ex art. 16 SIC.

Un RSPP può essere licenziato per aver segnalato al datore di lavoro una situazione di pericolo?

No. L’art. 31, comma 2, tutela esplicitamente gli addetti al SPP: non possono «subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico». Un licenziamento o altra misura ritorsiva collegata all’esercizio delle funzioni di RSPP sarebbe illegittimo.

Un ospedale privato con 120 lavoratori deve avere il SPP interno?

No. Il comma 6, lett. g), rende obbligatorio il SPP interno nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori. Un ospedale con 120 lavoratori supera questa soglia e deve quindi organizzare il SPP internamente.

Il RSPP di un’azienda deve essere un dipendente o può essere un libero professionista esterno?

Può essere sia un dipendente interno (se in possesso dei requisiti) sia un professionista esterno. Il datore di lavoro sceglie liberamente tra le due opzioni, tranne nei casi in cui l’art. 31 rende obbligatorio il SPP interno. L’RSPP esterno deve possedere i requisiti di formazione e aggiornamento previsti dall’art. 32 SIC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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